CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 30852/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1128 5 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Della Gancian.1; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:impugnazione estrattodiruolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: enri- [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliata pressoil suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.294 ; –controricorrente – avversola sentenza n. 56 23 / 28 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Lazio depositata il 27 . 1 0 .201 5 , non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diRoma n. 1 6835 / 8 /1 4 con la quale il giudice aveva rigettato i l ri- corso proposto dalla contribuente avverso le iscrizioni a ruolo nn. 250485/2013,19126/2012, 15792/2007, 5132/2012, 6074/2012 e 6076/2012,aventi ad oggetto crediti dell’Amministrazione finanzia- riaportati da cartelle di pagamento asseritamente mai ritualmente notificate.Nel ricorso si legge che l a contribuente agiva sul presup- postodi aver avuto conoscenza di tali pretese tributarie solo in data 25.2.2013, allorquando richiedeva all’agente della riscossione l’estrattodei ruol i . LaCommissione Tributaria Provinciale di Roma accertava la rituale notificadelle cartelle di pagamento sottese alle suddette iscrizioni a ruolo e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo . Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritene ndo infondato anche il motivodi gravame di avvenuta estinzione ex lege della pretesa tri- butariaai sensi dell’art. 1, comma 540, Legge 228 del 2012 .Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contri- buente,affidato a d un unico motiv o , al quale l’ agente della riscos- sioneha replicato con controricorso . Consideratoche: 1. In via prioritaria alla disamina dell’unica censura sollevate da partericorrente, va rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile. Parte contribuente rende noto nell’incipit del ricorso (cfr. p. 3 ) che «Premeevidenziare come la scrivente abbia avuto specifica contezza dellanatura e della consistenza delle asserite pretese tributarie solo indata 25 febbraio 2013, ovvero, a seguito della richiesta all’Agente dellariscossione dell’estratto dei ruoli » . L a circostanza è confermata dalfatto che gli estratti di ruolo sono gli atti impugnati e allegati, da ultimo,al ricorso per Cassazione . Viene così chiaramente impugnato ciascun ruolo e, per esso, la cartella di pagamento sottesa, che la societàassume non essere stata ritualmente notificata, avendo ap- presodella sua esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo. 2. D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoroe per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bisil quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - ancheunitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non le- gittimamentenotificate - se non a determinate, specifiche, condi- zioni. 3.La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.». 4. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartelladi pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento,di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 5. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17ottobre 2023, n. 190 ( conf. Corte cost. n. 81/2024) s u questioni dicostituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit., non ha smen- titol’operato delle Sezioni Unite stabilendo: « Le questioni sollevate (…)sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delleSS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] èevidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare diricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttostoimprobabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico dellapossibile condanna al pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ». 6.Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro diimpugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Se- zioniUnite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assumainvalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la no- tificazionedell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4 - bis dell'art. 12 deld.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021,conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difettodi tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una suatutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimediad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore 7.In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dichiaratoinammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introdut- tivo, perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382u.c. cod. proc. civ. . 8. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce della giurisprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenutea