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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 44708/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e i motivi nuovi depositati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Milano, accogliendo l'appello cautelare proposto dal P.m. avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Milano del 3.11.2021 che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della custodia cautelare in carcere per il reato continuato di estorsione, aggravato dall'aver agito più persone riunite.

2. Ha proposto ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e conseguente nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame per la violazione del principio di corrispondenza tra domanda cautelare e decisione.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.292 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), per difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame che si era limitato a riprodurre l'originaria richiesta del P.m. e l'atto di appello, senza alcuna valutazione quanto alle censure svolte dalla difesa circa l'attendibilità della persona offesa. 2.2 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al profilo dell'accertamento delle esigenze cautelari e della loro attualità e concretezza.

3. Ha proposto ricorso, altresì, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

In premessa ha osservato che, per effetto della mancata impugnazione della prima ordinanza con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta formulata dal P.M., si era formato il "giudicato cautelare".

3.1. Ha quindi dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 274, comma 1, lett.

A) e C), 275, comma 3, 292, comma 2, lett.

C) e C bis) cod. proc. pen., e vizio di motivazione (mancante e contraddittoria), quanto all'accertamento della necessaria attualità delle ipotizzate esigenze di cautela.

4. All'udienza dell'8 giugno 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi riguardanti l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano, sulla scorta della decisione del G.u.p. del Tribunale di Milano del 17 maggio 2022; il Collegio disponeva l'acquisizione della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la propria incompetenza, richiedendo altresì informazioni presso il giudice cui erano stati trasmessi gli atti per accertare l'emissione di nuovi titoli cautelari nei confronti del ricorrente.

Acquisiti i documenti e le informazioni richieste, il giudizio veniva trattato nell'odierna udienza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va rilevato, infatti, che la statuizione emessa nel giudizio di merito (in sede di udienza preliminare) quanto all'incompetenza territoriale del giudice che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto l'applicazione della misura cautelare, fa venir meno la possibilità che l'ordinanza oggetto di impugnazione - ove l'esito del ricorso fosse sfavorevole per l'imputato - possa trovare esecuzione, anche alla luce dell'accertata mancata emissione, nei termini previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., di un nuovo titolo cautelare.

In questa situazione processuale, infatti, «la sentenza dichiarativa della incompetenza territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal Tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, possa diventare esecutiva» (Sez. 6, n. 14015 del 30/01/2014, Molinaro, Rv. 259448 - 01).

Né, ove le ragioni del ricorso fossero state giudicate fondate, la soluzione sarebbe mutata; l'eventuale annullamento dell'ordinanza dovrebbe comportare lo svolgimento del giudizio di rinvio presso un'autorità già dichiarata incompetente e, dunque, priva del potere di emettere misure cautelari.

2. Alle statuizioni che precedono consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e i motivi nuovi depositati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Milano, accogliendo l'appello cautelare proposto dal P.m. avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Milano del 3.11.2021 che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della custodia cautelare in carcere per il reato continuato di estorsione, aggravato dall'aver agito più persone riunite. 2. Ha proposto ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e conseguente nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame per la violazione del principio di corrispondenza tra domanda cautelare e decisione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.292 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), per difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame che si era limitato a riprodurre l'originaria richiesta del P.m. e l'atto di appello, senza alcuna valutazione quanto alle censure svolte dalla difesa circa l'attendibilità della persona offesa. 2.2 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al profilo dell'accertamento delle esigenze cautelari e della loro attualità e concretezza. 3. Ha proposto ricorso, altresì, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. In premessa ha osservato che, per effetto della mancata impugnazione della prima ordinanza con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta formulata dal P.M., si era formato il "giudicato cautelare". 3.1. Ha quindi dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. A) e C), 275, comma 3, 292, comma 2, lett. C) e C bis) cod. proc. pen., e vizio di motivazione (mancante e contraddittoria), quanto all'accertamento della necessaria attualità delle ipotizzate esigenze di cautela. 4. All'udienza dell'8 giugno 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi riguardanti l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano, sulla scorta della decisione del G.u.p. del Tribunale di Milano del 17 maggio 2022; il Collegio disponeva l'acquisizione della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la propria incompetenza, richiedendo altresì informazioni presso il giudice cui erano stati trasmessi gli atti per accertare l'emissione di nuovi titoli cautelari nei confronti del ricorrente. Acquisiti i documenti e le informazioni richieste, il giudizio veniva trattato nell'odierna udienza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va rilevato, infatti, che la statuizione emessa nel giudizio di merito (in sede di udienza preliminare) quanto all'incompetenza territoriale del giudice che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto l'applicazione della misura cautelare, fa venir meno la possibilità che l'ordinanza oggetto di impugnazione - ove l'esito del ricorso fosse sfavorevole per l'imputato - possa trovare esecuzione, anche alla luce dell'accertata mancata emissione, nei termini previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., di un nuovo titolo cautelare. In questa situazione processuale, infatti, «la sentenza dichiarativa della incompetenza territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal Tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, possa diventare esecutiva» (Sez. 6, n. 14015 del 30/01/2014, Molinaro, Rv. 259448 - 01). Né, ove le ragioni del ricorso fossero state giudicate fondate, la soluzione sarebbe mutata; l'eventuale annullamento dell'ordinanza dovrebbe comportare lo svolgimento del giudizio di rinvio presso un'autorità già dichiarata incompetente e, dunque, priva del potere di emettere misure cautelari. 2. Alle statuizioni che precedono consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza
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