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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33549/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione del 27/01/2022, ferme le statuizioni della sentenza della stessa Corte di appello del 27/11/2020 quanto al giudizio di qualificazione del reato di cui al capo 2) ai sensi dell'art. 346-bis, terzo comma, cod. pen. e alla dichiarazione di non doversi procedere per le condotte contestate nell'ambito di tale capo sino al 2013 perché estinte per prescrizione, rideterminava la pena inflitta al Vendra in anni due e mesi sei di reclusione, con conferma della confisca dei beni in sequestro, salva la restituzione del complesso immobiliare in [OSCURATO:PERSONA], già ordinata con la precedente sentenza di appello.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa, contraddittoria e manifestamente illogica in merito alla conferma della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen; la Corte di appello in sede di rinvio non ha effettuato la richiesta verifica quanto alla ricorrenza dei requisiti di legge quanto al deposito titoli e automobili, avendo semplicemente riproposto con forma lessicale diversa le medesime argomentazioni censurate dalla Corte di cassazione, sicché deve ritenersi ricorrente una mera motivazione apparente, essendo stato omesso il confronto con tutte le doglianze difensive sul punto.

La motivazione è comunque del tutto apodittica quando afferma che la difesa non avrebbe fornito una versione alternativa quanto alla provenienza delle somme in contanti, nessuna versione alternativa doveva essere fornita dall'imputato, mancando qualsiasi prova del collegamento con ipotesi criminose; così come del tutto ipotetico è il ragionamento sul taglio delle banconote in quanto incompatibili con un prelievo bancario; meramente apparente la motivazione anche quando richiama le intercettazioni già utilizzate nella sentenza impugnata e ritenute inidonee dal giudice del rinvio, così come la omessa considerazione del dato di fatto della assenza del Vendra dal territorio siciliano nel momento in cui erano stati disposti dalla madre e dalla sorella dei versamenti in suo favore; ugualmente censurabile l'argomentazione relativa alla mancanza di fonti di reddito riferibili alla madre del ricorrente in considerazione della movimentazione di denaro dalla stessa effettuata su conti correnti e libretti di deposito; stesse considerazioni devono valere per i versamenti effettuati da alcuni parenti dell'imputato per l'acquisto di immobile di proprietà del Vendra; l'affermazione relativa alla fittizietà di tali versamenti è del tutto immotivata; né appare sufficiente a tal fine il tema introdotto dalla Corte di appello dell'evidente sproporzione in considerazione degli stipendi percepiti dal ricorrente; nel ricostruire i movimenti finanziari del ricorrente e della sua famiglia la Corte di appello ha omesso di considerare circostanze rilevanti, come il lavoro in nero di una delle due figlie, il dono della madre per le nozze della figlia, alle somme corrisposte dalla madre del Vendra per l'acquisto dell'automobile 2 'P

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla quantificazione della pena ed alla applicazione dell'aumento in continuazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti.

2. Il giudizio devoluto in sede di rinvio è puntualmente identificato nella motivazione della Sesta Sezione di questa Corte nei seguenti termini: - esplicazione da parte della Corte di appello della ragioni del trattamento sanzionatorio irrogato, seppure ridotta la pena inflitta; - motivazione esplicita quanto alla confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. sui depositi-titoli e delle autovetture intestate al Vendra con considerazione di tutta la documentazione prodotta dalla difesa, fornendo adeguata motivazione quanto alle giustificazioni fornite dagli interessati, tese a dimostrare la lecita provenienza dei beni.

La Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva ha affrontato, in modo puntuale con argomentazioni che non si prestano a censurej i temi devoluti ed esplicitamente richiamati (pag. 8).

2.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito e si caratterizza per una evidente volontà del ricorrente di proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in mancanza di un reale confronto con l'ampia motivazione della Corte di appello, resa puntualmente nell'ambito del perimetro valutativo devoluto dalla Sesta sezione penale di questa Corte.

Il motivo si caratterizza, dunque, per un'evidente genericità e mancanza di specificità.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01).

La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

La Corte di appello ha: - ampiamente ricostruito l'ambito nel quale maturavano le contestazioni elevate al Vendra, che portavano alla dichiarazione di irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Torino quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente (pag. 9 e seg.); - richiamato puntualmente le caratteristiche delle azioni poste in essere dal ricorrente al fine di non rendere tracciabili le somme provento del reato, al fine di occultare la notevole disponibilità di contante di illecita provenienza; - ampiamente considerato le allegazioni difensive, confutandole analiticamente, richiamando non solo l'esito delle captazioni, decisamente univoco nella sua portata, ma anche tutta la produzione documentale agli atti, compresa quella allegata dalla difesa, per ritenerla irrilevante rispetto alla contestazione elevata e, dunque, non risolutiva a fini di confisca; - evidenziato le incoerenze che caratterizzavano la movimentazione dei titoli e contanti da parte del ricorrente, tanto che venivano inoltrate una serie di segnalazioni per operazioni sospette da parte delle autorità bancarie di vigilanza competenti; - ricostruito in modo logico e convincente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], le attività svolte dalla stessa quale soggetto interposto nell'interesse del ricorrente, le caratteristiche del denaro ritrovato dagli agenti operanti, del tutto incompatibile per taglio e consistenza con le affermazioni difensive, tra l'altro non provate in alcun modo e in mancanza di qualsiasi allegazione, relative ad eventuali prelievi bancomat; - specificamente considerato la versione alternativa del Vendra, in ordine alla assenza dal territorio della regione siciliana nel momento in cui la madre e la sorella effettuavano i bonifici in suo favore, motivando specificamente quanto alla portata di tale elemento, alla sua consistenza indiziaria, in considerazione del ruolo svolto dalle stesse nell'interesse del ricorrente, come emerso chiaramente e a conforto dalle captazioni tra il Vendra e il Tanzilli, dove il ruolo della madre veniva descritto in modo esplicito; - ha dato atto, con ampia ricostruzione e considerazione logica, delle numerose conversazioni tra il ricorrente e sua madre, chiarendo come la disponibilità di tale somme di denaro da parte della donna non solo fosse del tutto anomala in considerazione dei suoi redditi e tenore di vita, ma del tutto 4 vi. ingiustificata, tanto che la donna forniva progressive e diversificate giustificazioni, tutte non riscontrate; - considerato esplicitamente le allegazioni relative al ruolo e lavoro delle figlie, valutato la portata dell'allegato guadagno in nero, per giungere ad un approfondito giudizio di sproporzione con il quale il ricorrente non si confronta (pag. 13 e seg.), soprattutto tenuto conto degli elementi espliciti in tal senso riportati nella valutazione dei redditi leciti e non, sia con riferimento ai titoli, al denaro contante e alle autovetture specificamente considerate a fini di confisca, con motivazione che non si presta a censure in questa sede (pag. 16 e seg.), con piena considerazione delle allegazioni difensive.

In conclusione, il ricorrente si limita a reiterare le proprie doglianze, offre una lettura parcellizzata delle emergenze considerate dalla Corte di appello, omette di richiamare la piena considerazione da parte del giudice di secondo grado delle allegazioni e versioni alternative fornite dalla difesa, con pieno adempimento dell'onere motivazionale richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio sul punto (pag. 19 e seg.). 2.2 Il tema della sproporzione è stato, dunque, ampiamente affrontato, con motivazione logica e persuasiva, sia tenuto conto della documentazione acquisita, che sulla base degli esiti captativi, che certamente la Corte di appello non poteva ignorare attesa la loro evidente significatività (pag. 20 e seg.).

In tal senso deve essere ribadito il principio secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), circostanza certamente non ricorrente nel caso in esame.

E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314- 01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01).

3. Manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente non si confronta con la persuasiva motivazione della Corte di appello sul punto, articolando una censura del tutto generica ed aspecifica, senza neanche effettivamente richiamare nella sua concreta portata la decisione del giudice di secondo grado quanto al giudizio di bilanciamento e alla gravità della condotta posta in essere.

Il giudizio si è poi espresso in maniera esplicita quanto agli aumenti in continuazione richiamando la gravità della condotta e l'intensità del dolo.

In tal senso si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez.

U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione del 27/01/2022, ferme le statuizioni della sentenza della stessa Corte di appello del 27/11/2020 quanto al giudizio di qualificazione del reato di cui al capo 2) ai sensi dell'art. 346-bis, terzo comma, cod. pen. e alla dichiarazione di non doversi procedere per le condotte contestate nell'ambito di tale capo sino al 2013 perché estinte per prescrizione, rideterminava la pena inflitta al Vendra in anni due e mesi sei di reclusione, con conferma della confisca dei beni in sequestro, salva la restituzione del complesso immobiliare in [OSCURATO:PERSONA], già ordinata con la precedente sentenza di appello. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa, contraddittoria e manifestamente illogica in merito alla conferma della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen; la Corte di appello in sede di rinvio non ha effettuato la richiesta verifica quanto alla ricorrenza dei requisiti di legge quanto al deposito titoli e automobili, avendo semplicemente riproposto con forma lessicale diversa le medesime argomentazioni censurate dalla Corte di cassazione, sicché deve ritenersi ricorrente una mera motivazione apparente, essendo stato omesso il confronto con tutte le doglianze difensive sul punto. La motivazione è comunque del tutto apodittica quando afferma che la difesa non avrebbe fornito una versione alternativa quanto alla provenienza delle somme in contanti, nessuna versione alternativa doveva essere fornita dall'imputato, mancando qualsiasi prova del collegamento con ipotesi criminose; così come del tutto ipotetico è il ragionamento sul taglio delle banconote in quanto incompatibili con un prelievo bancario; meramente apparente la motivazione anche quando richiama le intercettazioni già utilizzate nella sentenza impugnata e ritenute inidonee dal giudice del rinvio, così come la omessa considerazione del dato di fatto della assenza del Vendra dal territorio siciliano nel momento in cui erano stati disposti dalla madre e dalla sorella dei versamenti in suo favore; ugualmente censurabile l'argomentazione relativa alla mancanza di fonti di reddito riferibili alla madre del ricorrente in considerazione della movimentazione di denaro dalla stessa effettuata su conti correnti e libretti di deposito; stesse considerazioni devono valere per i versamenti effettuati da alcuni parenti dell'imputato per l'acquisto di immobile di proprietà del Vendra; l'affermazione relativa alla fittizietà di tali versamenti è del tutto immotivata; né appare sufficiente a tal fine il tema introdotto dalla Corte di appello dell'evidente sproporzione in considerazione degli stipendi percepiti dal ricorrente; nel ricostruire i movimenti finanziari del ricorrente e della sua famiglia la Corte di appello ha omesso di considerare circostanze rilevanti, come il lavoro in nero di una delle due figlie, il dono della madre per le nozze della figlia, alle somme corrisposte dalla madre del Vendra per l'acquisto dell'automobile 2 'P 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla quantificazione della pena ed alla applicazione dell'aumento in continuazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. 2. Il giudizio devoluto in sede di rinvio è puntualmente identificato nella motivazione della Sesta Sezione di questa Corte nei seguenti termini: - esplicazione da parte della Corte di appello della ragioni del trattamento sanzionatorio irrogato, seppure ridotta la pena inflitta; - motivazione esplicita quanto alla confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. sui depositi-titoli e delle autovetture intestate al Vendra con considerazione di tutta la documentazione prodotta dalla difesa, fornendo adeguata motivazione quanto alle giustificazioni fornite dagli interessati, tese a dimostrare la lecita provenienza dei beni. La Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva ha affrontato, in modo puntuale con argomentazioni che non si prestano a censurej i temi devoluti ed esplicitamente richiamati (pag. 8). 2.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito e si caratterizza per una evidente volontà del ricorrente di proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in mancanza di un reale confronto con l'ampia motivazione della Corte di appello, resa puntualmente nell'ambito del perimetro valutativo devoluto dalla Sesta sezione penale di questa Corte. Il motivo si caratterizza, dunque, per un'evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). La Corte di appello ha: - ampiamente ricostruito l'ambito nel quale maturavano le contestazioni elevate al Vendra, che portavano alla dichiarazione di irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Torino quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente (pag. 9 e seg.); - richiamato puntualmente le caratteristiche delle azioni poste in essere dal ricorrente al fine di non rendere tracciabili le somme provento del reato, al fine di occultare la notevole disponibilità di contante di illecita provenienza; - ampiamente considerato le allegazioni difensive, confutandole analiticamente, richiamando non solo l'esito delle captazioni, decisamente univoco nella sua portata, ma anche tutta la produzione documentale agli atti, compresa quella allegata dalla difesa, per ritenerla irrilevante rispetto alla contestazione elevata e, dunque, non risolutiva a fini di confisca; - evidenziato le incoerenze che caratterizzavano la movimentazione dei titoli e contanti da parte del ricorrente, tanto che venivano inoltrate una serie di segnalazioni per operazioni sospette da parte delle autorità bancarie di vigilanza competenti; - ricostruito in modo logico e convincente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], le attività svolte dalla stessa quale soggetto interposto nell'interesse del ricorrente, le caratteristiche del denaro ritrovato dagli agenti operanti, del tutto incompatibile per taglio e consistenza con le affermazioni difensive, tra l'altro non provate in alcun modo e in mancanza di qualsiasi allegazione, relative ad eventuali prelievi bancomat; - specificamente considerato la versione alternativa del Vendra, in ordine alla assenza dal territorio della regione siciliana nel momento in cui la madre e la sorella effettuavano i bonifici in suo favore, motivando specificamente quanto alla portata di tale elemento, alla sua consistenza indiziaria, in considerazione del ruolo svolto dalle stesse nell'interesse del ricorrente, come emerso chiaramente e a conforto dalle captazioni tra il Vendra e il Tanzilli, dove il ruolo della madre veniva descritto in modo esplicito; - ha dato atto, con ampia ricostruzione e considerazione logica, delle numerose conversazioni tra il ricorrente e sua madre, chiarendo come la disponibilità di tale somme di denaro da parte della donna non solo fosse del tutto anomala in considerazione dei suoi redditi e tenore di vita, ma del tutto 4 vi. ingiustificata, tanto che la donna forniva progressive e diversificate giustificazioni, tutte non riscontrate; - considerato esplicitamente le allegazioni relative al ruolo e lavoro delle figlie, valutato la portata dell'allegato guadagno in nero, per giungere ad un approfondito giudizio di sproporzione con il quale il ricorrente non si confronta (pag. 13 e seg.), soprattutto tenuto conto degli elementi espliciti in tal senso riportati nella valutazione dei redditi leciti e non, sia con riferimento ai titoli, al denaro contante e alle autovetture specificamente considerate a fini di confisca, con motivazione che non si presta a censure in questa sede (pag. 16 e seg.), con piena considerazione delle allegazioni difensive. In conclusione, il ricorrente si limita a reiterare le proprie doglianze, offre una lettura parcellizzata delle emergenze considerate dalla Corte di appello, omette di richiamare la piena considerazione da parte del giudice di secondo grado delle allegazioni e versioni alternative fornite dalla difesa, con pieno adempimento dell'onere motivazionale richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio sul punto (pag. 19 e seg.). 2.2 Il tema della sproporzione è stato, dunque, ampiamente affrontato, con motivazione logica e persuasiva, sia tenuto conto della documentazione acquisita, che sulla base degli esiti captativi, che certamente la Corte di appello non poteva ignorare attesa la loro evidente significatività (pag. 20 e seg.). In tal senso deve essere ribadito il principio secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), circostanza certamente non ricorrente nel caso in esame. E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314- 01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01). 3. Manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente non si confronta con la persuasiva motivazione della Corte di appello sul punto, articolando una censura del tutto generica ed aspecifica, senza neanche effettivamente richiamare nella sua concreta portata la decisione del giudice di secondo grado quanto al giudizio di bilanciamento e alla gravità della condotta posta in essere. Il giudizio si è poi espresso in maniera esplicita quanto agli aumenti in continuazione richiamando la gravità della condotta e l'intensità del dolo. In tal senso si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 33549/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris