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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04782/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha parzialmente accolto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, applicando la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, rispettivamente per truffa e per ricettazione, delitti riguardanti la medesima autovettura BMW, mentre ha rigettato l'istanza per il reato di ricettazione di un assegno bancario, accertato con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 21/9/2006.

Il giudice dell'esecuzione ha giustificato il rigetto, rilevando che, ad onta del titolo di reato, nessuna connessione vi era tra le due vicende delittuose, se non la manifesta facilità di accesso al mercato parallelo dei beni illegittimamente circolanti e la disinvoltura nell'impiegarli in scopi illeciti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo di impugnazione la manifesta infondatezza ovvero l'apparenza della motivazione, in ordine ai criteri utilizzati per escludere la continuazione per l'ultima sentenza di condanna.

A parere del ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha reso una motivazione assolutamente generica, così da risultare praticamente inesistente, mancando del tutto concreti riferimenti ai fatti oggetto delle sentenze di condanna e un minimo livello di analisi del loro contenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si riduce a mera manifestazione di dissenso rispetto alle motivate argomentazioni del giudice dell'esecuzione, che ha ritenuto di escludere dall'unicità del disegno criminoso la ricettazione accertata con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 21/9/2006, in ragione della diversità di scopo delle condotte e delle modalità attuative delle stesse per luogo, oggetto, mezzi e circostanze dell'azione: sul punto, l'ordinanza impugnata ha dato motivazione del tutto convincente, sulla base di evidente conoscenza dei fatti di causa.

Non si ravvisa, dunque, alcuna contraddizione argomentativa, ma semplice rilievo che non basta il nomen iuris dei reati ed una pretesa vicinanza cronologica - che tale non è, apprezzandosi nella specie un divario di mesi tra i reati - a fondare la continuazione.Non ha alcun rilievo la circostanza evidenziata dal ricorrente secondo cui detta ricettazione dovrebbe porsi in continuazione con i reati di truffa e ricetta- zione riguardanti l'autovettura BMW, valorizzando il medesimo scopo di profitto perseguito in tutti i casi dal D'Alessandro, trattandosi di indicatore insufficiente ai fini della configurabilità dell'unicità del disegno criminoso.

Invero, va ribadito il principio per cui "il riconoscimento della continua- zione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determina- zione estemporanea" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), criterio del quale è stata fatta nella specie corretta applicazione.

L'ordinanza impugnata risulta pertanto immune da censure, avendo il giudice dell'esecuzione evidenziato, con motivazione conforme a diritto e a logica, le circostanze ostative al riconoscimento del vincolo della continuazione.

2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha parzialmente accolto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, applicando la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, rispettivamente per truffa e per ricettazione, delitti riguardanti la medesima autovettura BMW, mentre ha rigettato l'istanza per il reato di ricettazione di un assegno bancario, accertato con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 21/9/2006. Il giudice dell'esecuzione ha giustificato il rigetto, rilevando che, ad onta del titolo di reato, nessuna connessione vi era tra le due vicende delittuose, se non la manifesta facilità di accesso al mercato parallelo dei beni illegittimamente circolanti e la disinvoltura nell'impiegarli in scopi illeciti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo di impugnazione la manifesta infondatezza ovvero l'apparenza della motivazione, in ordine ai criteri utilizzati per escludere la continuazione per l'ultima sentenza di condanna. A parere del ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha reso una motivazione assolutamente generica, così da risultare praticamente inesistente, mancando del tutto concreti riferimenti ai fatti oggetto delle sentenze di condanna e un minimo livello di analisi del loro contenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si riduce a mera manifestazione di dissenso rispetto alle motivate argomentazioni del giudice dell'esecuzione, che ha ritenuto di escludere dall'unicità del disegno criminoso la ricettazione accertata con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 21/9/2006, in ragione della diversità di scopo delle condotte e delle modalità attuative delle stesse per luogo, oggetto, mezzi e circostanze dell'azione: sul punto, l'ordinanza impugnata ha dato motivazione del tutto convincente, sulla base di evidente conoscenza dei fatti di causa. Non si ravvisa, dunque, alcuna contraddizione argomentativa, ma semplice rilievo che non basta il nomen iuris dei reati ed una pretesa vicinanza cronologica - che tale non è, apprezzandosi nella specie un divario di mesi tra i reati - a fondare la continuazione.Non ha alcun rilievo la circostanza evidenziata dal ricorrente secondo cui detta ricettazione dovrebbe porsi in continuazione con i reati di truffa e ricetta- zione riguardanti l'autovettura BMW, valorizzando il medesimo scopo di profitto perseguito in tutti i casi dal D'Alessandro, trattandosi di indicatore insufficiente ai fini della configurabilità dell'unicità del disegno criminoso. Invero, va ribadito il principio per cui "il riconoscimento della continua- zione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determina- zione estemporanea" (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), criterio del quale è stata fatta nella specie corretta applicazione. L'ordinanza impugnata risulta pertanto immune da censure, avendo il giudice dell'esecuzione evidenziato, con motivazione conforme a diritto e a logica, le circostanze ostative al riconoscimento del vincolo della continuazione. 2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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