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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18094/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 28/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 08/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 629 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione e l'impianto probatorio su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, non risulta sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria.

In particolare, sia in relazione alle contestazioni sulla credibilità della persona offesa, sia in relazione alla contestazione afferente alla ritenuta capacità a delinquere, non si fa menzione di quali sarebbero gli elementi presenti in atti da cui lei prospettate valutazioni del ricorrente dovrebbero derivare.

Inoltre, il ricorso risulta anche essere aspecifico.

Il ricorrente non si è infatti confrontato con gli elementi enucleati dai giudici del merito.

Sul punto, si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, fondato non soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa (la cui attendibilità è stata rigorosamente vagliata dai giudici di merito), ma anche sulle altre dichiarazioni testimoniali, che hanno avvalorato la ricostruzione della p.o., nonché sul riconoscimento fotografico e sulle valutazioni peritali inerenti la capacità di intendere e volere del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 28/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 08/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione e l'impianto probatorio su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, non risulta sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria. In particolare, sia in relazione alle contestazioni sulla credibilità della persona offesa, sia in relazione alla contestazione afferente alla ritenuta capacità a delinquere, non si fa menzione di quali sarebbero gli elementi presenti in atti da cui lei prospettate valutazioni del ricorrente dovrebbero derivare. Inoltre, il ricorso risulta anche essere aspecifico. Il ricorrente non si è infatti confrontato con gli elementi enucleati dai giudici del merito. Sul punto, si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, fondato non soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa (la cui attendibilità è stata rigorosamente vagliata dai giudici di merito), ma anche sulle altre dichiarazioni testimoniali, che hanno avvalorato la ricostruzione della p.o., nonché sul riconoscimento fotografico e sulle valutazioni peritali inerenti la capacità di intendere e volere del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18094/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris