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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 25460/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 'udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena relativa alla sentenza della Corte di appello di Trieste del 10 settembre 2010, da dichiararsi estinta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza rivolta alla Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, il Procuratore generale presso detta Corte chiedeva la declaratoria di estinzione, per decorso del tempo, di pene che risultavano inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con alcune sentenze divenute irrevocabili.

2. La Corte di appello, per quanto ora rileva, con ordinanza del 31 marzo 2023 rigettava l'istanza in relazione alla pena che risultava inflitta in forza della sentenza emessa dalla stessa Corte il 21 settembre 2010, divenuta irrevocabile il giorno 8 gennaio 2013, recante la riforma parziale della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trieste il 13 ottobre 2019.

Il rigetto - in parte qua - dell'istanza di declaratoria di estinzione della pena era ricondotto dal giudice dell'esecuzione al rilievo che, avendo la citata sentenza della Corte di appello di Trieste del 21 settembre 2010 ritenuto sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva infraquinquennale, tanto da aver espresso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su di essa, doveva applicarsi in fase esecutiva l'art. 172, ultimo comma, cod. pen., che esclude l'estinzione della pena, fra l'altro, «se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99».

3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della menzionata ordinanza.

Il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della pena in argomento, perché la sentenza di condanna, emessa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, non recava alcun cenno ad un ipotetico aumento per la recidiva e, quindi, l'aveva disapplicata.

Pertanto, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 21 settembre 2010, in esito al giudizio di appello avverso detta sentenza di primo grado, era contra legem per violazione del divieto di reformatio in peius, nella parte in cui aveva considerato la recidiva che in realtà era stata esclusa in primo grado, e conseguentemente il giudice 2 dell'esecuzione non avrebbe dovuto considerare la recidiva stessa ai fini della dell'estinzione del reato.

4. All'udienza del 14 novembre 2023 il Collegio ha disposto il differimento della deliberazione all'udienza del 18 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza reali, il giudice è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Rv. 266624 - 01).

1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile - da ricondurre ai contenuti degli artt. 666 e segg. dai quali si ricavano, fra l'altro, i poteri del giudice dell'esecuzione - deve affermarsi che nel caso ora in esame il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere un'analisi specifica delle sentenze di primo e di secondo grado sopra indicate, per verificare se la valutazione della recidiva da parte del giudice di appello, nella citata sentenza del 21 settembre 2010, possa essere riconosciuta come il frutto di un mero errore materiale caduto sul mancato rilievo dell'avvenuta disapplicazione della recidiva stessa in primo grado, e, quindi, se tale valutazione possa essere ritenuta, in via interpretativa, come inesistente ai fini dell'estinzione della pena.

In mancanza di un'adeguata analisi in tal senso, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ora impugnata risulta emessa in violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. 2.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio, limitatamente alla questione relativa alla estinzione della pena che risulta inflitta in forza della citata sentenza emessa dalla stessa Corte il 21 settembre 2010.

Il giudice del rinvio sarà libero di stabilire se detta pena sia o non sia estinta, ma dovrà rispettare il principio sopra enunciato e rendere congrua motivazione.

P. Q. M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 novembre 2023, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 'udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena relativa alla sentenza della Corte di appello di Trieste del 10 settembre 2010, da dichiararsi estinta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza rivolta alla Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, il Procuratore generale presso detta Corte chiedeva la declaratoria di estinzione, per decorso del tempo, di pene che risultavano inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con alcune sentenze divenute irrevocabili. 2. La Corte di appello, per quanto ora rileva, con ordinanza del 31 marzo 2023 rigettava l'istanza in relazione alla pena che risultava inflitta in forza della sentenza emessa dalla stessa Corte il 21 settembre 2010, divenuta irrevocabile il giorno 8 gennaio 2013, recante la riforma parziale della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trieste il 13 ottobre 2019. Il rigetto - in parte qua - dell'istanza di declaratoria di estinzione della pena era ricondotto dal giudice dell'esecuzione al rilievo che, avendo la citata sentenza della Corte di appello di Trieste del 21 settembre 2010 ritenuto sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva infraquinquennale, tanto da aver espresso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su di essa, doveva applicarsi in fase esecutiva l'art. 172, ultimo comma, cod. pen., che esclude l'estinzione della pena, fra l'altro, «se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99». 3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della menzionata ordinanza. Il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della pena in argomento, perché la sentenza di condanna, emessa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, non recava alcun cenno ad un ipotetico aumento per la recidiva e, quindi, l'aveva disapplicata. Pertanto, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 21 settembre 2010, in esito al giudizio di appello avverso detta sentenza di primo grado, era contra legem per violazione del divieto di reformatio in peius, nella parte in cui aveva considerato la recidiva che in realtà era stata esclusa in primo grado, e conseguentemente il giudice 2 dell'esecuzione non avrebbe dovuto considerare la recidiva stessa ai fini della dell'estinzione del reato. 4. All'udienza del 14 novembre 2023 il Collegio ha disposto il differimento della deliberazione all'udienza del 18 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza reali, il giudice è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Rv. 266624 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile - da ricondurre ai contenuti degli artt. 666 e segg. dai quali si ricavano, fra l'altro, i poteri del giudice dell'esecuzione - deve affermarsi che nel caso ora in esame il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere un'analisi specifica delle sentenze di primo e di secondo grado sopra indicate, per verificare se la valutazione della recidiva da parte del giudice di appello, nella citata sentenza del 21 settembre 2010, possa essere riconosciuta come il frutto di un mero errore materiale caduto sul mancato rilievo dell'avvenuta disapplicazione della recidiva stessa in primo grado, e, quindi, se tale valutazione possa essere ritenuta, in via interpretativa, come inesistente ai fini dell'estinzione della pena. In mancanza di un'adeguata analisi in tal senso, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ora impugnata risulta emessa in violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio, limitatamente alla questione relativa alla estinzione della pena che risulta inflitta in forza della citata sentenza emessa dalla stessa Corte il 21 settembre 2010. Il giudice del rinvio sarà libero di stabilire se detta pena sia o non sia estinta, ma dovrà rispettare il principio sopra enunciato e rendere congrua motivazione. P. Q. M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 novembre 2023, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello
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