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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42120/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAda9vi9,a1fe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli arti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti.

Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che i difensore si duole della mancata diminuzione della pena nella massima misura per effetto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

Rilevato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti. alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione dei giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel.

Ritenuto che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per il quali è ammessa impugnazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. pan.

Considerato che la decisione in ordine all'inammissibiiita del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali ed ai versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, che appare equo determinare nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 17 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAda9vi9,a1fe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli arti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che i difensore si duole della mancata diminuzione della pena nella massima misura per effetto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Rilevato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti. alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione dei giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel. Ritenuto che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per il quali è ammessa impugnazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. pan. Considerato che la decisione in ordine all'inammissibiiita del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali ed ai versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, che appare equo determinare nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 ottobre 2024
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