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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2020

Cassazione n. 44568/2021

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 17/02/2020 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 17/02/2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Crotone il 07/11/2018, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva - veniva condannato alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A (art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110), B (art. 648 cod. pen.) e C (art. 697 cod. pen.), accertati a Cutro il 18/05/2018.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva omesso di considerare la proposta di concordato di pena formulata dalla difesa dell'appellante ex art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., concretizzando una nullità assoluta del provvedimento, adottato in assenza del vaglio di tale istanza.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, che, nel caso di specie, si imponeva, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi e della risalente datazione dei precedenti penali del ricorrente.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva omesso di considerare la proposta di concordato di pena formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., concretizzando una nullità assoluta del provvedimento, adottato in assenza del vaglio di tale istanza.

Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la proposta di concordato di pena avanzata nell'interesse dell'appellante, pur essendo stata formulata prima dello svolgimento del processo celebrato dalla Corte di appello di Catanzaro, non aveva ricevuto l'assenso del procuratore generale di udienza.

L'istanza di concordato, pertanto, essendo stata presentata da una sola parte processuale, non risultava formulata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la corte di appello provvede in camera di consiglio «quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi».

Ne discende che la mancanza di assenso del procuratore generale di udienza esimeva la Corte territoriale catanzarese dall'esaminare la proposta di concordato di pena presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non risultando tale istanza depositata nel rispetto dei canoni formali prescritti dall'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., sopra richiamati.

Sul punto, si ritiene utile richiamare il principio di diritto, che, pur non costituendo un precedente in termini, deve ritenersi applicabile al caso in esame, secondo cui in tema «di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile» (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi e della risalente datazione dei precedenti penali dell'imputato.

La Corte di appello di Catanzaro, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri del Comando provinciale di Crotone nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole ad [OSCURATO:PERSONA], non lasciando residuare alcun dubbio sulla sua responsabilità per i reati ascrittigli ai capi A, B e C, peraltro nemmeno contestata dal ricorrente.

In questa, univoca, cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Ciampà discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti oggetto di contestazione, che appaiono vagliati dalla Corte di appello di Catanzaro nel rispetto dei canoni dosinnetrici previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente, che non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata, anche alla luce del disvalore dei suoi precedenti penali.

Ne discende che, tenuto conto del contesto nel quale maturava la determinazione criminosa di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione dosimetrica dei fatti di reato contestati ai capi A, B e C rispettosa dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non ribadire che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il trattamento sanzionatorio - quantificato in un anno, otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa - risulta congruo e conforme alle emergenze probatorie.

Si consideri, infine, che le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato.

La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione ad [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva - è sintetizzata dal seguente principio: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al 4 t pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 17/02/2020 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17/02/2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Crotone il 07/11/2018, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva - veniva condannato alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A (art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110), B (art. 648 cod. pen.) e C (art. 697 cod. pen.), accertati a Cutro il 18/05/2018. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva omesso di considerare la proposta di concordato di pena formulata dalla difesa dell'appellante ex art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., concretizzando una nullità assoluta del provvedimento, adottato in assenza del vaglio di tale istanza. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, che, nel caso di specie, si imponeva, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi e della risalente datazione dei precedenti penali del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva omesso di considerare la proposta di concordato di pena formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., concretizzando una nullità assoluta del provvedimento, adottato in assenza del vaglio di tale istanza. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la proposta di concordato di pena avanzata nell'interesse dell'appellante, pur essendo stata formulata prima dello svolgimento del processo celebrato dalla Corte di appello di Catanzaro, non aveva ricevuto l'assenso del procuratore generale di udienza. L'istanza di concordato, pertanto, essendo stata presentata da una sola parte processuale, non risultava formulata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la corte di appello provvede in camera di consiglio «quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi». Ne discende che la mancanza di assenso del procuratore generale di udienza esimeva la Corte territoriale catanzarese dall'esaminare la proposta di concordato di pena presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non risultando tale istanza depositata nel rispetto dei canoni formali prescritti dall'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., sopra richiamati. Sul punto, si ritiene utile richiamare il principio di diritto, che, pur non costituendo un precedente in termini, deve ritenersi applicabile al caso in esame, secondo cui in tema «di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile» (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi e della risalente datazione dei precedenti penali dell'imputato. La Corte di appello di Catanzaro, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri del Comando provinciale di Crotone nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole ad [OSCURATO:PERSONA], non lasciando residuare alcun dubbio sulla sua responsabilità per i reati ascrittigli ai capi A, B e C, peraltro nemmeno contestata dal ricorrente. In questa, univoca, cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Ciampà discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti oggetto di contestazione, che appaiono vagliati dalla Corte di appello di Catanzaro nel rispetto dei canoni dosinnetrici previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente, che non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata, anche alla luce del disvalore dei suoi precedenti penali. Ne discende che, tenuto conto del contesto nel quale maturava la determinazione criminosa di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione dosimetrica dei fatti di reato contestati ai capi A, B e C rispettosa dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non ribadire che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il trattamento sanzionatorio - quantificato in un anno, otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa - risulta congruo e conforme alle emergenze probatorie. Si consideri, infine, che le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione ad [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva - è sintetizzata dal seguente principio: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al 4 t pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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