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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 20922/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sorianello avverso il decreto del 15/06/2022 dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

I. Con decreto del 15 giugno 2022 la Corte d'appello di Catanzaro, rigettando l'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Catanzaro ha applicato la misura della sorveglianza speciale di sicurezza ex art. 4, comma i, lett. a) e o) d.lgs 6 settembre 2011 n. 159.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento del provvedimento deducendo violazione dell'art. 4 d.lgs n. 159 del 2011 per avere ravvisato la pericolosità "qualificata" di [OSCURATO:PERSONA] e la sua attualità valutando che nel processo [OSCURATO:PERSONA] il marito, i figli e le sorelle di [OSCURATO:PERSONA] — sorella della ricorrente — «sono tutti accusati di rivestire un ruolo determinante all'interno del contesto criminale territoriale a conferma della particolare intensità del vincolo associativo», ma trascurando che il Tribunale ha considerato come elementi giustificativi della proposta l'intero compendio accusatorio a base del processo mentre per la contestazione dei reati più gravi (tentati omicidi) [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio sono stati assolti e il Pubblico ministero non ha proposto appello, il marito non è stato indagato e a [OSCURATO:PERSONA] gli atti non fanno riferimento.

Si osserva che su queste basi mancano elementi che giustifichino una valutazione di pericolosità sociale cella ricorrente.

Inoltre, si evidenzia che la stessa ha subito un periodo di detenzione che deve presumersi abbia avuto un effetto rieducativo e di interruzione dei rapporti con la presunta associazione criminale di appartenenza, e, per altro verso, che [OSCURATO:PERSONA] sin da giovane lavora stabilmente per il mantenimento suo e della sua famiglia per cui spetterebbe al Pubblico ministero indicare elementi sintomatici di una personalità pericolosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La "appartenenza" a una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, si realizza pure con una condotta che, quand'anche non riconducibile alla partecipazione, si sostanzi in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità al gruppo criminale, attraverso un contributo fattivo alle sue attività e funzionale ai suoi interessi (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512; Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, Rv. 277402).

Nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che la ricorrente è indagata per avere detenuto illegalmente un'arma corta da fuoco per agevolare l'attività del gruppo criminale denominato «locale dell'Ariola», articolazione territoriale dell'associazione per delinquere 'ndranghetista operante nei territori delle cosiddette pre-serre vibonesi, dove la [OSCURATO:PERSONA] risiede.

Ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] è inserita stabilmente in uno dei clan che competono fra loro, anche mediante omicidi, per lo svolgimento di attività delittuose e che le indagini che hanno portato al processo denominato black widows, seguito al duplice tentato omicidio dei fratelli Nesci attribuiscono alle donne della famiglia [OSCURATO:PERSONA] la detenzione e l'occultamento di un'arma corta, per evitare il controllo della polizia giudiziaria, desumendolo dai contenuti delle conversazioni intercettate in cui [OSCURATO:PERSONA] (accusata di essere l'istigatore e l'organizzatrice del progetto omicidiario) esprime alla sorella Teresa preoccupazione per i rischi che loro madre corre nel maneggiare l'arma da fuoco.

Inoltre, la Corte d'appello ha correttamente osservato che la pericolosità della ricorrente va valutata al momento della richiesta della misura (2019) quando la donna rivestiva un ruolo importante nel gruppo criminale, come provato dalla detenzione dell'arma, e che [OSCURATO:PERSONA] è evasa dalla misura cautelare e per questo è stata condannata con sentenza definitiva.

Per altro verso, la Corte ha escluso che rilevi lo svolgimento di una regolare attività lavorativa da parte della ricorrente poiché la misura di prevenzione personale è stata applicata ex artt. 4, lett. a) e 6, comma 1 d.

Igs n. 15 9/2011 per l'appartenenza all'associazione per delinquere 'ndranghetista e non ex art. 1, lett. b) d.lgs n.159//2011.

1.2. Il ricorso non si confronta compiutamente con gli elementi di valutazione sui quali la Corte di appello ha fondato il provvedimento impugnato, retto da una motivazione della quale il ricorrente non indica manifeste illogicità e che, comunque, non può ritenersi mancante o meramente apparente, mentre va ribadito che nella materia delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge o in quella sua forma che è la mancanza o la mera apparenza della motivazione, perché solo in tal caso viene violata :a norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224610; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 26159).

2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sorianello avverso il decreto del 15/06/2022 dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Con decreto del 15 giugno 2022 la Corte d'appello di Catanzaro, rigettando l'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Catanzaro ha applicato la misura della sorveglianza speciale di sicurezza ex art. 4, comma i, lett. a) e o) d.lgs 6 settembre 2011 n. 159. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento del provvedimento deducendo violazione dell'art. 4 d.lgs n. 159 del 2011 per avere ravvisato la pericolosità "qualificata" di [OSCURATO:PERSONA] e la sua attualità valutando che nel processo [OSCURATO:PERSONA] il marito, i figli e le sorelle di [OSCURATO:PERSONA] — sorella della ricorrente — «sono tutti accusati di rivestire un ruolo determinante all'interno del contesto criminale territoriale a conferma della particolare intensità del vincolo associativo», ma trascurando che il Tribunale ha considerato come elementi giustificativi della proposta l'intero compendio accusatorio a base del processo mentre per la contestazione dei reati più gravi (tentati omicidi) [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio sono stati assolti e il Pubblico ministero non ha proposto appello, il marito non è stato indagato e a [OSCURATO:PERSONA] gli atti non fanno riferimento. Si osserva che su queste basi mancano elementi che giustifichino una valutazione di pericolosità sociale cella ricorrente. Inoltre, si evidenzia che la stessa ha subito un periodo di detenzione che deve presumersi abbia avuto un effetto rieducativo e di interruzione dei rapporti con la presunta associazione criminale di appartenenza, e, per altro verso, che [OSCURATO:PERSONA] sin da giovane lavora stabilmente per il mantenimento suo e della sua famiglia per cui spetterebbe al Pubblico ministero indicare elementi sintomatici di una personalità pericolosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La "appartenenza" a una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, si realizza pure con una condotta che, quand'anche non riconducibile alla partecipazione, si sostanzi in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità al gruppo criminale, attraverso un contributo fattivo alle sue attività e funzionale ai suoi interessi (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512; Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, Rv. 277402). Nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che la ricorrente è indagata per avere detenuto illegalmente un'arma corta da fuoco per agevolare l'attività del gruppo criminale denominato «locale dell'Ariola», articolazione territoriale dell'associazione per delinquere 'ndranghetista operante nei territori delle cosiddette pre-serre vibonesi, dove la [OSCURATO:PERSONA] risiede. Ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] è inserita stabilmente in uno dei clan che competono fra loro, anche mediante omicidi, per lo svolgimento di attività delittuose e che le indagini che hanno portato al processo denominato black widows, seguito al duplice tentato omicidio dei fratelli Nesci attribuiscono alle donne della famiglia [OSCURATO:PERSONA] la detenzione e l'occultamento di un'arma corta, per evitare il controllo della polizia giudiziaria, desumendolo dai contenuti delle conversazioni intercettate in cui [OSCURATO:PERSONA] (accusata di essere l'istigatore e l'organizzatrice del progetto omicidiario) esprime alla sorella Teresa preoccupazione per i rischi che loro madre corre nel maneggiare l'arma da fuoco. Inoltre, la Corte d'appello ha correttamente osservato che la pericolosità della ricorrente va valutata al momento della richiesta della misura (2019) quando la donna rivestiva un ruolo importante nel gruppo criminale, come provato dalla detenzione dell'arma, e che [OSCURATO:PERSONA] è evasa dalla misura cautelare e per questo è stata condannata con sentenza definitiva. Per altro verso, la Corte ha escluso che rilevi lo svolgimento di una regolare attività lavorativa da parte della ricorrente poiché la misura di prevenzione personale è stata applicata ex artt. 4, lett. a) e 6, comma 1 d. Igs n. 15 9/2011 per l'appartenenza all'associazione per delinquere 'ndranghetista e non ex art. 1, lett. b) d.lgs n.159//2011. 1.2. Il ricorso non si confronta compiutamente con gli elementi di valutazione sui quali la Corte di appello ha fondato il provvedimento impugnato, retto da una motivazione della quale il ricorrente non indica manifeste illogicità e che, comunque, non può ritenersi mancante o meramente apparente, mentre va ribadito che nella materia delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge o in quella sua forma che è la mancanza o la mera apparenza della motivazione, perché solo in tal caso viene violata :a norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224610; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 26159). 2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
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