CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 11498/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., inammissibili le istanze di concessione di misure alternative avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decreto Zambernardi propone, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione per essere state le istanze avanzate dichiarate inammissibili con provvedimento de plano, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, il provvedimento impugnato risulta essere stato revocato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento del 23/10/2023. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ritenere venuto meno l'interesse del ricorrente ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 4. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravventa mancanza di interesse. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]