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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17360/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata previa derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 392 cod. pen.; in subordine annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, con sentenza dell'8 novembre 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di estorsione consumata e tentata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'insussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di estorsione: il giudice di primo grado (alle cui motivazioni aveva rinviato la Corte di appello) aveva escluso aprioristicamente che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse il convincimento, pur se erroneo, che le cause da lui paventate alla parte civile fossero invece fondate e che la denunciante non avesse motivo di accusarlo ingiustamente: quanto ai due episodi relativi alla installazione della ventola di un condizionatore da parte della Esposito sulla facciata di via [OSCURATO:PERSONA] dello stabile sito all'angolo con via Oberdan, del tutto legittimamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale comproprietario dello stabile, aveva il ragionevole convincimento che tale installazione potesse nuocere seriamente al decoro architettonico del palazzo centenario, ed era falso quanto dichiarato dalla Esposito che vi fossero numerosi condizionatori installati sulla facciata di tale stabile; ad ulteriore riprova che [OSCURATO:PERSONA] fosse convinto in qualità di condomino della piena legittimità delle proprie richieste, il difensore ricorda che lo stesso aveva effettivamente citato la Esposito dinanzi all'organismo di conciliazione del tribunale di Taranto nel 2017; in merito a quest'ultimo episodio il difensore rileva sia come la Esposito non fosse mai comparsa in tale procedura (segno evidente che la stessa era ben consapevole che l'installazione in questione avrebbe seriamente nuociuto al decoro architettonico dello stabile), sia come in ogni caso la richiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di una somma di 1.000 C in cambio di una risoluzione bonaria della questione non poteva certamente integrare una condotta estorsiva.

Quanto all'episodio relativo a [OSCURATO:PERSONA], del tutto legittimamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore del soggetto, aveva richiesto una somma di denaro a titolo di definizione bonaria di una lite mediante un accordo di natura transattiva, circostanza questa frequentissima nella prassi; peraltro della somma di denaro non c'era alcun riscontro agli atti, avendo [OSCURATO:PERSONA] negato in sede di interrogatorio che la Esposito gli avesse dato del denaro; la Corte di appello, in maniera del tutto contraddittoria, prima aveva ritenuto attendibile la Esposito e poi aveva riconosciuto il risentimento da lei nutrito nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2 ; N Quanto all'episodio relativo ai lavori di ristrutturazione del palazzo, a riprova della fondatezza del convincimento di [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale tali lavori erano irregolari, il difensore rileva come la Esposito aveva stranamente opposto il proprio diniego all'accesso agli atti richiesto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonostante tale documentazione fosse decisiva al fine di stabilire se i lavori di ristrutturazione che la Esposito avrebbe dovuto eseguire, menzionati al capo a) di imputazione, fossero davvero regolari, come affermato dal pubblico ministero, ovvero fossero sprovvisti di idonea autorizzazione e quindi abusivi, con conseguente fondatezza delle conseguenze penali minacciate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], bollate sommariamente come infondate; in ogni caso, per ritenere configurato il dolo del delitto di estorsione, presupposto necessario è il convincimento che chi avanza la pretesa di denaro sia consapevole della sua assoluta infondatezza sul piano giuridico, altrimenti la condotta è da ricondurre nell'alveo del reato di cui all'articolo 393 cod. pen.; ciò premesso, era pacifico che le richieste dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto formare oggetto di azione giudiziaria. 1.2 II difensore lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'ad 603 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta logicità della motivazione con riferimento alla ritenuta non necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: si faceva in particolare riferimento all'ascolto di [OSCURATO:PERSONA] ed alla acquisizione presso il Comune di Taranto delle eventuali richieste relative ai lavori di ristrutturazione che la Esposito avrebbe dovuto eseguire; né valeva ad escludere la necessità della rinnovazione dell'istruttoria in appello la circostanza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. 1.3 Il difensore rileva infine che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva inflitto una pena detentiva pari al minimo edittale ed una pena pecuniaria pari al triplo del minimo edittale, senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.2 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come (--- 1." I", r.." ' motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso ripropone le medesime questioni già sollevate in appello, per cui non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte territoriale, che ha risposto a tutte le eccezioni, evidenziando in particolare che non vi era alcuna censura rispetto al contenuto delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, dalle quali risultava che le ripetute richieste di denaro formulate dall'imputato erano sempre fatte in modo che non restasse traccia delle stesse e che non potessero essere viste da nessuno, circostanza già di per sé inconciliabile con una presunta convinzione di esercitare un proprio diritto; la Corte di appello ha anche chiarito perché non vi fosse alcun diritto azionabile da [OSCURATO:PERSONA], posto che l'installazione di una ventola per condizionatore sulla facciata comune era perfettamente lecita e che appariva inverosimile che vi fosse stato un diverbio tra la Esposito e [OSCURATO:PERSONA], da lui rappresentato; sul primo punto, corretta è l'osservazione secondo cui l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'installazione della ventola spettava al condominio, e non certo al singolo condomino; tali osservazioni consentono di ritenere inapplicabile l'art. 393 cod.pen., tanto più nel caso in esame in cui l'imputato svolge la professione di avvocato, e quindi dovrebbe essere bene al corrente di quali pretese siano azionabili in giudizio. 1.2 Premesso, inoltre, che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014Rv. 258758), si deve rilevare che la Corte territoriale ha motivato la decisione di non rinnovare l'istruttoria 4 S- dibattimentale alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, con motivazione perfettamente logica e quindi esente da censure. 1.3 Quanto alla dosimetria della pena, è vero che "in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui, per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione" (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010), ma la Corte di appello ha motivato sul punto evidenziando la "tutt'altro che scarsa proclività al delitto dell'imputato e la particolare insidiosità delle sue condotte" (pag. 7 sentenza impugnata).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; l'inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi presentati con le note di udienza: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata previa derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 392 cod. pen.; in subordine annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, con sentenza dell'8 novembre 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di estorsione consumata e tentata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'insussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di estorsione: il giudice di primo grado (alle cui motivazioni aveva rinviato la Corte di appello) aveva escluso aprioristicamente che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse il convincimento, pur se erroneo, che le cause da lui paventate alla parte civile fossero invece fondate e che la denunciante non avesse motivo di accusarlo ingiustamente: quanto ai due episodi relativi alla installazione della ventola di un condizionatore da parte della Esposito sulla facciata di via [OSCURATO:PERSONA] dello stabile sito all'angolo con via Oberdan, del tutto legittimamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale comproprietario dello stabile, aveva il ragionevole convincimento che tale installazione potesse nuocere seriamente al decoro architettonico del palazzo centenario, ed era falso quanto dichiarato dalla Esposito che vi fossero numerosi condizionatori installati sulla facciata di tale stabile; ad ulteriore riprova che [OSCURATO:PERSONA] fosse convinto in qualità di condomino della piena legittimità delle proprie richieste, il difensore ricorda che lo stesso aveva effettivamente citato la Esposito dinanzi all'organismo di conciliazione del tribunale di Taranto nel 2017; in merito a quest'ultimo episodio il difensore rileva sia come la Esposito non fosse mai comparsa in tale procedura (segno evidente che la stessa era ben consapevole che l'installazione in questione avrebbe seriamente nuociuto al decoro architettonico dello stabile), sia come in ogni caso la richiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di una somma di 1.000 C in cambio di una risoluzione bonaria della questione non poteva certamente integrare una condotta estorsiva. Quanto all'episodio relativo a [OSCURATO:PERSONA], del tutto legittimamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore del soggetto, aveva richiesto una somma di denaro a titolo di definizione bonaria di una lite mediante un accordo di natura transattiva, circostanza questa frequentissima nella prassi; peraltro della somma di denaro non c'era alcun riscontro agli atti, avendo [OSCURATO:PERSONA] negato in sede di interrogatorio che la Esposito gli avesse dato del denaro; la Corte di appello, in maniera del tutto contraddittoria, prima aveva ritenuto attendibile la Esposito e poi aveva riconosciuto il risentimento da lei nutrito nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2 ; N Quanto all'episodio relativo ai lavori di ristrutturazione del palazzo, a riprova della fondatezza del convincimento di [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale tali lavori erano irregolari, il difensore rileva come la Esposito aveva stranamente opposto il proprio diniego all'accesso agli atti richiesto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonostante tale documentazione fosse decisiva al fine di stabilire se i lavori di ristrutturazione che la Esposito avrebbe dovuto eseguire, menzionati al capo a) di imputazione, fossero davvero regolari, come affermato dal pubblico ministero, ovvero fossero sprovvisti di idonea autorizzazione e quindi abusivi, con conseguente fondatezza delle conseguenze penali minacciate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], bollate sommariamente come infondate; in ogni caso, per ritenere configurato il dolo del delitto di estorsione, presupposto necessario è il convincimento che chi avanza la pretesa di denaro sia consapevole della sua assoluta infondatezza sul piano giuridico, altrimenti la condotta è da ricondurre nell'alveo del reato di cui all'articolo 393 cod. pen.; ciò premesso, era pacifico che le richieste dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto formare oggetto di azione giudiziaria. 1.2 II difensore lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'ad 603 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta logicità della motivazione con riferimento alla ritenuta non necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: si faceva in particolare riferimento all'ascolto di [OSCURATO:PERSONA] ed alla acquisizione presso il Comune di Taranto delle eventuali richieste relative ai lavori di ristrutturazione che la Esposito avrebbe dovuto eseguire; né valeva ad escludere la necessità della rinnovazione dell'istruttoria in appello la circostanza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. 1.3 Il difensore rileva infine che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva inflitto una pena detentiva pari al minimo edittale ed una pena pecuniaria pari al triplo del minimo edittale, senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come (--- 1." I", r.." ' motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso ripropone le medesime questioni già sollevate in appello, per cui non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte territoriale, che ha risposto a tutte le eccezioni, evidenziando in particolare che non vi era alcuna censura rispetto al contenuto delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, dalle quali risultava che le ripetute richieste di denaro formulate dall'imputato erano sempre fatte in modo che non restasse traccia delle stesse e che non potessero essere viste da nessuno, circostanza già di per sé inconciliabile con una presunta convinzione di esercitare un proprio diritto; la Corte di appello ha anche chiarito perché non vi fosse alcun diritto azionabile da [OSCURATO:PERSONA], posto che l'installazione di una ventola per condizionatore sulla facciata comune era perfettamente lecita e che appariva inverosimile che vi fosse stato un diverbio tra la Esposito e [OSCURATO:PERSONA], da lui rappresentato; sul primo punto, corretta è l'osservazione secondo cui l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'installazione della ventola spettava al condominio, e non certo al singolo condomino; tali osservazioni consentono di ritenere inapplicabile l'art. 393 cod.pen., tanto più nel caso in esame in cui l'imputato svolge la professione di avvocato, e quindi dovrebbe essere bene al corrente di quali pretese siano azionabili in giudizio. 1.2 Premesso, inoltre, che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014Rv. 258758), si deve rilevare che la Corte territoriale ha motivato la decisione di non rinnovare l'istruttoria 4 S- dibattimentale alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, con motivazione perfettamente logica e quindi esente da censure. 1.3 Quanto alla dosimetria della pena, è vero che "in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui, per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione" (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010), ma la Corte di appello ha motivato sul punto evidenziando la "tutt'altro che scarsa proclività al delitto dell'imputato e la particolare insidiosità delle sue condotte" (pag. 7 sentenza impugnata). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; l'inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi presentati con le note di udienza: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor
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