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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13535/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.Il procedimento è stato trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare di Napoli il 18 giugno 2021,riqualificava l’originario delitto di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprieragioni con minaccia alle persone e, esclusa la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod.pen., rideterminava la pena nella misura di mesi otto di reclusione.La sentenza fa seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione diquesta Corte, con sentenza n. 19119 del 22/03/2023.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.2.1.

Il primo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 120, 336 e 393 cod.pen., per avere la Corte di appello omesso di rilevare la mancanza della condizione diprocedibilità della querela.Il verbale di denuncia datato 10 marzo 2020, cui seguirono tre verbali di integrazionedi denuncia, due depositati in data 11 marzo, uno depositato in data 16 marzo 2020,risultano privi di una espressa istanza punitiva del responsabile.L'intitolazione di detti verbaliquali “denuncia”, e non invece "querela", convaliderebbe tale assunto.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazioneall’art. 393 cod. pen. per difetto degli elementi costitutivi del reato.

Non è stata ricostruita una condotta intimidatoria, riferibile a D’Aponte, diretta acoartare la libertà della persona offesa; egli si sarebbe limitato ad esercitare una pressionepsicologica nei confronti del debitore, il quale era intenzionato a persistere nel proprioinadempimento.

2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazioneall’art. 62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.Il rigetto è stato argomentato con mere formule di stile, sul rilievo che non siaemerso alcun elemento valorizzabile ai fini dell'attenuazione, pur a fronte delle molte criticitàrilevate nel narrato della persona offesa.3.

Il Procuratore Generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2.Il primo motivo, che deduce mancanza della condizione di procedibilitàdella querela, è genericamente formulato e non consentito in questa sede dilegittimità.

3. Occorre considerare che la volontà di punizione del responsabile da parte dallapersona offesa, in relazione a reati perseguibili a querela, non richiede formule sacramentali.Da tale premessa, consolidato indirizzo di questa Corte argomenta come l’istanzapunitiva possa essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la suaesplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno comunqueinterpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola,Rv. 277801 – 01).

In tale prospettiva si è ritenuto che debba essere qualificata come validamanifestazione del diritto di querela la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’attodella denuncia, riservi di costituirsi parte civile; ovvero chieda di essere informata dellaeventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, riservandosi di opporla(v.

Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Feola, cit.; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022,Baja, Rv. 282648 – 01; Sez. 2, n. 38756 del 28/10/2025, Colosimo, Rv. 288960 – 01).

In un recente arresto, sempre sul presupposto che la manifestazione di volontàpunitiva può essere destrutturata nelle forme, si è ribadito che, l'interpretazione, nei casidubbi, deve conformarsi al principio del "favor querelae". sicché la volontà di sporgerequerela è stata desunta dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia,accompagnata dall’allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione,fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa (Sez. 4, n.10462 del 21/01/2025, dep. 2025, Bulukhia, v. 287759 – 01).4.

Tanto premesso, laddove lamenta che l’istanza punitiva non sia stata esposta inmodo “chiaro e non equivocabile”, la difesa sembra non considerare che la manifestazionedi volontà, alla luce dei principi sopra enunciati, non deve necessariamente essere esplicitae che, nei casi dubbi, va privilegiato il favor querelae.Viene svilito il dato – che risulta, invece, estremamente significativo - del succedersi,nel volgere di pochi giorni (dall’11 al 16 marzo 2020), di una prima denuncia e di tresuccessive integrazioni, atti che certamente attestano una volontà punitiva.

La reiterazione,anche con integrazioni contenutistiche, della prima denuncia, in una ristretta sequenzacronologica, è tutt'altro che equivoca in tal senso.Depone nella stessa direzione l'avere la persona offesa fornito elementi utili per leinvestigazioni, consentendo agli operanti l'ascolto dal vivo del colloquio telefonico conl'imputato e producendo documentazione, costituita da titoli di credito e matrici di assegni.A fronte di tali elementi, alcun rilievo può essere attribuito al dato, meramenteformale, che i verbali che raccolgono tali dichiarazioni non rechino la intestazione di“querela”.5.

Sotto altro profilo deve considerarsi che, nel formulare le sue censure, la difesanon individua profili di eventuale incertezza o ambiguità del narrato di [OSCURATO:PERSONA],con riferimento alla volontà che si procedesse nei confronti dei suoi antagonisti e, in sensocontrario, non vale osservare che le dichiarazioni dallo stesso rese siano risultate non esentida contraddizioni quanto alla ricostruzione della genesi del rapporto debitorio e del concretosvolgersi delle pretese in suo danno.6.

In ogni caso, il tema posto, ai fini della verifica della procedibilità, impone unainterpretazione del contenuto della denuncia-querela e degli atti successivi che, all’evidenza,costituisce una quaestio facti: la quale esula dal perimetro cognitivo di questa Corte, stanti ilimiti intrinseci del sindacato di legittimità.Peraltro, la riqualificazione del reato – da estorsione ad esercizio arbitrario delleproprie ragioni – non solo era astrattamente prevedibile, ma è stata invocata dallo stessoricorrente, così da non potersi definire una decisione “a sorpresa”, in relazione alla quale eglinon sarebbe stato posto in condizione di apprestare tempestivamente una congruente lineadifensiva.7.

Il secondo motivo, secondo cui la sentenza sarebbe carente nella individuazionedi una condotta a contenuto intimidatorio riferibile all’imputato, è infondato.Riesaminate criticamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle coordinatetracciate nella sentenza rescindente, la Corte di appello, pur avendo rilevato diversi profili diinattendibilità e contraddizioni intrinseche, ha ritenuto pienamente suffragato dalladocumentazione bancaria il prestito erogato da D’Aponte (o anche da lui) in favore del detto,ma anche la indebita pressione attuata dall’imputato, culminata in esplicite minacce, perottenerne la restituzione.La Corte ha evidenziato come, nella conversazione del marzo 2020 ascoltata inpresa diretta dai militari della Stazione dei Carabinieri di Giugliano in Campania - sicchéalcun dubbio è dato insinuare sulla sua genuinità - D’Aponte avesse fatto riferimento allacircostanza che il creditore reclamava il rientro per impiegare il danaro nell’acquisto disostanza stupefacente, prospettando le conseguenze dell'inadempimento («hai capito in checasino ti sei messo? Non sai di chi sono i soldi? Qua andiamo a finire male ed io non possopiù appararti, a quello i soldi servono dobbiamo comprare il fumo»).L’eventualità che D’Aponte abbia solo millantato la provenienza della provvista dapersone inserite nel circuito del narcotraffico, stante l’intervenuto proscioglimento delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] (esponente del clan egemone sul territorio), pur non esclusa da queiGiudici, ancor più evidenzia la valenza intimidatrice del riferimento a personaggi contigui agliambienti della criminalità organizzata.

La Corte, dunque, ha dato atto, senza distonie logiche, del pronunciamento da partedell’imputato di espressioni di contenuto sicuramente minatorio in quanto, pur se nonesclusive del modus agendi della criminalità organizzata, intese a prospettare ritorsionifisiche, estese anche ai familiari della persona offesa, in caso di protratto inadempimento daparte del debitore.

Le censure difensive sul punto sollecitano una alternativa ricostruzione in fatto, nonconsentita a questa Corte, cui è inibito operare una rilettura, benché anch'essa logica, deidati processuali, ovvero procedere ad una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, adun diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, che sono prerogativaesclusiva del giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944;Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo,Rv. 289369 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623).

La cognizione di questa Corte, quando valuta l’apparato giustificativo delladecisione, è invero, funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisionecon il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione deifatti, né condividerne la giustificazione (ex multis, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto,Rv. 285504 - 01).8.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito haevidenziato l’assenza di elementi giustificativi di una attenuazione della pena.

Tale non haritenuto essere l'incoerenza delle dichiarazioni della persona offesa - profilo che, per comeprospettato, non afferendo alla sfera soggettiva dell’imputato, non può essere neppureassociato ai parametri regolativi della dosimetria della pena previsti dall’art. 133 cod. pen. - erispetto a tali valutazioni la difesa si limita ad esprimere un generico dissenso.9.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.Il procedimento è stato trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare di Napoli il 18 giugno 2021,riqualificava l’originario delitto di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprieragioni con minaccia alle persone e, esclusa la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod.pen., rideterminava la pena nella misura di mesi otto di reclusione.La sentenza fa seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione diquesta Corte, con sentenza n. 19119 del 22/03/2023.2. Ha proposto ricorso l’imputato, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.2.1. Il primo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 120, 336 e 393 cod.pen., per avere la Corte di appello omesso di rilevare la mancanza della condizione diprocedibilità della querela.Il verbale di denuncia datato 10 marzo 2020, cui seguirono tre verbali di integrazionedi denuncia, due depositati in data 11 marzo, uno depositato in data 16 marzo 2020,risultano privi di una espressa istanza punitiva del responsabile.L'intitolazione di detti verbaliquali “denuncia”, e non invece "querela", convaliderebbe tale assunto. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazioneall’art. 393 cod. pen. per difetto degli elementi costitutivi del reato. Non è stata ricostruita una condotta intimidatoria, riferibile a D’Aponte, diretta acoartare la libertà della persona offesa; egli si sarebbe limitato ad esercitare una pressionepsicologica nei confronti del debitore, il quale era intenzionato a persistere nel proprioinadempimento. 2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazioneall’art. 62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.Il rigetto è stato argomentato con mere formule di stile, sul rilievo che non siaemerso alcun elemento valorizzabile ai fini dell'attenuazione, pur a fronte delle molte criticitàrilevate nel narrato della persona offesa.3. Il Procuratore Generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2.Il primo motivo, che deduce mancanza della condizione di procedibilitàdella querela, è genericamente formulato e non consentito in questa sede dilegittimità. 3. Occorre considerare che la volontà di punizione del responsabile da parte dallapersona offesa, in relazione a reati perseguibili a querela, non richiede formule sacramentali.Da tale premessa, consolidato indirizzo di questa Corte argomenta come l’istanzapunitiva possa essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la suaesplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno comunqueinterpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola,Rv. 277801 – 01). In tale prospettiva si è ritenuto che debba essere qualificata come validamanifestazione del diritto di querela la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’attodella denuncia, riservi di costituirsi parte civile; ovvero chieda di essere informata dellaeventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, riservandosi di opporla(v. Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Feola, cit.; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022,Baja, Rv. 282648 – 01; Sez. 2, n. 38756 del 28/10/2025, Colosimo, Rv. 288960 – 01). In un recente arresto, sempre sul presupposto che la manifestazione di volontàpunitiva può essere destrutturata nelle forme, si è ribadito che, l'interpretazione, nei casidubbi, deve conformarsi al principio del "favor querelae". sicché la volontà di sporgerequerela è stata desunta dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia,accompagnata dall’allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione,fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa (Sez. 4, n.10462 del 21/01/2025, dep. 2025, Bulukhia, v. 287759 – 01).4. Tanto premesso, laddove lamenta che l’istanza punitiva non sia stata esposta inmodo “chiaro e non equivocabile”, la difesa sembra non considerare che la manifestazionedi volontà, alla luce dei principi sopra enunciati, non deve necessariamente essere esplicitae che, nei casi dubbi, va privilegiato il favor querelae.Viene svilito il dato – che risulta, invece, estremamente significativo - del succedersi,nel volgere di pochi giorni (dall’11 al 16 marzo 2020), di una prima denuncia e di tresuccessive integrazioni, atti che certamente attestano una volontà punitiva. La reiterazione,anche con integrazioni contenutistiche, della prima denuncia, in una ristretta sequenzacronologica, è tutt'altro che equivoca in tal senso.Depone nella stessa direzione l'avere la persona offesa fornito elementi utili per leinvestigazioni, consentendo agli operanti l'ascolto dal vivo del colloquio telefonico conl'imputato e producendo documentazione, costituita da titoli di credito e matrici di assegni.A fronte di tali elementi, alcun rilievo può essere attribuito al dato, meramenteformale, che i verbali che raccolgono tali dichiarazioni non rechino la intestazione di“querela”.5. Sotto altro profilo deve considerarsi che, nel formulare le sue censure, la difesanon individua profili di eventuale incertezza o ambiguità del narrato di [OSCURATO:PERSONA],con riferimento alla volontà che si procedesse nei confronti dei suoi antagonisti e, in sensocontrario, non vale osservare che le dichiarazioni dallo stesso rese siano risultate non esentida contraddizioni quanto alla ricostruzione della genesi del rapporto debitorio e del concretosvolgersi delle pretese in suo danno.6. In ogni caso, il tema posto, ai fini della verifica della procedibilità, impone unainterpretazione del contenuto della denuncia-querela e degli atti successivi che, all’evidenza,costituisce una quaestio facti: la quale esula dal perimetro cognitivo di questa Corte, stanti ilimiti intrinseci del sindacato di legittimità.Peraltro, la riqualificazione del reato – da estorsione ad esercizio arbitrario delleproprie ragioni – non solo era astrattamente prevedibile, ma è stata invocata dallo stessoricorrente, così da non potersi definire una decisione “a sorpresa”, in relazione alla quale eglinon sarebbe stato posto in condizione di apprestare tempestivamente una congruente lineadifensiva.7. Il secondo motivo, secondo cui la sentenza sarebbe carente nella individuazionedi una condotta a contenuto intimidatorio riferibile all’imputato, è infondato.Riesaminate criticamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle coordinatetracciate nella sentenza rescindente, la Corte di appello, pur avendo rilevato diversi profili diinattendibilità e contraddizioni intrinseche, ha ritenuto pienamente suffragato dalladocumentazione bancaria il prestito erogato da D’Aponte (o anche da lui) in favore del detto,ma anche la indebita pressione attuata dall’imputato, culminata in esplicite minacce, perottenerne la restituzione.La Corte ha evidenziato come, nella conversazione del marzo 2020 ascoltata inpresa diretta dai militari della Stazione dei Carabinieri di Giugliano in Campania - sicchéalcun dubbio è dato insinuare sulla sua genuinità - D’Aponte avesse fatto riferimento allacircostanza che il creditore reclamava il rientro per impiegare il danaro nell’acquisto disostanza stupefacente, prospettando le conseguenze dell'inadempimento («hai capito in checasino ti sei messo? Non sai di chi sono i soldi? Qua andiamo a finire male ed io non possopiù appararti, a quello i soldi servono dobbiamo comprare il fumo»).L’eventualità che D’Aponte abbia solo millantato la provenienza della provvista dapersone inserite nel circuito del narcotraffico, stante l’intervenuto proscioglimento delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] (esponente del clan egemone sul territorio), pur non esclusa da queiGiudici, ancor più evidenzia la valenza intimidatrice del riferimento a personaggi contigui agliambienti della criminalità organizzata. La Corte, dunque, ha dato atto, senza distonie logiche, del pronunciamento da partedell’imputato di espressioni di contenuto sicuramente minatorio in quanto, pur se nonesclusive del modus agendi della criminalità organizzata, intese a prospettare ritorsionifisiche, estese anche ai familiari della persona offesa, in caso di protratto inadempimento daparte del debitore. Le censure difensive sul punto sollecitano una alternativa ricostruzione in fatto, nonconsentita a questa Corte, cui è inibito operare una rilettura, benché anch'essa logica, deidati processuali, ovvero procedere ad una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, adun diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, che sono prerogativaesclusiva del giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944;Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo,Rv. 289369 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623). La cognizione di questa Corte, quando valuta l’apparato giustificativo delladecisione, è invero, funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisionecon il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione deifatti, né condividerne la giustificazione (ex multis, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto,Rv. 285504 - 01).8. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito haevidenziato l’assenza di elementi giustificativi di una attenuazione della pena. Tale non haritenuto essere l'incoerenza delle dichiarazioni della persona offesa - profilo che, per comeprospettato, non afferendo alla sfera soggettiva dell’imputato, non può essere neppureassociato ai parametri regolativi della dosimetria della pena previsti dall’art. 133 cod. pen. - erispetto a tali valutazioni la difesa si limita ad esprimere un generico dissenso.9. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]