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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 34/1957

ECLI:IT:COST:1957:34
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il 30 aprile 1956 si svolse avanti al Pretore di Venasca il dibattimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], imputati: "La prima: a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, Cod. pen. e 158 T.U. legge di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per essere, in concorso con gli altri quattro, espatriata in Francia clandestinamente e senza essere munita di passaporto o di documento equipollente, attraverso un valico della strada Valanta di Pontechianale, l'8 ottobre 1955;

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 61, n. 2, e 570 Cod. pen., per essersi in concorso con gli altri quattro, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale famigliare, tenendo relazione adulterina con [OSCURATO:PERSONA] e abbandonando il domicilio domestico, sottratta agli obblighi di assistenza morale concernenti la sua qualità di coniuge ed avendo commesso il fatto per commettere quello sub a: in Verzuolo dall'8 ottobre 1955.

"Gli altri: c) di concorso nei reati commessi dalla Nicino (articoli 110, 112, n. 1, 61, n. 2, 570 Cod. pen., e 158 T.U. legge di p.s. ), per avere aiutato e favorito sia l'espatrio che l'abbandono del tetto coniugale della Nicino, il Pallo istigandola a fuggire, il Bonetti accompagnandola fino al confine attraverso la strada Valanta, il Ricciardelli e la Giolitti accompagnando la stessa in macchina da Verzuolo a Pontechianale, essendo tutti consapevoli delle intenzioni della Nicino ed avendo concorso nella consumazione dei reati in numero di cinque".

Della Nicino e del Pallo fu dichiarata la contumacia. [OSCURATO:PERSONA] pronunciò la seguente ordinanza - 30 aprile 1956 - regolarmente notificata il giorno 11 giugno 1956, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica: "Sull'istanza avanzata dalla difesa degli imputati di sospensione del dibattimento e di invio degli atti alla Corte costituzionale per la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 158 T.U. legge di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 16, secondo comma, della Costituzione; considerato che l'eccezione di incostituzionalità può essere rigettata dal giudice ordinario soltanto quando si appalesa manifestamente infondata, mentre, in caso contrario, l'esame su tale questione è riservato esclusivamente alla Corte costituzionale; atteso che, nel caso di specie, l'eccezione non può dirsi manifestamente infondata; ritenuto che il presente giudizio, per ciò che attiene al reato di cui al capo a) non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale; che per ciò che concerne l'altro reato addebitato agli odierni giudicabili, trattandosi di reato connesso, una decisione separata sarebbe contraria agli interessi dei prevenuti stessi e come tale si appalesa inopportuna una separazione dei giudizi; p. t. m., visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il dibattimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale".

Avanti alla Corte non si costituì nessuna delle parti.

Fece atto di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale presentò deduzioni e memoria e discusse oralmente la causa, concludendo piacesse alla Corte "dichiarare la piena validità ed efficacia della norma impugnata, non sussistendo alcuna incompatibilità tra questa e l'art. 16 della Costituzione". :

1. - L'art. 158 T.U. legge di p.s. dispone: "Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a lire 160.

000. "In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire

16. 000 a lire 48.

000. "È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati".

L'art. 16 della Costituzione è del seguente tenore: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

"Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".

2. - La questione di legittimità costituzionale non può riferirsi che al secondo comma dell'art. 158 leggi di p.s. : mentre del delitto previsto dal primo comma è elemento costitutivo il motivo politico dell'espatrio: di questo motivo non è cenno nel capo di imputazione, dal quale risulta anzi un motivo diverso.

Si aggiunga che il primo comma configura un' ipotesi di delitto, della quale, in ragione dell'entità della pena comminata, il Pretore non sarebbe stato competente a conoscere e, quindi, neppure ad occuparsi della questione di legittimità costituzionale in riferimento a tale primo comma.

3. - La Corte ritiene che non sussiste contrasto fra il secondo comma dell'art. 158 legge di p.s. e l'art. 16 della Costituzione e che pertanto la questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Venasca coll'ordinanza sopra trascritta deve dichiararsi infondata.

L'art. 16 della Costituzione sancisce nel primo comma la libertà di circolazione del cittadino, aggiungendo però che la legge può in via generale ed esclusa ogni restrizione determinata da ragioni politiche - stabilire delle limitazioni a tale libertà.

Per quanto riguarda il caso che interessa la presente controversia, il secondo comma dell'art. 16 dice che "ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".

La Corte ritiene che tra questi obblighi che la legge può imporre possa essere compreso anche l'onere di munirsi di passaporto.

La legittimità costituzionale di questo onere risulta da ciò che allo Stato non può non riconoscersi il diritto di disciplinare l'espatrio del cittadino, in relazione ai molteplici interessi di carattere generale che lo Stato, in base alla Costituzione e nell'interesse anche dei singoli cittadini, ha il dovere di tutelare.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 30 aprile 1956 del Pretore di Venasca sulla legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'articolo 16, secondo Comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il 30 aprile 1956 si svolse avanti al Pretore di Venasca il dibattimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], imputati: "La prima: a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, Cod. pen. e 158 T.U. legge di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per essere, in concorso con gli altri quattro, espatriata in Francia clandestinamente e senza essere munita di passaporto o di documento equipollente, attraverso un valico della strada Valanta di Pontechianale, l'8 ottobre 1955; b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 61, n. 2, e 570 Cod. pen., per essersi in concorso con gli altri quattro, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale famigliare, tenendo relazione adulterina con [OSCURATO:PERSONA] e abbandonando il domicilio domestico, sottratta agli obblighi di assistenza morale concernenti la sua qualità di coniuge ed avendo commesso il fatto per commettere quello sub a: in Verzuolo dall'8 ottobre 1955. "Gli altri: c) di concorso nei reati commessi dalla Nicino (articoli 110, 112, n. 1, 61, n. 2, 570 Cod. pen., e 158 T.U. legge di p.s. ), per avere aiutato e favorito sia l'espatrio che l'abbandono del tetto coniugale della Nicino, il Pallo istigandola a fuggire, il Bonetti accompagnandola fino al confine attraverso la strada Valanta, il Ricciardelli e la Giolitti accompagnando la stessa in macchina da Verzuolo a Pontechianale, essendo tutti consapevoli delle intenzioni della Nicino ed avendo concorso nella consumazione dei reati in numero di cinque". Della Nicino e del Pallo fu dichiarata la contumacia. [OSCURATO:PERSONA] pronunciò la seguente ordinanza - 30 aprile 1956 - regolarmente notificata il giorno 11 giugno 1956, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica: "Sull'istanza avanzata dalla difesa degli imputati di sospensione del dibattimento e di invio degli atti alla Corte costituzionale per la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 158 T.U. legge di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 16, secondo comma, della Costituzione; considerato che l'eccezione di incostituzionalità può essere rigettata dal giudice ordinario soltanto quando si appalesa manifestamente infondata, mentre, in caso contrario, l'esame su tale questione è riservato esclusivamente alla Corte costituzionale; atteso che, nel caso di specie, l'eccezione non può dirsi manifestamente infondata; ritenuto che il presente giudizio, per ciò che attiene al reato di cui al capo a) non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale; che per ciò che concerne l'altro reato addebitato agli odierni giudicabili, trattandosi di reato connesso, una decisione separata sarebbe contraria agli interessi dei prevenuti stessi e come tale si appalesa inopportuna una separazione dei giudizi; p. t. m., visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il dibattimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale". Avanti alla Corte non si costituì nessuna delle parti. Fece atto di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale presentò deduzioni e memoria e discusse oralmente la causa, concludendo piacesse alla Corte "dichiarare la piena validità ed efficacia della norma impugnata, non sussistendo alcuna incompatibilità tra questa e l'art. 16 della Costituzione". : 1. - L'art. 158 T.U. legge di p.s. dispone: "Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a lire 160. 000. "In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 16. 000 a lire 48. 000. "È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati". L'art. 16 della Costituzione è del seguente tenore: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. "Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge". 2. - La questione di legittimità costituzionale non può riferirsi che al secondo comma dell'art. 158 leggi di p.s. : mentre del delitto previsto dal primo comma è elemento costitutivo il motivo politico dell'espatrio: di questo motivo non è cenno nel capo di imputazione, dal quale risulta anzi un motivo diverso. Si aggiunga che il primo comma configura un' ipotesi di delitto, della quale, in ragione dell'entità della pena comminata, il Pretore non sarebbe stato competente a conoscere e, quindi, neppure ad occuparsi della questione di legittimità costituzionale in riferimento a tale primo comma. 3. - La Corte ritiene che non sussiste contrasto fra il secondo comma dell'art. 158 legge di p.s. e l'art. 16 della Costituzione e che pertanto la questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Venasca coll'ordinanza sopra trascritta deve dichiararsi infondata. L'art. 16 della Costituzione sancisce nel primo comma la libertà di circolazione del cittadino, aggiungendo però che la legge può in via generale ed esclusa ogni restrizione determinata da ragioni politiche - stabilire delle limitazioni a tale libertà. Per quanto riguarda il caso che interessa la presente controversia, il secondo comma dell'art. 16 dice che "ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge". La Corte ritiene che tra questi obblighi che la legge può imporre possa essere compreso anche l'onere di munirsi di passaporto. La legittimità costituzionale di questo onere risulta da ciò che allo Stato non può non riconoscersi il diritto di disciplinare l'espatrio del cittadino, in relazione ai molteplici interessi di carattere generale che lo Stato, in base alla Costituzione e nell'interesse anche dei singoli cittadini, ha il dovere di tutelare. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 30 aprile 1956 del Pretore di Venasca sulla legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'articolo 16, secondo Comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 34/1957 — Fons Iuris — Fons Iuris