CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 del TRIBUNALE di LUCCAdz1=3.zsd=t1pArti, - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 6 luglio 20:20 il Tribunale di Lucca ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen. e l'ha condannata alla pena di euro 206 di ammenda; Considerato che l'imputata, per mezzo del suo difensore, ha proposto appello, che l'adita Corte di appello di Firenze ha trasmesso a questa Corte, deducendo l'insussistenza della prova circa la sua penale responsabilità, l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena per effetto di detta mancata concessione. Ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione - tale dovendosi qualificare l'atto di appello, trattandosi di sentenza non appellabile - perché proposto da difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità, sì come impone, «a pena di inammissibilità», l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso