CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1507-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di RAVENNA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte osserva: - [OSCURATO:PERSONA], in proprio, ha depositato in cancelleria un atto nel quale riferisce che un immobile di sua proprietà è stato pignorato e venduto all'asta da un istituto di credito, e dichiara di "proporre ricorso ai sensi dell'articolo in oggetto generalkzato per le motivaioni di seguito ,portate, dichiarando nulla la vendita dell'immobile e riplistinando i diritti di chi è sottoposto a pignoramento come prevede la legge"; - il suddetto atto, oltre a essere privo dei requisiti minimi essenziali di un ricorso per cassazione (indicazione del provvedimento impugnato, indicazione dei motivi di ricorso), in ogni caso risulta proposto da persona priva della qualifica di avvocato e non notificato, sicché va dichiarato manifestamente inammissibile; - non è luogo a provvedere sulle spese; - l'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo della ricorrente del versamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.q.m. -) dichiara inammissibile l'atto depositato da [OSCURATO:PERSONA]; -) dichiara tenuta la ricorrente al versamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] Oggi, 245 )í / • LCANjELPE Do