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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07062/2026

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ORDINANZAsui seguenti ricorsi riuniti:- ricorso iscritto al n. 14061/2021 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ.DIST.

CATANIAn. 1284/2021 depositata il 08/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026- ricorso iscritto al n. 14737/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ.DIST.

CATANIAn. 11414/2021 depositata il 22/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n.TYSOIS702138/2015 mediante il quale la DP di Catania dell’Agenzia delleentrate accertava, per l’a.i. 2011, un maggior reddito in applicazione dielementi induttivi tratti da movimenti bancari.

L'accertamento conseguivaa PVC della GdF che indagava sul reato, attribuito al contribuente, diesercizio abusivo della professione di fisioterapista.2.

La CTP di Catania, adita impugnatoriamente dal contribuente, consentenza n. 11088/16 depositata il 27.10.2016, accoglieva l’eccezionepreliminare relativa alla mancanza di delega alla sottoscrizione dell’avviso,che per l’effetto annullava.3.

Proponeva appello l’Ufficio, rigettato dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale,con sentenza n. 1284/15/2021 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta, in viaNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026preliminare, la tempestività dell’impugnazione e la valida sottoscrizionedell’avviso, nel merito, osservava:Nella fattispecie gli accertatori si sono avvalsi della disposizionedell'art. 32 [DPR n. 600 del 1973] effettuando indagini finanziarie […].Come si evince dall'avviso di accertamento[,] lo stesso (pag. 3) èbasato:a- integralmente sulle risultanze del processo verbaleredatto dalla Guardia di Finanza che a dire dell'accertatore deveintendersi integralmente trascritto per formarne parte integrantee sostanziale ai fini della motivazione dello stesso avviso diaccertamento[;]b- sull'esame delle dichiarazioni Mod.

Unico ai fini delleimposte dirette e IVA per l'anno di accertamento[;]c- sulla considerazione delle osservazioni al PVC presentateil 21 gennaio 2013 […].[O]ra la prova che il contribuente […] deve dare può essereriscontrata nelle osservazioni esposte alle risultanze del PVC; dalprocesso verbale che per richiamo espresso dell'Ufficio deve ritenersiparte integrante […] emergono tutti gli elementi a giustificazione dellecontestazioni bancarie in contrapposizione, sempre come riportatonell’avviso di accertamento, con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

Inaltri termini[,] l’Ufficio ha basato interamente l’accertamento con ilrichiamo per relationem ad altri atti conosciuti dal contribuente manon conoscibili dal giudice[,] in quanto tranne due allegati al processoverbale nessun altro documento l'Agenzia ha ritenuto che fosse suopreciso dovere processuale porre a disposizione del giudice.

L'Ufficionon ha posto all'esame della Commissione tutti gli atti richiamatinell'avviso di accertamento affinché la stessa fosse posta nellecondizioni di verificare la parte essenziale ed integrante dell'avviso diNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026accertamento ai fini della motivazione e quindi consentire ad essogiudice di valutare le prove offerte dal contribuente a giustificazionedelle operazioni bancarie.Agli atti del processo non si riscontra il processo verbale dellaGuardia di Finanza nella sua interezza ed è onere della parte che se negiova per dare forza motivazionale ed essenziale all'attoamministrativo produrre il documento nella sua interezza e non inquella minima parte che ritiene utile alla propria tesi difensiva.La mancata produzione dei documenti facenti parte integrantedell'avviso di accertamento e non portati a conoscenza del giudicerendono nullo l'avviso di accertamento […].

Trattasi nella fattispecie,come detto, di accertamento con richiamo ad atti quali il processoverbale richiamato nell'avviso di accertamento ma non allegato alprocesso.

Ora la Corte di cassazione, per orientamento costante, haritenuto legittimo l'atto di accertamento motivato facendo esplicitorichiamo ad altri atti[,] ma ha posto in evidenza la differenzasostanziale che intercorre tra la motivazione e l'assolvimentodell'onere probatorio […].

L'onere di allegare il documento richiamatonell'avviso di accertamento incombe sulla Amministrazione, perché[…], sul piano sostanziale [...], attore è l'ufficio impositore […].4.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate spiega ricorsoper cassazione – radicando così la causa n. 14061 del 2021 – con tremotivi, cui resiste il contribuente con controricorso.5.

Essa, peraltro, aveva in allora altresì proposto ricorso perrevocazione, deducendo essere il giudice d’appello incorso in errore difatto per non aver rilevato che, unitamente alle controdeduzioni agenzialiin primo grado, era stato prodotto l’intero PVC ed il suo allegato 7, cui,altresì, andavano ad aggiungersi gli allegati 4 e 5, prodotti con l’attod’appello.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20266.

Il ricorso per revocazione era respinto dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 11414/13/21 depositata il 22.12.2021, osservando che lamotivazione della sentenza d’appello chiarisce in maniera incontrovertibileche[,] al momento in cui sono stati esaminati i documenti[,] il PVC nonrisultava depositato in atti nella sua interezza[,] non permettendo unapreviste dall’art. 64 D.Lgs. 546/92 e dall’art. 395 n. 4 del c.p.c.7.

Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle entrate spiega ricorso percassazione – radicando così la causa n. 14737 del 2022 – con unmotivo.

Il contribuente resta intimato.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente va disposta la riunione tra le due cause, perevidenti identità soggettiva e connessione oggettiva.1.1.

Deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa S.C.(Cass. nn. 27916 del 2025; 7328 del 2020; 16435 del 2016; 10534 del2015; 25376 del 2006, oltreché Cass. Sez.

U n. 10933 del 1997) secondocui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisionedella corte d'appello e contro quella che decide l'impugnazione perrevocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) dicontemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti inapplicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distintiprovvedimenti) della norma dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone latrattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro lastessa sentenza.

Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendoespressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessioneesistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazioneproposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultaredeterminante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa insede di revocazione.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20262.

Il ricorso in causa n. 14737 del 2022 assume rilievo, in via logica,potenzialmente dirimente; pertanto, ancorché proposto successivamente aquello in causa n. 14061 del 2021, va esaminato con priorità.3.

Con l’unico motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022 sidenuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36 del d.lgs. n.546/1992 per motivazione carente e/o per omessa pronuncia su fattidecisivi della controversia e/o sulla valutazione della documentazione dicausa, in relazione all’articolo 360 comma 1 [n.] 4 del c.p.c. – Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360comma 1 [n. 4] del c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.3.1.

Secondo la ricorrente Agenzia, il giudice d’appello ha “tutt’affattoomesso di valutare concretamente i fatti causa”, integrando per l’effetto ivizi rubricati.4.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.4.1.

In effetti, il giudice della revocazione – senza, dichiaratamente,neppure compiere alcuna concreta verifica mediante accessoall’incartamento processuale, ma sulla sola base della lettura dellasentenza n. 11414/13/21 – ha escluso ricorrere l’errore di fatto addottodall’Agenzia, così omettendo di esaminare la domanda da questa propostae cadendo in un’affermazione del tutto autoreferenziale, siccome priva dialcun concreto e reale riscontro documentale.Diversamente, alla stregua di quanto allegato e documentatodall’Agenzia nel ricorso che ne occupa, e di quanto direttamente verificatodal Collegio in ragione della natura anche processuale delle censurededotte nel motivo, nel fascicolo di primo grado, tra le produzioni unitealle controdeduzioni agenziali, figurano il PVC integrale ed il suo allegatoNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20264.2.

Ne consegue che la sentenza n. 11414/13/21 oggetto della causan. 14737 del 2022 deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice dimerito proceda a nuovo esame – nella duplice fase (cfr. in part.

Cass. nn.8051 del 2020 e 3935 de 2009) “rescindente” (valutando l’incidenza dellapresenza di tali documenti sulla tenuta della sentenza n. 1284/15/2021)ed eventualmente “rescissoria” (esaminando l’appello in allora propostodall’Agenzia) – ed altresì, all’esito, alla definitiva regolazione tra le partidelle spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.5.

Tale esito della causa n. 14737 del 2022 impone di sospendere ilgiudizio, nel presente grado di legittimità, con riferimento al ricorsodell’Agenzia in causa n. 14061 del 2021, siccome volto a denunciare “exprofesso” l’illegittimità della sentenza n. 1284/15/2021 sotto profilisovrapponibili a quelli fatti valere – ancorché, mediatamente rispetto aquesta sentenza, in relazione alla sentenza per revocazione n.11414/13/21 – con il motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022.5.1.

Invero, con i primi due motivi di ricorso in causa n. 14061 del2021, l’Agenzia censura la sentenza n. 1284/15/2021 per difetto dimotivazione (primo motivo) e per violazione di legge (secondo motivo) sulpresupposto che il giudice d’appello non ha considerato che “nellecontrodeduzioni depositate in primo grado [era] compreso, in allegato, ilPVC nella sua interezza, nonché l’allegato 7 dello stesso” ed “inoltre,nell’atto di appello […][,] erano stati legittimamente prodotti […], tra glialtri, gli allegati nn. 4 e 5 del PVC suddetto”, fermo restando che “sial’avviso di accertamento che il PVC allegato in giudizio (soprattutto gliallegati 4 e 5) conten[eva]no nella sua interezza la ripresa relativaall’annualità in esame”.6.

Orbene, se il giudizio avverso la sentenza per revocazione n.11414/13/21 (causa n. 14737 del 2022) dovesse concludersi con ilrigetto dell'impugnazione, il giudizio sul “merito cassatorio” avverso laNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026sentenza n. 1284/15/2021 (causa n. 14061 del 2021) non potrebbeconcludersi diversamente che con la declaratoria di inammissibilità delricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse (sulla base delprincipio – recentemente formalizzato da Cass. n. 11836 del 2025 – atermini del quale, “in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio direvocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza diappello, l'intervento della sentenza di revocazione determina lasopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venutameno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto”); in caso contrario, invece,permarrebbe l’interesse dell’Agenzia alla decisione sul “merito cassatorio”avverso la sentenza n. 1284/15/2021 (cfr., per l’impostazione del rapportotra i giudizi in termini analoghi, Cass. n. 20490 del 2014, pp. 2 e 3).Per l’effetto, come anticipato, alla stregua di insuperato insegnamentodi questa S.C., s’impone la sospensione del giudizio sul “merito cassatorio”avverso la sentenza n. 1284/15/2021 sino alla decisione definitiva in esitoalla cassazione con rinvio della sentenza per revocazione n. 11414/13/21.Più in particolare, pur non ricorrendo una pregiudizialità-dipendenza insenso tecnico, si configura una “preordinazione logica” (Cass. n. 21169 del2022, in motiv., par. 34, fg. 24, parla di “pregiudizialità logica”), per leconsiderazioni poc’anzi espresse, tra questa seconda ed il giudizio sul“merito cassatorio” avverso la sentenza n. 1284/15/2021, comecomprovato “a contrario” dal fatto che, in caso di prosecuzione diquest’ultimo, si paventa il rischio, di regola neutralizzato medianteapplicazione (nella sede propria) dell'art. 398, comma 4, cod. proc. civ., diuna possibile elisione dell'accertamento in fatto prioritariamentedemandato al giudice della revocazione in sede di rinvio: donde sovvienela necessità di adottare una soluzione interpretativa idonea ad evitare un“vulnus” all'effettività del diritto di difesa ed a coniugare l'esigenza di unprocesso giusto ma ad un tempo efficiente (Cass. n. 5398 del 2016,adesivamente richiamata dalla citata Cass. n. 21169 del 2022, la quale,Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026altresì, in motiv., ivi, rileva che “l'interpretazione estensiva delle condizionirichieste dall'art. 295 cod. proc. civ., volta ad affermare che il Giudice dilegittimità possa disporre la sospensione del processo, è perciò nel caso inesame la soluzione appropriata[, siccome] idonea a evitare il possibilecontrasto tra i due giudici, fine cui tende la previsione processualesummenzionata”).Sia consentito di far notare che, in pratica, la conclusionesuperiormente attinta non si discosta da Cass. n. 18688 del 2024, laquale, pur escludendo la sospensione in forza di richiamo a Cass. Sez.

Un. 29172 del 2020, nondimeno, previa separazione delle causepreviamente riunite (cfr.

“Fatti di causa”, par. 4, p. 2), dispone il rinvio anuovo ruolo della causa relativa al “merito cassatorio”: ciò, peraltro,consentendosi il Collegio di osservare che l’insegnamento di Cass. Sez.

Un. 29172 del 2020 non pare ostativo all’applicazione dell’art. 295 cod.proc. civ. in sede di legittimità, poiché, secondo il [OSCURATO:PERSONA], è“l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altracontroversia”, ad essere “inammissibile[viepiù] se proposta per la primavolta in cassazione”.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIAN [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePAOLO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANDREA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsui seguenti ricorsi riuniti:- ricorso iscritto al n. 14061/2021 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ.DIST.

CATANIAn. 1284/2021 depositata il 08/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026- ricorso iscritto al n. 14737/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ.DIST.

CATANIAn. 11414/2021 depositata il 22/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n.TYSOIS702138/2015 mediante il quale la DP di Catania dell’Agenzia delleentrate accertava, per l’a.i. 2011, un maggior reddito in applicazione dielementi induttivi tratti da movimenti bancari.

L'accertamento conseguivaa PVC della GdF che indagava sul reato, attribuito al contribuente, diesercizio abusivo della professione di fisioterapista.2.

La CTP di Catania, adita impugnatoriamente dal contribuente, consentenza n. 11088/16 depositata il 27.10.2016, accoglieva l’eccezionepreliminare relativa alla mancanza di delega alla sottoscrizione dell’avviso,che per l’effetto annullava.3.

Proponeva appello l’Ufficio, rigettato dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale,con sentenza n. 1284/15/2021 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta, in viaNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026preliminare, la tempestività dell’impugnazione e la valida sottoscrizionedell’avviso, nel merito, osservava:Nella fattispecie gli accertatori si sono avvalsi della disposizionedell'art. 32 [DPR n. 600 del 1973] effettuando indagini finanziarie […].Come si evince dall'avviso di accertamento[,] lo stesso (pag. 3) èbasato:a- integralmente sulle risultanze del processo verbaleredatto dalla Guardia di Finanza che a dire dell'accertatore deveintendersi integralmente trascritto per formarne parte integrantee sostanziale ai fini della motivazione dello stesso avviso diaccertamento[;]b- sull'esame delle dichiarazioni Mod.

Unico ai fini delleimposte dirette e IVA per l'anno di accertamento[;]c- sulla considerazione delle osservazioni al PVC presentateil 21 gennaio 2013 […].[O]ra la prova che il contribuente […] deve dare può essereriscontrata nelle osservazioni esposte alle risultanze del PVC; dalprocesso verbale che per richiamo espresso dell'Ufficio deve ritenersiparte integrante […] emergono tutti gli elementi a giustificazione dellecontestazioni bancarie in contrapposizione, sempre come riportatonell’avviso di accertamento, con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

Inaltri termini[,] l’Ufficio ha basato interamente l’accertamento con ilrichiamo per relationem ad altri atti conosciuti dal contribuente manon conoscibili dal giudice[,] in quanto tranne due allegati al processoverbale nessun altro documento l'Agenzia ha ritenuto che fosse suopreciso dovere processuale porre a disposizione del giudice.

L'Ufficionon ha posto all'esame della Commissione tutti gli atti richiamatinell'avviso di accertamento affinché la stessa fosse posta nellecondizioni di verificare la parte essenziale ed integrante dell'avviso diNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026accertamento ai fini della motivazione e quindi consentire ad essogiudice di valutare le prove offerte dal contribuente a giustificazionedelle operazioni bancarie.Agli atti del processo non si riscontra il processo verbale dellaGuardia di Finanza nella sua interezza ed è onere della parte che se negiova per dare forza motivazionale ed essenziale all'attoamministrativo produrre il documento nella sua interezza e non inquella minima parte che ritiene utile alla propria tesi difensiva.La mancata produzione dei documenti facenti parte integrantedell'avviso di accertamento e non portati a conoscenza del giudicerendono nullo l'avviso di accertamento […].

Trattasi nella fattispecie,come detto, di accertamento con richiamo ad atti quali il processoverbale richiamato nell'avviso di accertamento ma non allegato alprocesso.

Ora la Corte di cassazione, per orientamento costante, haritenuto legittimo l'atto di accertamento motivato facendo esplicitorichiamo ad altri atti[,] ma ha posto in evidenza la differenzasostanziale che intercorre tra la motivazione e l'assolvimentodell'onere probatorio […].

L'onere di allegare il documento richiamatonell'avviso di accertamento incombe sulla Amministrazione, perché[…], sul piano sostanziale [...], attore è l'ufficio impositore […].4.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate spiega ricorsoper cassazione – radicando così la causa n. 14061 del 2021 – con tremotivi, cui resiste il contribuente con controricorso.5.

Essa, peraltro, aveva in allora altresì proposto ricorso perrevocazione, deducendo essere il giudice d’appello incorso in errore difatto per non aver rilevato che, unitamente alle controdeduzioni agenzialiin primo grado, era stato prodotto l’intero PVC ed il suo allegato 7, cui,altresì, andavano ad aggiungersi gli allegati 4 e 5, prodotti con l’attod’appello.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20266.

Il ricorso per revocazione era respinto dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 11414/13/21 depositata il 22.12.2021, osservando che lamotivazione della sentenza d’appello chiarisce in maniera incontrovertibileche[,] al momento in cui sono stati esaminati i documenti[,] il PVC nonrisultava depositato in atti nella sua interezza[,] non permettendo unapreviste dall’art. 64 D.Lgs. 546/92 e dall’art. 395 n. 4 del c.p.c.7.

Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle entrate spiega ricorso percassazione – radicando così la causa n. 14737 del 2022 – con unmotivo.

Il contribuente resta intimato.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente va disposta la riunione tra le due cause, perevidenti identità soggettiva e connessione oggettiva.1.1.

Deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa S.C.(Cass. nn. 27916 del 2025; 7328 del 2020; 16435 del 2016; 10534 del2015; 25376 del 2006, oltreché Cass. Sez.

U n. 10933 del 1997) secondocui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisionedella corte d'appello e contro quella che decide l'impugnazione perrevocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) dicontemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti inapplicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distintiprovvedimenti) della norma dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone latrattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro lastessa sentenza.

Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendoespressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessioneesistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazioneproposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultaredeterminante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa insede di revocazione.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20262.

Il ricorso in causa n. 14737 del 2022 assume rilievo, in via logica,potenzialmente dirimente; pertanto, ancorché proposto successivamente aquello in causa n. 14061 del 2021, va esaminato con priorità.3.

Con l’unico motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022 sidenuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36 del d.lgs. n.546/1992 per motivazione carente e/o per omessa pronuncia su fattidecisivi della controversia e/o sulla valutazione della documentazione dicausa, in relazione all’articolo 360 comma 1 [n.] 4 del c.p.c. – Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360comma 1 [n. 4] del c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.3.1.

Secondo la ricorrente Agenzia, il giudice d’appello ha “tutt’affattoomesso di valutare concretamente i fatti causa”, integrando per l’effetto ivizi rubricati.4.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.4.1.

In effetti, il giudice della revocazione – senza, dichiaratamente,neppure compiere alcuna concreta verifica mediante accessoall’incartamento processuale, ma sulla sola base della lettura dellasentenza n. 11414/13/21 – ha escluso ricorrere l’errore di fatto addottodall’Agenzia, così omettendo di esaminare la domanda da questa propostae cadendo in un’affermazione del tutto autoreferenziale, siccome priva dialcun concreto e reale riscontro documentale.Diversamente, alla stregua di quanto allegato e documentatodall’Agenzia nel ricorso che ne occupa, e di quanto direttamente verificatodal Collegio in ragione della natura anche processuale delle censurededotte nel motivo, nel fascicolo di primo grado, tra le produzioni unitealle controdeduzioni agenziali, figurano il PVC integrale ed il suo allegatoNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20264.2.

Ne consegue che la sentenza n. 11414/13/21 oggetto della causan. 14737 del 2022 deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice dimerito proceda a nuovo esame – nella duplice fase (cfr. in part.

Cass. nn.8051 del 2020 e 3935 de 2009) “rescindente” (valutando l’incidenza dellapresenza di tali documenti sulla tenuta della sentenza n. 1284/15/2021)ed eventualmente “rescissoria” (esaminando l’appello in allora propostodall’Agenzia) – ed altresì, all’esito, alla definitiva regolazione tra le partidelle spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.5.

Tale esito della causa n. 14737 del 2022 impone di sospendere ilgiudizio, nel presente grado di legittimità, con riferimento al ricorsodell’Agenzia in causa n. 14061 del 2021, siccome volto a denunciare “exprofesso” l’illegittimità della sentenza n. 1284/15/2021 sotto profilisovrapponibili a quelli fatti valere – ancorché, mediatamente rispetto aquesta sentenza, in relazione alla sentenza per revocazione n.11414/13/21 – con il motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022.5.1.

Invero, con i primi due motivi di ricorso in causa n. 14061 del2021, l’Agenzia censura la sentenza n. 1284/15/2021 per difetto dimotivazione (primo motivo) e per violazione di legge (secondo motivo) sulpresupposto che il giudice d’appello non ha considerato che “nellecontrodeduzioni depositate in primo grado [era] compreso, in allegato, ilPVC nella sua interezza, nonché l’allegato 7 dello stesso” ed “inoltre,nell’atto di appello […][,] erano stati legittimamente prodotti […], tra glialtri, gli allegati nn. 4 e 5 del PVC suddetto”, fermo restando che “sial’avviso di accertamento che il PVC allegato in giudizio (soprattutto gliallegati 4 e 5) conten[eva]no nella sua interezza la ripresa relativaall’annualità in esame”.6.

Orbene, se il giudizio avverso la sentenza per revocazione n.11414/13/21 (causa n. 14737 del 2022) dovesse concludersi con ilrigetto dell'impugnazione, il giudizio sul “merito cassatorio” avverso laNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026sentenza n. 1284/15/2021 (causa n. 14061 del 2021) non potrebbeconcludersi diversamente che con la declaratoria di inammissibilità delricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse (sulla base delprincipio – recentemente formalizzato da Cass. n. 11836 del 2025 – atermini del quale, “in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio direvocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza diappello, l'intervento della sentenza di revocazione determina lasopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venutameno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto”); in caso contrario, invece,permarrebbe l’interesse dell’Agenzia alla decisione sul “merito cassatorio”avverso la sentenza n. 1284/15/2021 (cfr., per l’impostazione del rapportotra i giudizi in termini analoghi, Cass. n. 20490 del 2014, pp. 2 e 3).Per l’effetto, come anticipato, alla stregua di insuperato insegnamentodi questa S.C., s’impone la sospensione del giudizio sul “merito cassatorio”avverso la sentenza n. 1284/15/2021 sino alla decisione definitiva in esitoalla cassazione con rinvio della sentenza per revocazione n. 11414/13/21.Più in particolare, pur non ricorrendo una pregiudizialità-dipendenza insenso tecnico, si configura una “preordinazione logica” (Cass. n. 21169 del2022, in motiv., par. 34, fg. 24, parla di “pregiudizialità logica”), per leconsiderazioni poc’anzi espresse, tra questa seconda ed il giudizio sul“merito cassatorio” avverso la sentenza n. 1284/15/2021, comecomprovato “a contrario” dal fatto che, in caso di prosecuzione diquest’ultimo, si paventa il rischio, di regola neutralizzato medianteapplicazione (nella sede propria) dell'art. 398, comma 4, cod. proc. civ., diuna possibile elisione dell'accertamento in fatto prioritariamentedemandato al giudice della revocazione in sede di rinvio: donde sovvienela necessità di adottare una soluzione interpretativa idonea ad evitare un“vulnus” all'effettività del diritto di difesa ed a coniugare l'esigenza di unprocesso giusto ma ad un tempo efficiente (Cass. n. 5398 del 2016,adesivamente richiamata dalla citata Cass. n. 21169 del 2022, la quale,Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026altresì, in motiv., ivi, rileva che “l'interpretazione estensiva delle condizionirichieste dall'art. 295 cod. proc. civ., volta ad affermare che il Giudice dilegittimità possa disporre la sospensione del processo, è perciò nel caso inesame la soluzione appropriata[, siccome] idonea a evitare il possibilecontrasto tra i due giudici, fine cui tende la previsione processualesummenzionata”).Sia consentito di far notare che, in pratica, la conclusionesuperiormente attinta non si discosta da Cass. n. 18688 del 2024, laquale, pur escludendo la sospensione in forza di richiamo a Cass. Sez.

Un. 29172 del 2020, nondimeno, previa separazione delle causepreviamente riunite (cfr.

“Fatti di causa”, par. 4, p. 2), dispone il rinvio anuovo ruolo della causa relativa al “merito cassatorio”: ciò, peraltro,consentendosi il Collegio di osservare che l’insegnamento di Cass. Sez.

Un. 29172 del 2020 non pare ostativo all’applicazione dell’art. 295 cod.proc. civ. in sede di legittimità, poiché, secondo il [OSCURATO:PERSONA], è“l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altracontroversia”, ad essere “inammissibile[viepiù] se proposta per la primavolta in cassazione”.

P.Q.MDà atto della riunione della causa n.r.g. 14737 del 2022 alla causa n.14061 del 2021.In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate in causa n.r.g.14737 del 2022, cassa la sentenza n. 11414/13/21 in tale causaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Sospende il giudizio in causa n. 14061 del 2021 sino alla definizionecon sentenza passata in giudicato del giudizio in causa n. 14737 del 2022.Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2025-13 marzo 2026.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MDà atto della riunione della causa n.r.g. 14737 del 2022 alla causa n.14061 del 2021.In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate in causa n.r.g.14737 del 2022, cassa la sentenza n. 11414/13/21 in tale causaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Sospende il giudizio in causa n. 14061 del 2021 sino alla definizionecon sentenza passata in giudicato del giudizio in causa n. 14737 del 2022.Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2025-13 marzo 2026.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsui seguenti ricorsi riuniti:- ricorso iscritto al n. 14061/2021 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ.DIST. CATANIAn. 1284/2021 depositata il 08/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026- ricorso iscritto al n. 14737/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ.DIST. CATANIAn. 11414/2021 depositata il 22/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n.TYSOIS702138/2015 mediante il quale la DP di Catania dell’Agenzia delleentrate accertava, per l’a.i. 2011, un maggior reddito in applicazione dielementi induttivi tratti da movimenti bancari. L'accertamento conseguivaa PVC della GdF che indagava sul reato, attribuito al contribuente, diesercizio abusivo della professione di fisioterapista.2. La CTP di Catania, adita impugnatoriamente dal contribuente, consentenza n. 11088/16 depositata il 27.10.2016, accoglieva l’eccezionepreliminare relativa alla mancanza di delega alla sottoscrizione dell’avviso,che per l’effetto annullava.3. Proponeva appello l’Ufficio, rigettato dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale,con sentenza n. 1284/15/2021 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta, in viaNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026preliminare, la tempestività dell’impugnazione e la valida sottoscrizionedell’avviso, nel merito, osservava:Nella fattispecie gli accertatori si sono avvalsi della disposizionedell'art. 32 [DPR n. 600 del 1973] effettuando indagini finanziarie […].Come si evince dall'avviso di accertamento[,] lo stesso (pag. 3) èbasato:a- integralmente sulle risultanze del processo verbaleredatto dalla Guardia di Finanza che a dire dell'accertatore deveintendersi integralmente trascritto per formarne parte integrantee sostanziale ai fini della motivazione dello stesso avviso diaccertamento[;]b- sull'esame delle dichiarazioni Mod. Unico ai fini delleimposte dirette e IVA per l'anno di accertamento[;]c- sulla considerazione delle osservazioni al PVC presentateil 21 gennaio 2013 […].[O]ra la prova che il contribuente […] deve dare può essereriscontrata nelle osservazioni esposte alle risultanze del PVC; dalprocesso verbale che per richiamo espresso dell'Ufficio deve ritenersiparte integrante […] emergono tutti gli elementi a giustificazione dellecontestazioni bancarie in contrapposizione, sempre come riportatonell’avviso di accertamento, con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Inaltri termini[,] l’Ufficio ha basato interamente l’accertamento con ilrichiamo per relationem ad altri atti conosciuti dal contribuente manon conoscibili dal giudice[,] in quanto tranne due allegati al processoverbale nessun altro documento l'Agenzia ha ritenuto che fosse suopreciso dovere processuale porre a disposizione del giudice. L'Ufficionon ha posto all'esame della Commissione tutti gli atti richiamatinell'avviso di accertamento affinché la stessa fosse posta nellecondizioni di verificare la parte essenziale ed integrante dell'avviso diNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026accertamento ai fini della motivazione e quindi consentire ad essogiudice di valutare le prove offerte dal contribuente a giustificazionedelle operazioni bancarie.Agli atti del processo non si riscontra il processo verbale dellaGuardia di Finanza nella sua interezza ed è onere della parte che se negiova per dare forza motivazionale ed essenziale all'attoamministrativo produrre il documento nella sua interezza e non inquella minima parte che ritiene utile alla propria tesi difensiva.La mancata produzione dei documenti facenti parte integrantedell'avviso di accertamento e non portati a conoscenza del giudicerendono nullo l'avviso di accertamento […]. Trattasi nella fattispecie,come detto, di accertamento con richiamo ad atti quali il processoverbale richiamato nell'avviso di accertamento ma non allegato alprocesso. Ora la Corte di cassazione, per orientamento costante, haritenuto legittimo l'atto di accertamento motivato facendo esplicitorichiamo ad altri atti[,] ma ha posto in evidenza la differenzasostanziale che intercorre tra la motivazione e l'assolvimentodell'onere probatorio […]. L'onere di allegare il documento richiamatonell'avviso di accertamento incombe sulla Amministrazione, perché[…], sul piano sostanziale [...], attore è l'ufficio impositore […].4. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate spiega ricorsoper cassazione – radicando così la causa n. 14061 del 2021 – con tremotivi, cui resiste il contribuente con controricorso.5. Essa, peraltro, aveva in allora altresì proposto ricorso perrevocazione, deducendo essere il giudice d’appello incorso in errore difatto per non aver rilevato che, unitamente alle controdeduzioni agenzialiin primo grado, era stato prodotto l’intero PVC ed il suo allegato 7, cui,altresì, andavano ad aggiungersi gli allegati 4 e 5, prodotti con l’attod’appello.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20266. Il ricorso per revocazione era respinto dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 11414/13/21 depositata il 22.12.2021, osservando che lamotivazione della sentenza d’appello chiarisce in maniera incontrovertibileche[,] al momento in cui sono stati esaminati i documenti[,] il PVC nonrisultava depositato in atti nella sua interezza[,] non permettendo unapreviste dall’art. 64 D.Lgs. 546/92 e dall’art. 395 n. 4 del c.p.c.7. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle entrate spiega ricorso percassazione – radicando così la causa n. 14737 del 2022 – con unmotivo. Il contribuente resta intimato.Ragioni della decisione1. Preliminarmente va disposta la riunione tra le due cause, perevidenti identità soggettiva e connessione oggettiva.1.1. Deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa S.C.(Cass. nn. 27916 del 2025; 7328 del 2020; 16435 del 2016; 10534 del2015; 25376 del 2006, oltreché Cass. Sez. U n. 10933 del 1997) secondocui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisionedella corte d'appello e contro quella che decide l'impugnazione perrevocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) dicontemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti inapplicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distintiprovvedimenti) della norma dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone latrattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro lastessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendoespressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessioneesistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazioneproposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultaredeterminante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa insede di revocazione.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20262. Il ricorso in causa n. 14737 del 2022 assume rilievo, in via logica,potenzialmente dirimente; pertanto, ancorché proposto successivamente aquello in causa n. 14061 del 2021, va esaminato con priorità.3. Con l’unico motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022 sidenuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36 del d.lgs. n.546/1992 per motivazione carente e/o per omessa pronuncia su fattidecisivi della controversia e/o sulla valutazione della documentazione dicausa, in relazione all’articolo 360 comma 1 [n.] 4 del c.p.c. – Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360comma 1 [n. 4] del c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.3.1. Secondo la ricorrente Agenzia, il giudice d’appello ha “tutt’affattoomesso di valutare concretamente i fatti causa”, integrando per l’effetto ivizi rubricati.4. Il motivo è fondato e merita accoglimento.4.1. In effetti, il giudice della revocazione – senza, dichiaratamente,neppure compiere alcuna concreta verifica mediante accessoall’incartamento processuale, ma sulla sola base della lettura dellasentenza n. 11414/13/21 – ha escluso ricorrere l’errore di fatto addottodall’Agenzia, così omettendo di esaminare la domanda da questa propostae cadendo in un’affermazione del tutto autoreferenziale, siccome priva dialcun concreto e reale riscontro documentale.Diversamente, alla stregua di quanto allegato e documentatodall’Agenzia nel ricorso che ne occupa, e di quanto direttamente verificatodal Collegio in ragione della natura anche processuale delle censurededotte nel motivo, nel fascicolo di primo grado, tra le produzioni unitealle controdeduzioni agenziali, figurano il PVC integrale ed il suo allegatoNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20264.2. Ne consegue che la sentenza n. 11414/13/21 oggetto della causan. 14737 del 2022 deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice dimerito proceda a nuovo esame – nella duplice fase (cfr. in part. Cass. nn.8051 del 2020 e 3935 de 2009) “rescindente” (valutando l’incidenza dellapresenza di tali documenti sulla tenuta della sentenza n. 1284/15/2021)ed eventualmente “rescissoria” (esaminando l’appello in allora propostodall’Agenzia) – ed altresì, all’esito, alla definitiva regolazione tra le partidelle spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.5. Tale esito della causa n. 14737 del 2022 impone di sospendere ilgiudizio, nel presente grado di legittimità, con riferimento al ricorsodell’Agenzia in causa n. 14061 del 2021, siccome volto a denunciare “exprofesso” l’illegittimità della sentenza n. 1284/15/2021 sotto profilisovrapponibili a quelli fatti valere – ancorché, mediatamente rispetto aquesta sentenza, in relazione alla sentenza per revocazione n.11414/13/21 – con il motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022.5.1. Invero, con i primi due motivi di ricorso in causa n. 14061 del2021, l’Agenzia censura la sentenza n. 1284/15/2021 per difetto dimotivazione (primo motivo) e per violazione di legge (secondo motivo) sulpresupposto che il giudice d’appello non ha considerato che “nellecontrodeduzioni depositate in primo grado [era] compreso, in allegato, ilPVC nella sua interezza, nonché l’allegato 7 dello stesso” ed “inoltre,nell’atto di appello […][,] erano stati legittimamente prodotti […], tra glialtri, gli allegati nn. 4 e 5 del PVC suddetto”, fermo restando che “sial’avviso di accertamento che il PVC allegato in giudizio (soprattutto gliallegati 4 e 5) conten[eva]no nella sua interezza la ripresa relativaall’annualità in esame”.6. Orbene, se il giudizio avverso la sentenza per revocazione n.11414/13/21 (causa n. 14737 del 2022) dovesse concludersi con ilrigetto dell'impugnazione, il giudizio sul “merito cassatorio” avverso laNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026sentenza n. 1284/15/2021 (causa n. 14061 del 2021) non potrebbeconcludersi diversamente che con la declaratoria di inammissibilità delricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse (sulla base delprincipio – recentemente formalizzato da Cass. n. 11836 del 2025 – atermini del quale, “in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio direvocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza diappello, l'intervento della sentenza di revocazione determina lasopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venutameno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto”); in caso contrario, invece,permarrebbe l’interesse dell’Agenzia alla decisione sul “merito cassatorio”avverso la sentenza n. 1284/15/2021 (cfr., per l’impostazione del rapportotra i giudizi in termini analoghi, Cass. n. 20490 del 2014, pp. 2 e 3).Per l’effetto, come anticipato, alla stregua di insuperato insegnamentodi questa S.C., s’impone la sospensione del giudizio sul “merito cassatorio”avverso la sentenza n. 1284/15/2021 sino alla decisione definitiva in esitoalla cassazione con rinvio della sentenza per revocazione n. 11414/13/21.Più in particolare, pur non ricorrendo una pregiudizialità-dipendenza insenso tecnico, si configura una “preordinazione logica” (Cass. n. 21169 del2022, in motiv., par. 34, fg. 24, parla di “pregiudizialità logica”), per leconsiderazioni poc’anzi espresse, tra questa seconda ed il giudizio sul“merito cassatorio” avverso la sentenza n. 1284/15/2021, comecomprovato “a contrario” dal fatto che, in caso di prosecuzione diquest’ultimo, si paventa il rischio, di regola neutralizzato medianteapplicazione (nella sede propria) dell'art. 398, comma 4, cod. proc. civ., diuna possibile elisione dell'accertamento in fatto prioritariamentedemandato al giudice della revocazione in sede di rinvio: donde sovvienela necessità di adottare una soluzione interpretativa idonea ad evitare un“vulnus” all'effettività del diritto di difesa ed a coniugare l'esigenza di unprocesso giusto ma ad un tempo efficiente (Cass. n. 5398 del 2016,adesivamente richiamata dalla citata Cass. n. 21169 del 2022, la quale,Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026altresì, in motiv., ivi, rileva che “l'interpretazione estensiva delle condizionirichieste dall'art. 295 cod. proc. civ., volta ad affermare che il Giudice dilegittimità possa disporre la sospensione del processo, è perciò nel caso inesame la soluzione appropriata[, siccome] idonea a evitare il possibilecontrasto tra i due giudici, fine cui tende la previsione processualesummenzionata”).Sia consentito di far notare che, in pratica, la conclusionesuperiormente attinta non si discosta da Cass. n. 18688 del 2024, laquale, pur escludendo la sospensione in forza di richiamo a Cass. Sez. Un. 29172 del 2020, nondimeno, previa separazione delle causepreviamente riunite (cfr. “Fatti di causa”, par. 4, p. 2), dispone il rinvio anuovo ruolo della causa relativa al “merito cassatorio”: ciò, peraltro,consentendosi il Collegio di osservare che l’insegnamento di Cass. Sez. Un. 29172 del 2020 non pare ostativo all’applicazione dell’art. 295 cod.proc. civ. in sede di legittimità, poiché, secondo il [OSCURATO:PERSONA], è“l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altracontroversia”, ad essere “inammissibile[viepiù] se proposta per la primavolta in cassazione”.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIAN [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePAOLO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANDREA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsui seguenti ricorsi riuniti:- ricorso iscritto al n. 14061/2021 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ.DIST. CATANIAn. 1284/2021 depositata il 08/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026- ricorso iscritto al n. 14737/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ.DIST. CATANIAn. 11414/2021 depositata il 22/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n.TYSOIS702138/2015 mediante il quale la DP di Catania dell’Agenzia delleentrate accertava, per l’a.i. 2011, un maggior reddito in applicazione dielementi induttivi tratti da movimenti bancari. L'accertamento conseguivaa PVC della GdF che indagava sul reato, attribuito al contribuente, diesercizio abusivo della professione di fisioterapista.2. La CTP di Catania, adita impugnatoriamente dal contribuente, consentenza n. 11088/16 depositata il 27.10.2016, accoglieva l’eccezionepreliminare relativa alla mancanza di delega alla sottoscrizione dell’avviso,che per l’effetto annullava.3. Proponeva appello l’Ufficio, rigettato dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale,con sentenza n. 1284/15/2021 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta, in viaNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026preliminare, la tempestività dell’impugnazione e la valida sottoscrizionedell’avviso, nel merito, osservava:Nella fattispecie gli accertatori si sono avvalsi della disposizionedell'art. 32 [DPR n. 600 del 1973] effettuando indagini finanziarie […].Come si evince dall'avviso di accertamento[,] lo stesso (pag. 3) èbasato:a- integralmente sulle risultanze del processo verbaleredatto dalla Guardia di Finanza che a dire dell'accertatore deveintendersi integralmente trascritto per formarne parte integrantee sostanziale ai fini della motivazione dello stesso avviso diaccertamento[;]b- sull'esame delle dichiarazioni Mod. Unico ai fini delleimposte dirette e IVA per l'anno di accertamento[;]c- sulla considerazione delle osservazioni al PVC presentateil 21 gennaio 2013 […].[O]ra la prova che il contribuente […] deve dare può essereriscontrata nelle osservazioni esposte alle risultanze del PVC; dalprocesso verbale che per richiamo espresso dell'Ufficio deve ritenersiparte integrante […] emergono tutti gli elementi a giustificazione dellecontestazioni bancarie in contrapposizione, sempre come riportatonell’avviso di accertamento, con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Inaltri termini[,] l’Ufficio ha basato interamente l’accertamento con ilrichiamo per relationem ad altri atti conosciuti dal contribuente manon conoscibili dal giudice[,] in quanto tranne due allegati al processoverbale nessun altro documento l'Agenzia ha ritenuto che fosse suopreciso dovere processuale porre a disposizione del giudice. L'Ufficionon ha posto all'esame della Commissione tutti gli atti richiamatinell'avviso di accertamento affinché la stessa fosse posta nellecondizioni di verificare la parte essenziale ed integrante dell'avviso diNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026accertamento ai fini della motivazione e quindi consentire ad essogiudice di valutare le prove offerte dal contribuente a giustificazionedelle operazioni bancarie.Agli atti del processo non si riscontra il processo verbale dellaGuardia di Finanza nella sua interezza ed è onere della parte che se negiova per dare forza motivazionale ed essenziale all'attoamministrativo produrre il documento nella sua interezza e non inquella minima parte che ritiene utile alla propria tesi difensiva.La mancata produzione dei documenti facenti parte integrantedell'avviso di accertamento e non portati a conoscenza del giudicerendono nullo l'avviso di accertamento […]. Trattasi nella fattispecie,come detto, di accertamento con richiamo ad atti quali il processoverbale richiamato nell'avviso di accertamento ma non allegato alprocesso. Ora la Corte di cassazione, per orientamento costante, haritenuto legittimo l'atto di accertamento motivato facendo esplicitorichiamo ad altri atti[,] ma ha posto in evidenza la differenzasostanziale che intercorre tra la motivazione e l'assolvimentodell'onere probatorio […]. L'onere di allegare il documento richiamatonell'avviso di accertamento incombe sulla Amministrazione, perché[…], sul piano sostanziale [...], attore è l'ufficio impositore […].4. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate spiega ricorsoper cassazione – radicando così la causa n. 14061 del 2021 – con tremotivi, cui resiste il contribuente con controricorso.5. Essa, peraltro, aveva in allora altresì proposto ricorso perrevocazione, deducendo essere il giudice d’appello incorso in errore difatto per non aver rilevato che, unitamente alle controdeduzioni agenzialiin primo grado, era stato prodotto l’intero PVC ed il suo allegato 7, cui,altresì, andavano ad aggiungersi gli allegati 4 e 5, prodotti con l’attod’appello.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20266. Il ricorso per revocazione era respinto dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 11414/13/21 depositata il 22.12.2021, osservando che lamotivazione della sentenza d’appello chiarisce in maniera incontrovertibileche[,] al momento in cui sono stati esaminati i documenti[,] il PVC nonrisultava depositato in atti nella sua interezza[,] non permettendo unapreviste dall’art. 64 D.Lgs. 546/92 e dall’art. 395 n. 4 del c.p.c.7. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle entrate spiega ricorso percassazione – radicando così la causa n. 14737 del 2022 – con unmotivo. Il contribuente resta intimato.Ragioni della decisione1. Preliminarmente va disposta la riunione tra le due cause, perevidenti identità soggettiva e connessione oggettiva.1.1. Deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa S.C.(Cass. nn. 27916 del 2025; 7328 del 2020; 16435 del 2016; 10534 del2015; 25376 del 2006, oltreché Cass. Sez. U n. 10933 del 1997) secondocui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisionedella corte d'appello e contro quella che decide l'impugnazione perrevocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) dicontemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti inapplicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distintiprovvedimenti) della norma dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone latrattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro lastessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendoespressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessioneesistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazioneproposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultaredeterminante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa insede di revocazione.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20262. Il ricorso in causa n. 14737 del 2022 assume rilievo, in via logica,potenzialmente dirimente; pertanto, ancorché proposto successivamente aquello in causa n. 14061 del 2021, va esaminato con priorità.3. Con l’unico motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022 sidenuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36 del d.lgs. n.546/1992 per motivazione carente e/o per omessa pronuncia su fattidecisivi della controversia e/o sulla valutazione della documentazione dicausa, in relazione all’articolo 360 comma 1 [n.] 4 del c.p.c. – Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360comma 1 [n. 4] del c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.3.1. Secondo la ricorrente Agenzia, il giudice d’appello ha “tutt’affattoomesso di valutare concretamente i fatti causa”, integrando per l’effetto ivizi rubricati.4. Il motivo è fondato e merita accoglimento.4.1. In effetti, il giudice della revocazione – senza, dichiaratamente,neppure compiere alcuna concreta verifica mediante accessoall’incartamento processuale, ma sulla sola base della lettura dellasentenza n. 11414/13/21 – ha escluso ricorrere l’errore di fatto addottodall’Agenzia, così omettendo di esaminare la domanda da questa propostae cadendo in un’affermazione del tutto autoreferenziale, siccome priva dialcun concreto e reale riscontro documentale.Diversamente, alla stregua di quanto allegato e documentatodall’Agenzia nel ricorso che ne occupa, e di quanto direttamente verificatodal Collegio in ragione della natura anche processuale delle censurededotte nel motivo, nel fascicolo di primo grado, tra le produzioni unitealle controdeduzioni agenziali, figurano il PVC integrale ed il suo allegatoNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/20264.2. Ne consegue che la sentenza n. 11414/13/21 oggetto della causan. 14737 del 2022 deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice dimerito proceda a nuovo esame – nella duplice fase (cfr. in part. Cass. nn.8051 del 2020 e 3935 de 2009) “rescindente” (valutando l’incidenza dellapresenza di tali documenti sulla tenuta della sentenza n. 1284/15/2021)ed eventualmente “rescissoria” (esaminando l’appello in allora propostodall’Agenzia) – ed altresì, all’esito, alla definitiva regolazione tra le partidelle spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.5. Tale esito della causa n. 14737 del 2022 impone di sospendere ilgiudizio, nel presente grado di legittimità, con riferimento al ricorsodell’Agenzia in causa n. 14061 del 2021, siccome volto a denunciare “exprofesso” l’illegittimità della sentenza n. 1284/15/2021 sotto profilisovrapponibili a quelli fatti valere – ancorché, mediatamente rispetto aquesta sentenza, in relazione alla sentenza per revocazione n.11414/13/21 – con il motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022.5.1. Invero, con i primi due motivi di ricorso in causa n. 14061 del2021, l’Agenzia censura la sentenza n. 1284/15/2021 per difetto dimotivazione (primo motivo) e per violazione di legge (secondo motivo) sulpresupposto che il giudice d’appello non ha considerato che “nellecontrodeduzioni depositate in primo grado [era] compreso, in allegato, ilPVC nella sua interezza, nonché l’allegato 7 dello stesso” ed “inoltre,nell’atto di appello […][,] erano stati legittimamente prodotti […], tra glialtri, gli allegati nn. 4 e 5 del PVC suddetto”, fermo restando che “sial’avviso di accertamento che il PVC allegato in giudizio (soprattutto gliallegati 4 e 5) conten[eva]no nella sua interezza la ripresa relativaall’annualità in esame”.6. Orbene, se il giudizio avverso la sentenza per revocazione n.11414/13/21 (causa n. 14737 del 2022) dovesse concludersi con ilrigetto dell'impugnazione, il giudizio sul “merito cassatorio” avverso laNumero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026sentenza n. 1284/15/2021 (causa n. 14061 del 2021) non potrebbeconcludersi diversamente che con la declaratoria di inammissibilità delricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse (sulla base delprincipio – recentemente formalizzato da Cass. n. 11836 del 2025 – atermini del quale, “in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio direvocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza diappello, l'intervento della sentenza di revocazione determina lasopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venutameno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto”); in caso contrario, invece,permarrebbe l’interesse dell’Agenzia alla decisione sul “merito cassatorio”avverso la sentenza n. 1284/15/2021 (cfr., per l’impostazione del rapportotra i giudizi in termini analoghi, Cass. n. 20490 del 2014, pp. 2 e 3).Per l’effetto, come anticipato, alla stregua di insuperato insegnamentodi questa S.C., s’impone la sospensione del giudizio sul “merito cassatorio”avverso la sentenza n. 1284/15/2021 sino alla decisione definitiva in esitoalla cassazione con rinvio della sentenza per revocazione n. 11414/13/21.Più in particolare, pur non ricorrendo una pregiudizialità-dipendenza insenso tecnico, si configura una “preordinazione logica” (Cass. n. 21169 del2022, in motiv., par. 34, fg. 24, parla di “pregiudizialità logica”), per leconsiderazioni poc’anzi espresse, tra questa seconda ed il giudizio sul“merito cassatorio” avverso la sentenza n. 1284/15/2021, comecomprovato “a contrario” dal fatto che, in caso di prosecuzione diquest’ultimo, si paventa il rischio, di regola neutralizzato medianteapplicazione (nella sede propria) dell'art. 398, comma 4, cod. proc. civ., diuna possibile elisione dell'accertamento in fatto prioritariamentedemandato al giudice della revocazione in sede di rinvio: donde sovvienela necessità di adottare una soluzione interpretativa idonea ad evitare un“vulnus” all'effettività del diritto di difesa ed a coniugare l'esigenza di unprocesso giusto ma ad un tempo efficiente (Cass. n. 5398 del 2016,adesivamente richiamata dalla citata Cass. n. 21169 del 2022, la quale,Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026altresì, in motiv., ivi, rileva che “l'interpretazione estensiva delle condizionirichieste dall'art. 295 cod. proc. civ., volta ad affermare che il Giudice dilegittimità possa disporre la sospensione del processo, è perciò nel caso inesame la soluzione appropriata[, siccome] idonea a evitare il possibilecontrasto tra i due giudici, fine cui tende la previsione processualesummenzionata”).Sia consentito di far notare che, in pratica, la conclusionesuperiormente attinta non si discosta da Cass. n. 18688 del 2024, laquale, pur escludendo la sospensione in forza di richiamo a Cass. Sez. Un. 29172 del 2020, nondimeno, previa separazione delle causepreviamente riunite (cfr. “Fatti di causa”, par. 4, p. 2), dispone il rinvio anuovo ruolo della causa relativa al “merito cassatorio”: ciò, peraltro,consentendosi il Collegio di osservare che l’insegnamento di Cass. Sez. Un. 29172 del 2020 non pare ostativo all’applicazione dell’art. 295 cod.proc. civ. in sede di legittimità, poiché, secondo il [OSCURATO:PERSONA], è“l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altracontroversia”, ad essere “inammissibile[viepiù] se proposta per la primavolta in cassazione”. P.Q.MDà atto della riunione della causa n.r.g. 14737 del 2022 alla causa n.14061 del 2021.In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate in causa n.r.g.14737 del 2022, cassa la sentenza n. 11414/13/21 in tale causaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Sospende il giudizio in causa n. 14061 del 2021 sino alla definizionecon sentenza passata in giudicato del giudizio in causa n. 14737 del 2022.Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2025-13 marzo 2026.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MDà atto della riunione della causa n.r.g. 14737 del 2022 alla causa n.14061 del 2021.In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate in causa n.r.g.14737 del 2022, cassa la sentenza n. 11414/13/21 in tale causaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Sospende il giudizio in causa n. 14061 del 2021 sino alla definizionecon sentenza passata in giudicato del giudizio in causa n. 14737 del 2022.Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2025-13 marzo 2026.Numero registro generale 14061/2021Numero sezionale 7130/2025Numero di raccolta generale 7062/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il PresidenteRoberta Crucitti