Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03014/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., in danno di alcuni agenti di polizia.

Egli denuncia: 1) violazione di legge processuale per non avere la Corte d'appello tenuto conto delle conclusioni scritte depositate dal suo difensore; 2) omessa motivazione sul secondo motivo d'appello; 3) violazione degli artt. 337 e 62-bis, cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il processo si è tenuto con procedura cartolare ed il difensore ha depositato in via telematica conclusioni scritte, consistenti unicamente nella richiesta di "riformare la sentenza impugnata", senza nulla aggiungere a quanto esposto con l'atto d'appello.

Nessuna delle sue doglianze, dunque, è stata pretermessa dal giudice dell'impugnazione e di nulla, pertanto, egli può dolersi.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza compiutamente trattato il profilo della sussistenza del reato e della colpevolezza, oggetto del motivo d'appello, asseritamente trascurato.

2.3. Il terzo è totalmente generico, perché omette completamente di confrontarsi con gli elementi di prova e gli argomenti rassegnati in sentenza.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il / dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., in danno di alcuni agenti di polizia. Egli denuncia: 1) violazione di legge processuale per non avere la Corte d'appello tenuto conto delle conclusioni scritte depositate dal suo difensore; 2) omessa motivazione sul secondo motivo d'appello; 3) violazione degli artt. 337 e 62-bis, cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il processo si è tenuto con procedura cartolare ed il difensore ha depositato in via telematica conclusioni scritte, consistenti unicamente nella richiesta di "riformare la sentenza impugnata", senza nulla aggiungere a quanto esposto con l'atto d'appello. Nessuna delle sue doglianze, dunque, è stata pretermessa dal giudice dell'impugnazione e di nulla, pertanto, egli può dolersi. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza compiutamente trattato il profilo della sussistenza del reato e della colpevolezza, oggetto del motivo d'appello, asseritamente trascurato. 2.3. Il terzo è totalmente generico, perché omette completamente di confrontarsi con gli elementi di prova e gli argomenti rassegnati in sentenza. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il / dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore
Sentenza Cassazione n. 03014/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris