CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che ì tre motivi dì ricorso che deducono: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine (a) alla insussistenza prova della destinazione della vendita e quindi la configurabilità del reato di cui all'art. 474 comma 2 cod. pen. in luogo della contestata fattispecie di ricettazione; (b) alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen; (c) al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuante di cui al comma 4 del l'art. 648 cod. pen. sono manifestamente infondati in quanto generici nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte di merito; rilevato che la Corte di appello con motivazione ineccepibile, in quanto priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, riteneva che le prove raccolte consentissero di accertare (a) che il ricorrente aveva la disponibilità di 685 borse, di cui 629 recanti il marchio "Gucci" e 56 recanti il marchio "Celine" (b) che le stesse erano sicuramente contraffatte alla luce dei risultati dell'accertamento peritale; (c) che le borse venivano erano state destinate alla vendita in quanto erano state esposte in un negozio presso un centro commerciale; (d) che, il numero di articoli e la loro esposizione per la vendita in un centro commerciale ostavano alla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen.; (e) che la ricettazione era sussistente in quanto la ricorrente non aveva fornito alcuna prova della liceità della detenzione (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.