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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04875/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1808-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE , [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1040/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'avviso di liquidazione, notificato in data 24 maggio 2013, con il quale l'Ufficio provvedeva a recuperare le maggiori imposte del registro, ipotecaria e catastale relative ad accordi di divisione intervenuti tra i contribuenti aventi ad oggetto una pluralità di immobili, in particolare accanto alla tassazione prevista per i negozi di divisione ereditaria aventi natura dichiarativa, veniva altresì applicata l'imposta dovuta per gli atti traslativi in ragione delle pluralità delle masse coinvolte nell'operazione complessivamente realizzata; l'[OSCURATO:PERSONA] negava inoltre l'applicabilità, rispetto alla fattispecie concreta, della norma di favore di cui all'art. 34, comma 4 del dPR nr 131/1986. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Modena accoglieva il ricorso; sull'impugnazione dall'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello aderendo all'interpretazione dell'Ufficio sulla mancata applicazione della disciplina di cui all'ad 34 comma 4 dPR 131/86.

3. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di un motivo.

L'Ufficio si è costituito depositando controricorso.

Ric. 2020 n. 01808 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- 3 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo denunciano i contribuenti la violazione degli artt.34 40 comma dPR 131/86 in relazione all'ad 360 1 comma nr. 3 cpc; si sostiene che, ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla predetta disposizione, non rileva l'ultima successione ereditaria tra [OSCURATO:PERSONA] e la di lei figlia [OSCURATO:PERSONA], sicchè l'ultimo titolo di acquisto dell'intero complesso immobiliare sarebbe costituito dalla successione ereditaria dei germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla loro madre Iole. 2 La causa, avuto riguardo alle questioni giuridiche ad essa correlate, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 ottobre [OSCURATO:PERSONA] (/' DEPÓSi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1808-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE , [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1040/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'avviso di liquidazione, notificato in data 24 maggio 2013, con il quale l'Ufficio provvedeva a recuperare le maggiori imposte del registro, ipotecaria e catastale relative ad accordi di divisione intervenuti tra i contribuenti aventi ad oggetto una pluralità di immobili, in particolare accanto alla tassazione prevista per i negozi di divisione ereditaria aventi natura dichiarativa, veniva altresì applicata l'imposta dovuta per gli atti traslativi in ragione delle pluralità delle masse coinvolte nell'operazione complessivamente realizzata; l'[OSCURATO:PERSONA] negava inoltre l'applicabilità, rispetto alla fattispecie concreta, della norma di favore di cui all'art. 34, comma 4 del dPR nr 131/1986. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Modena accoglieva il ricorso; sull'impugnazione dall'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello aderendo all'interpretazione dell'Ufficio sulla mancata applicazione della disciplina di cui all'ad 34 comma 4 dPR 131/86. 3. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di un motivo. L'Ufficio si è costituito depositando controricorso. Ric. 2020 n. 01808 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- 3 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo denunciano i contribuenti la violazione degli artt.34 40 comma dPR 131/86 in relazione all'ad 360 1 comma nr. 3 cpc; si sostiene che, ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla predetta disposizione, non rileva l'ultima successione ereditaria tra [OSCURATO:PERSONA] e la di lei figlia [OSCURATO:PERSONA], sicchè l'ultimo titolo di acquisto dell'intero complesso immobiliare sarebbe costituito dalla successione ereditaria dei germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla loro madre Iole. 2 La causa, avuto riguardo alle questioni giuridiche ad essa correlate, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 ottobre [OSCURATO:PERSONA] (/' DEPÓSi [OSCURATO:PERSONA]
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