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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08327/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle due sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Rilevato che la difesa si duole del mancato riconoscimento della forma tentata, lannentado l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

In punto di fatto i giudici dell'appello, congruamente motivando, hanno evidenziato come il ricorrente, dopo essersi impossessato della res (decespugliatore) l'aveva occultata dietro un muretto; ritenuto che la modalità descritta comprova la consumazione del reato, come correttamente sostenuto dai giudici di merito (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Rv. 269088:"Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso").

Rilevato che il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601:" In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle due sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Rilevato che la difesa si duole del mancato riconoscimento della forma tentata, lannentado l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. In punto di fatto i giudici dell'appello, congruamente motivando, hanno evidenziato come il ricorrente, dopo essersi impossessato della res (decespugliatore) l'aveva occultata dietro un muretto; ritenuto che la modalità descritta comprova la consumazione del reato, come correttamente sostenuto dai giudici di merito (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Rv. 269088:"Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso"). Rilevato che il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601:" In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 08327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris