CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 09273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4904-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 6025/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 2268/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in atti, decidendo a seguito di rinvio, operato dalla sentenza della Oggetto R.G.N.4904/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 CC Corte di cassazione n. 13179/2017, accoglieva l'appello proposto dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della impugnata sentenza ordinava alla società [OSCURATO:SOCIETA] di assumere gli appellanti con la qualifica e l'inquadramento posseduto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], condannando la società attrice di lavoro al risarcimento del danno ed alle spese del giudizio di appello e di cassazione per come quantificati in ricorso. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con quattro motivi ai quali hanno resistito i lavoratori con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione, rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., del verbale di intesa 14/5/2009 per il rinnovo dell’art. 6 – Passaggio di gestione –del ccnl 5 aprile 2008 per i dipendenti da imprese private esercenti servizi ambientali Fise/Assoambiente, nonché degli artt. 1362, 1411, 2932 cod. civ., 41 Cost. per aver ritenuto che la previsione dell’art. 6 del CCNL igiene ambientale prevedesse un diritto all’assunzione anche in difetto della procedura di consultazione prevista dal medesimo CCNL per il perfezionamento dell’assunzione dei dipendenti del precedente appaltatore addetti allo specifico appalto. 1.1. In particolare la Corte d'appello ha, anzitutto, accertato in fatto che i ricorrenti facessero parte dell’organico che si occupava del servizio di raccolta differenziata ed in particolare della gestione dei punti di raccolta, che era uno dei servizi specificamente indicato nel capitolato di gara disciplinante l’appalto concesso dall’[OSCURATO:PERSONA] + ECOSISTEM e all’art.6 del capitolato di gara disciplinante l’appalto concesso alla [OSCURATO:PERSONA]; ed ha sostenuto di conseguenza che le circostanze, secondo cui il nominativo dei ricorrenti non era compreso nell'elenco dei lavoratori da assegnare al consorzio [OSCURATO:SOCIETA] braccio operativo dell'[OSCURATO:PERSONA] – GLC nella gestione del servizio e che le organizzazioni sindacali avevano firmato il verbale di accordo sindacale senza protestare o avanzare alcuna richiesta in merito ai lavoratori non ricompresi negli elenchi dei dipendenti da assumere da parte della società subentrante nell'appalto ( in realtà in tale accordo del 9/11/2011 nella parte finale le OOSS chiedono un approfondimento in ordine ad eventuali ulteriori lavoratori pure impiegati nell'appalto ma non inseriti negli elenchi) sono elementi irrilevanti, in quanto né le decisioni dell'ATI circa le modalità concrete di svolgimento del servizio (attraverso la costituzione del consorzio Saneco), né la eventuale disattenzione dei sindacati in sede di stipula del verbale sindacale, potevano pregiudicare il diritto dei lavoratori addetti all'appalto gestito dall'Ati ed assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. subentrata nell'esercizio del servizio igiene urbana apportato dal Comune di Giugliano in Campania, ciò in virtù dell'art. 6 CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti igiene ambientale e dell'art. 24 del capitolato speciale di appalto. 1.2. Avverso tale tesi la ricorrente oppone che la Corte abbia erroneamente interpretato ed applicato l’art.6 del CCNL di categoriache non pone in capo al soggetto subentrante nel contratto di appalto un obbligo specifico di assumere i dipendenti dell’azienda che espletava il medesimo servizio in forza del cessato appalto, néattribuisce ai lavoratori un diritto soggettivo all'assunzione, ma statuisce soltanto un obbligo di contrarre con la stazione appaltante e con le OO.SS. ai fini di un accordo che preveda la salvaguardia del livello occupazionale per il tramite di una procedura di confronto sindacale. Sebbene, infatti, nel comma due del cit. art. 6 è previsto che “l'impresa subentrante assume ex novo…. tutto il personale in forza a tempo indeterminato..…. addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti”, tale previsione non costituirebbe però ad avviso della ricorrente un diritto soggettivo pieno ed efficace posto a favore dei dipendenti addetti all'appalto, ma deve essere perfezionato nel corso della procedura sindacale prevista dalla citata norma contrattuale; sicchémancherebbero pure i presupposti per la pronuncia costitutiva ex art 2932 c.c. 1.3.- La tesi è infondata in quanto la norma contrattuale dell’art.6 è specifica nel prevedere il diritto all’assunzione dei lavoratori stabilendo che “l'impresa subentrante assume ex novo…. tutto il personale in forza a tempo indeterminato..…. addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti”; con l’unica condizione della presenza nell’organico aziendale nel periodo dei 240 giorni precedenti. 1.4. La procedura stabilita dalla norma è volta a perfezionare in tempo utile la stessa assunzione, ma non prevede affatto una negoziazione in merito al diritto all’assunzione dei soggetti già individuati dalla norma contrattuale con sufficiente specificazione; essendo quindi la procedura volta soltanto a verificare la presenza delle condizioni oggettive e soggettive individuate dalla clausola sociale (essere personale a tempo indeterminato, essere addetto in via ordinaria, nei 240 giorni precedenti, allo specifico appalto/affidamento) ai fini delle singole assunzioni. 1.5. Né rileva la pronuncia richiamata dalla ricorrente (Cass.n.2254/1996) che è stata resa da questa Corte di cassazione in relazione a diversa fattispecie e disciplina contrattuale, in cui la negoziazione prevedeva la ricerca di soluzioni idonee a possibilmente garantire l’occupazione; laddove nel caso in esame, si ripete, il mantenimento del livello occupazionale precedente è espressamente stabilito dalla norma contrattuale con la previsione dell’obbligo di assunzione di “tutto il personale in forza a tempo indeterminato..…. addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento forza presso l'azienda cessantenel periodo dei 240 giorni precedenti”. D’altra parte in questo senso si era già pronunciata la citata sentenza rescindente della Corte di cassazione n.13179/2017 che aveva affermato che l'articolo 6 del CCNL del settore disciplina in materia articolata e compiuta prevedendo in presenza di specifiche condizioni l'obbligo dell'impresa subentrante di assumere ex novo il personale in forza presso l'impresa cessante. E negli stessi termini si è espressa anche diffusamente Cass.20192/2011. 1.6. D’altra parte, è pure evidente a questo Collegio che in presenza di tale normativa inderogabile una mera svista o una dimenticanza non può pregiudicare -in mancanza di una qualsivoglia altra plausibile e giustificata ragione - il diritto all’assunzione del lavoratore discendente dalla normativa contrattuale inderogabile. 1.7. La censura relativa alla violazione della disciplina europea, che non risulta nemmeno sollevata in nessuno dei quattro precedenti gradi di giudizio, deve ritenersi inammissibile (cfr. sentenza n. 5381 del 07/03/2011) anche perché esulante dal principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente avendo la Corte devoluto al giudice di rinvio l’accertamento della “sussistenza o meno delle condizioni previste dall'art.6 del ccnldel settore e di ogni altra disposizione contrattuale applicabile alla fattispecie in esame, per dichiarare il diritto degli attuali ricorrenti di essere assunti della [OSCURATO:SOCIETA], con le conseguenti statuizioni di condanna”. 2. Con il secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la previsione dell’art. 24 del Capitolato speciale di appalto potesse derogare alla lettera di invito per l’individuazione del personale da assumere nell’appalto, ai sensi dell’art. 6 ccnl igiene ambientale, con conseguente violazione e falsaapplicazione, rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc., del verbale di intesa 14/5/2009 per il rinnovo dell’art. 6 –Passaggio di gestione – del ccnl 5 aprile 2008 per i dipendenti da imprese private esercenti servizi ambientali Fise/Assoambiente, degli artt. 1362, 1411, 2932 cod. civ., per vizio cd. di sussunzione della fattispecie di cui all’art. 6 del ccnl di categoria. 2.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza atteso che la Corte di appello non ha omesso di valutare il fatto in oggetto ed ha accertato a monte che il diritto dei ricorrenti si radicasse oltre che sull’art.6 del CCNL anche sull’art.24 del capitolato speciale di appalto. Il vizio dedotto manca inoltre di decisività posto che il diritto dei ricorrenti sarebbe fondato anche soltanto sull’art 6 del CCNL. In ogni caso il motivo è infondato atteso che, secondo la ratio decidendi della sentenza impugnata, il diritto dei ricorrenti non poteva discendere dai documenti aziendali ma dall’aver fatto parte effettiva dell’organico aziendale; talché a nulla vale osservare che i nominativi dei ricorrenti fossero o meno presenti nell’elenco dei documenti relativi al passaggio di cantiere. 3.-Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., perché la Corte di merito non ha valutato la circostanza (non contestata e quindi ammessa da controparte) con cui si evidenziava la cessazione al 31 luglio 2013 del contratto di appalto fra la [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Giugliano in Campania, nonché conseguente violazione e falsa applicazione, rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc., del verbale di intesa 14/5/2009 per il rinnovo dell’art. 6 –Passaggio di gestione – del ccnl 5 aprile 2008 per i dipendenti da imprese private esercenti servizi ambientali Fise/Assoambiente, nonché degli artt. 1362, 1411, 2932, 1463, 1227 cod. civ., per aver dichiarato il diritto alla costituzione del rapporto, nonostante l’assenza di qualsivoglia contratto di appalto con il Comune di Giugliano in Campania sin dal 1/8/2013. Secondo la ricorrente la Corte di appello non ha minimamente valutato la circostanza pacifica che l’appalto fosse cessato con effetto dal 31.7.2013; ed anche il risarcimento doveva essere contenuto entro la stressa cessazione dell’appalto. 4.- Col quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione, rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc., del verbale di intesa 14/5/2009 per il rinnovo dell’art. 6 – Passaggio di gestione –del ccnl 5 aprile 2008 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali [OSCURATO:PERSONA], e dell’art. 2932 cod. civ., perché la natura costitutiva della sentenza avente ad oggetto la costituzione del rapporto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., esclude effettiretroattivi. I motivi terzo e quarto possono essere decisi unitariamente per connessione. Essi sono infondati. 5.-Secondo la Corte di merito, i ricorrenti avevano diritto alla costituzione del rapporto con effetto dal 1/6/2011, ed al risarcimento del danno da tale data sino all’assunzione effettiva (oltre interessi e rivalutazione). Anzitutto la Corte di appello non ha emesso una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avendo invece ordinato l’assunzione dei dipendenti attraverso una sentenza di condanna, previo accertamento del diritto all’assunzione fin dal momento in cui sussisteva l’obbligo di assunzione. Inoltre, la Corte di appello ha condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno fino all’effettiva assunzione. 6.-La circostanza della sopravvenuta cessazione dell’appalto dove dovevano lavorare i dipendenti non assunti non determina automatici effetti estintivi né del rapporto di lavoro, né del danno da mancata assunzione, non potendosi escludere che l’esercizio dell’attività della datrice di lavoro sia comunque continuato. Solo la cessazione definitiva dell’attività aziendale potrebbe determinare, secondo la giurispdenza di questa Corte, il venir meno del presupposto per il risarcimento del danno se ed in quanto venga intimato un legittimo licenziamento; o costituire al più una causa impeditiva dell’ordine di reintegra (di cui però non si discute in questo giudizio). Nulla è stato dedotto o allegato in tale direzione. Il risarcimento del danno segue pertanto l’inadempimento contrattuale fino all’intervento di una legittima causa di risoluzione del rapporto (cfr. in questi termini Cass. 12249 del 15/11/1991; n. 1888 del 28/01/2020; n. 16201 del 19/05/2022). 7. In conclusione, sulla scorta dei motivi fin qui esposti il ricorso deve essere rigettato. 6. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali a favore dalle parti controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo con distrazione a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario; segue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in favore dei controricorrenti in complessivi € 7500 a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam