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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 1978

Cassazione n. 05891/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1978 avverso l'ordinanza del 26/07/2021 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. 5-36729/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata il tribunale per il riesame di Bari confermava l'ordinanza genetica emessa il 21 giugno 2021 dal GIP del medesimo tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per ipotesi di estorsione tentata in concorso.

1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo unico di ricorso la violazione della norma penale incriminatrice, dovendo la fattispecie incriminatrice contestata qualificarsi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, fattispecie che non è idonea a sostenere, per deficit della cornice edittale, il titolo cautelare applicato.

1.2. In data 28 dicembre 2021 il difensore del ricorrente, unitamente al ricorrente che sottoscriveva per conferma ed adesione, ha trasmesso a mezzo p.e.c. alla Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, come richiesto anche dal pubblico ministero in udienza camerale, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).

2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013).

È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).

3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, già nominato procuratore speciale, e confermata dal ricorrente che sottoscriveva per adesione.

Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso.

4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (il sopravvenuto provvedimento di sostituzione della misura cautelare detentiva non è allegato alla rinunzia e, per quanto rappresentato, non sembra consonante rispetto ai motivi di ricorso oggetto di rinunzia che fondavano sul difetto dei gravi indizi di colpevolezza), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia. 5-36729/2021 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],r9 [OSCURATO:PERSONA]Agosti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1978 avverso l'ordinanza del 26/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. 5-36729/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il tribunale per il riesame di Bari confermava l'ordinanza genetica emessa il 21 giugno 2021 dal GIP del medesimo tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per ipotesi di estorsione tentata in concorso. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo unico di ricorso la violazione della norma penale incriminatrice, dovendo la fattispecie incriminatrice contestata qualificarsi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, fattispecie che non è idonea a sostenere, per deficit della cornice edittale, il titolo cautelare applicato. 1.2. In data 28 dicembre 2021 il difensore del ricorrente, unitamente al ricorrente che sottoscriveva per conferma ed adesione, ha trasmesso a mezzo p.e.c. alla Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile, come richiesto anche dal pubblico ministero in udienza camerale, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013). 3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, già nominato procuratore speciale, e confermata dal ricorrente che sottoscriveva per adesione. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (il sopravvenuto provvedimento di sostituzione della misura cautelare detentiva non è allegato alla rinunzia e, per quanto rappresentato, non sembra consonante rispetto ai motivi di ricorso oggetto di rinunzia che fondavano sul difetto dei gravi indizi di colpevolezza), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia. 5-36729/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],r9 [OSCURATO:PERSONA]Agosti
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