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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48222/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari indicata in epigrafe; il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di detenzione domiciliare inoltrata nell'interesse del suddetto condannato, avrebbe omesso di confrontarsi - in ipotesi difensiva - con la conclamata precarietà delle condizioni sanitarie di questi, non prendendo adeguatamente in considerazione il proposto tema delle sofferenze aggiuntive provocate al detenuto.

La difesa, pertanto, si duole della violazione degli artt. 47 -ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, 146 e 147 cod. pen., nonché della omessa valutazione di documentazione sanitaria versata in atti, con riferimento all'istanza di nomina di perito, lamentando, altresì, l'esistenza di una motivazione apparente, in ordine al profilo della dedotta sussistenza di una detenzione contraria al senso di umanità costituzionalmente garantito.

2. Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto meramente versate di fatto.

Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con l'ordinanza impugnata.

Invero, il provvedimento evidenzia come il soggetto venga congruamente gestito - sotto il profilo sanitario - in ambiente detentivo, così come risultante dalla relazione trasmessa dal P.O. della Casa circondariale nella quale egli si trova detenuto.

Non ricorre, inoltre, alcuna prognosi infausta quoad vitam; viene anche sottolineato, del resto, come il soggetto abbia rifiutato il trasferimento in altro istituto penitenziario, dotato di un attrezzato centro clinico; con tale scelta, egli si è sostanzialmente precluso la possibilità di dolersi di una pretesa situazione di mancata cura e assistenza, avendo egli stesso contribuito a cagionarla.

Anche il tema attinente alla invocata perizia risulta, nel provvedimento impugnato, trattato in modo del tutto esaustivo e coerente.

3. Si tratta, in sostanza, di una impugnazione sostenuta da censure manifestamente infondate, che prospetta difetti, illogicità e contraddittorietà non emergenti dal dato testuale e che, comunque, richiama enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, oltre che con i principi di diritto ripetutamente fissato dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari indicata in epigrafe; il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di detenzione domiciliare inoltrata nell'interesse del suddetto condannato, avrebbe omesso di confrontarsi - in ipotesi difensiva - con la conclamata precarietà delle condizioni sanitarie di questi, non prendendo adeguatamente in considerazione il proposto tema delle sofferenze aggiuntive provocate al detenuto. La difesa, pertanto, si duole della violazione degli artt. 47 -ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, 146 e 147 cod. pen., nonché della omessa valutazione di documentazione sanitaria versata in atti, con riferimento all'istanza di nomina di perito, lamentando, altresì, l'esistenza di una motivazione apparente, in ordine al profilo della dedotta sussistenza di una detenzione contraria al senso di umanità costituzionalmente garantito. 2. Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto meramente versate di fatto. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con l'ordinanza impugnata. Invero, il provvedimento evidenzia come il soggetto venga congruamente gestito - sotto il profilo sanitario - in ambiente detentivo, così come risultante dalla relazione trasmessa dal P.O. della Casa circondariale nella quale egli si trova detenuto. Non ricorre, inoltre, alcuna prognosi infausta quoad vitam; viene anche sottolineato, del resto, come il soggetto abbia rifiutato il trasferimento in altro istituto penitenziario, dotato di un attrezzato centro clinico; con tale scelta, egli si è sostanzialmente precluso la possibilità di dolersi di una pretesa situazione di mancata cura e assistenza, avendo egli stesso contribuito a cagionarla. Anche il tema attinente alla invocata perizia risulta, nel provvedimento impugnato, trattato in modo del tutto esaustivo e coerente. 3. Si tratta, in sostanza, di una impugnazione sostenuta da censure manifestamente infondate, che prospetta difetti, illogicità e contraddittorietà non emergenti dal dato testuale e che, comunque, richiama enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, oltre che con i principi di diritto ripetutamente fissato dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2
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