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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41416/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAvviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono, con ricorsi distinti ma motivi sostanzialmente comuni sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a loro richiesta, è stata applicata, rispettivamente, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; mesi cinque ed euro 2.500,00 di multa; anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 i multa quattro e la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, come ritenuti.

2. Denunciano vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento e [OSCURATO:PERSONA] per erronea qualificazione giuridica del fatto ascrittogli. 3.1 ricorsi devono essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposti per motivi non deducibili.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano a reiterate condotte di cessione ascritte a Omozuwa al capo a) ed all'acquisto, in concorso tra loro, dei rimanenti imputati nella condotta di importazione di sostanza stupefacente tipo anfetamina, del peso di oltre 3 chilogrammi (reato contestato al capo b) a Okei, [OSCURATO:PERSONA]). 4.All9nammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAvviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono, con ricorsi distinti ma motivi sostanzialmente comuni sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a loro richiesta, è stata applicata, rispettivamente, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; mesi cinque ed euro 2.500,00 di multa; anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 i multa quattro e la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, come ritenuti. 2. Denunciano vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento e [OSCURATO:PERSONA] per erronea qualificazione giuridica del fatto ascrittogli. 3.1 ricorsi devono essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposti per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano a reiterate condotte di cessione ascritte a Omozuwa al capo a) ed all'acquisto, in concorso tra loro, dei rimanenti imputati nella condotta di importazione di sostanza stupefacente tipo anfetamina, del peso di oltre 3 chilogrammi (reato contestato al capo b) a Okei, [OSCURATO:PERSONA]). 4.All9nammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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