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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44523/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta la mancanza e l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esistenza dei documenti contabili oggetto della contestazione di occultamento e distruzione, benché dall'attività investigativa posta in essere dalla Guardia di Finanza sarebbe emerso che le fatture rinvenute presso le ditte clienti avevano diversa veste grafica rispetto a quelle emesse dall'imputato, sicché sarebbero state confezionate dagli stessi destinatari a fronte della mancata emissione da parte dell'imputato - è inammissibile perché sottopone mere doglianze in punto di fatto (peraltro, piuttosto fantasiose in relazione ad identiche condotte di falso materiale che sarebbero state commesse da una pluralità di clienti) e sollecita una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta la mancanza e l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esistenza dei documenti contabili oggetto della contestazione di occultamento e distruzione, benché dall'attività investigativa posta in essere dalla Guardia di Finanza sarebbe emerso che le fatture rinvenute presso le ditte clienti avevano diversa veste grafica rispetto a quelle emesse dall'imputato, sicché sarebbero state confezionate dagli stessi destinatari a fronte della mancata emissione da parte dell'imputato - è inammissibile perché sottopone mere doglianze in punto di fatto (peraltro, piuttosto fantasiose in relazione ad identiche condotte di falso materiale che sarebbero state commesse da una pluralità di clienti) e sollecita una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 44523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris