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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1069/2008

ECLI:EU:T:2008:600
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑285/06) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 42, 69) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 luglio 2006 (procedimento R 1069/2000‑2) relativa al procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA], SA.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA], SA

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], per prodotti della classe 33 – domanda n. 305 151 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA], SA

Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi nazionali e internazionale [OSCURATO:PERSONA] e marchio denominativo internazionale [OSCURATO:PERSONA], per prodotti della classe 33 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑285/06) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 42, 69) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 luglio 2006 (procedimento R 1069/2000‑2) relativa al procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA], SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], SA Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], per prodotti della classe 33 – domanda n. 305 151 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], SA Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi nazionali e internazionale [OSCURATO:PERSONA] e marchio denominativo internazionale [OSCURATO:PERSONA], per prodotti della classe 33 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.
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