CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 21258/2025
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del rinvio, «avrebbe dovuto, in ossequio ad un onere di collaborazione e di attivazione per la agevole conoscenza degli atti processuali, riferire all’imputato dello spostamento dell’udienza, peraltro dipeso da un evento eccezionale quale la pandemia da Covid 19, fatto notorio e comunque conosciuto anche dal prevenuto» (pag. 3 della sentenza impugnata). La motivazione del rigetto del motivo di appello non è corretta, ma l’eccezione deve pur sempre essere rigettata. Il difensore, infatti, non era gravato di un onere di comunicazione del rinvio al proprio assistito, che incombe solo sull’autorità giudiziaria, ma di un onere di tempestiva eccezione, che non è stato assolto. Il difensore ha, infatti, eccepito l’omessa comunicazione all’imputato della data di rinvio non nella prima udienza dibattimentale successiva al rinvio, ma solo nell’atto di appello e, dunque, tardivamente. Parimenti, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all’imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 – 01). Gli stessi principi di diritto sono stati coerentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla mancata notifica del provvedimento di rinvio dell’udienza dovuta all’applicazione della disciplina emergenziale. In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, infatti, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601 – 01; Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554; conf. Sez. 5, n. 26434 del 08/06/2022, Ferri, Rv. 283401 – 01, con riferimento alla sospensione del processo ex lege in ragione della normativa relativa ai comuni colpiti da eventi sismici). La nullità eccepita è, dunque, stata sanata dalla tardiva deduzione dell’eccezione nell’atto di appello. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/04/2025. Il Consigliere estensore I