Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 9/2008
ECLI:EU:C:2008:208
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
9 aprile 2008
(
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità manifesta»
Nel procedimento C‑305/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale ordinario
di Genova con decisione 16 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2007, nella causa tra
Radiotelevisione italiana SpA (RAI)
e
[OSCURATO:SOCIETA]
,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. G. Arestis, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 86 CE e 87 CE, nonché sulla validità della decisione
della Commissione 20 aprile 2005, C(2005) 1164 def., relativa al canone di abbonamento RAI - aiuto di Stato n. E 9/2005 (ex
C 62/1999) (in prosieguo: la «decisione 20 aprile 2005»), e della decisione della Commissione 15 ottobre 2003, 2004/339/CE,
sulle misure (attuate dall’Italia) in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (GU 2004, L 119, pag. 1).
2
Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Radiotelevisione italiana SpA (RAI) (in prosieguo:
la «RAI») e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «PTV») in merito a determinate iniziative condotte da quest’ultima
società.
Ambito normativo
3
Le sole disposizioni della normativa nazionale cui fa riferimento il giudice del rinvio sono gli artt. 45 e 46 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, testo unico della radiotelevisione (Supplemento ordinario alla GURI n. 208 del 7 settembre
2005).
4
Dalla decisione di rinvio si evince che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è stato sviluppato dalla RAI, sul fondamento
dell’art. 45 del detto decreto legislativo, in regime di concessione ed in base ad un contratto nazionale di servizio stipulato
con il ministero competente e di contratti di servizio regionali. Ai sensi del citato art. 45, la società concessionaria è
dotata di più sedi nazionali nonché di sedi situate in ciascuna regione; queste ultime godono di autonomia finanziaria e contabile.
5
Il giudice del rinvio aggiunge che l’art. 46 del detto decreto legislativo menziona la necessità, per le leggi regionali,
di definire i «compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione
è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale»
e che la normativa prevede la facoltà, per le regioni, di stipulare specifici contratti di servizio con l’impresa concessionaria
per la definizione degli obblighi di servizio pubblico.
Causa principale e questioni pregiudiziali
6
La causa principale è stata preceduta da una domanda di provvedimenti d’urgenza proposta dalla RAI al fine di far cessare
talune iniziative della PTV. Secondo la RAI tali iniziative a finalità pubblicitaria, contrarie alla normativa italiana in
materia di concorrenza sleale, hanno danneggiato la sua reputazione professionale e commerciale. La domanda di provvedimenti
d’urgenza è stata parzialmente accolta e, di conseguenza, è stato vietato alla PTV di far uso, nelle sue pubblicità, di frasi
facenti riferimento all’attività informativa della RAI, di diffondere espressioni lesive del prestigio di quest’ultima nonché
manifestazioni provenienti da terzi, offensive nei confronti della detta società.
7
In seguito a reclamo, la decisione resa in via d’urgenza è stata modificata in modo da vietare alla PTV solo l’uso, in occasione
delle sue trasmissioni e diffusioni, di espressioni provenienti da terzi, offensive e idonee a ledere il decoro e la reputazione
professionale della RAI. Viceversa, veniva escluso un esame delle fattispecie dedotte dalla RAI sotto il profilo della concorrenza
sleale, in quanto non poteva sussistere tra le due parti un rapporto concorrenziale idoneo a fondare l’applicazione delle
norme civilistiche sulla concorrenza sleale e sulla pubblicità comparativa, data la differenza esistente tra i servizi e i
prodotti forniti da dette parti nonché tra i mercati sui quali queste ultime operano. Infatti, si rilevava che le parti agiscono
a livello locale, la RAI nel settore dell’informazione come servizio di interesse generale o pubblico, senza alcun provento
pubblicitario in senso proprio, e la PTV nel settore della pubblicità, ambito rispetto al quale l’informazione, essa stessa
finanziata dalla pubblicità, ha un ruolo subordinato e funzionale.
8
Con il suo ricorso di merito la RAI ha chiesto l’accertamento del carattere sleale delle attività della PTV e che sia inibita
la continuazione della campagna pubblicitaria illecita condotta da tale società. La RAI ha chiesto inoltre la condanna della
PTV al risarcimento dei danni.
9
Nella sua comparsa di risposta, la PTV ha sostenuto che la RAI opera esclusivamente nel settore dell’informazione in quanto
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e che non può trarre alcun profitto economico dalla vendita sul mercato
di spazi pubblicitari locali, mentre la PTV opera nel settore dell’informazione e nel settore commerciale, traendo le sue
risorse economiche dalla vendita di spazi pubblicitari a clienti nazionali e locali. Essa ha aggiunto che il mercato radiotelevisivo
locale non è conforme alla normativa comunitaria relativa ai servizi di interesse generale a causa dell’esistenza di aiuti
di Stato a favore della RAI.
10
Il giudice del rinvio ritiene che, alla luce delle decisioni della Commissione in materia, affinché un aiuto di Stato a favore
di un’impresa radiotelevisiva possa godere di una deroga al divieto di concessione di un aiuto siffatto, la radiodiffusione
dev’essere definita come servizio d’interesse generale, l’impresa interessata dev’essere ufficialmente incaricata di fornire
il detto servizio pubblico e il finanziamento statale non deve eccedere il costo netto di quest’ultimo.
11
Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, non essendo attuata la normativa nazionale che prevede la stipulazione di specifici
contratti di servizio tra la regione interessata e l’impresa concessionaria al fine di definire gli obblighi di servizio pubblico,
il primo criterio citato nel punto precedente della presente ordinanza risulta inoperante riguardo al mercato locale in questione.
Quanto al terzo criterio menzionato, ossia la proporzionalità della sovvenzione, detto giudice ricorda che le compensazioni
non possono mai eccedere le spese sostenute a titolo di pubblico servizio.
12
Il giudice del rinvio trae da ciò la conclusione che la Commissione delle Comunità europee, quando ha esaminato, in relazione
al sistema radiotelevisivo italiano, la compatibilità degli aiuti di Stato esistenti con le norme comunitarie, ponendo in
evidenza la presenza di norme idonee a garantire l’osservanza dei criteri ritenuti necessari affinché possa operare la deroga
di cui all’art. 86, n. 2, CE, non ha valutato la normativa italiana in riferimento alla situazione locale. Ebbene, tale normativa
risulta carente tanto per quanto concerne la corretta e specifica individuazione dei compiti di interesse pubblico da perseguire
quanto per quel che riguarda la proporzionalità dell’intervento statale.
13
È alla luce di ciò che il Tribunale ordinario di Genova ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’obbligo fiscale imposto a tutti i detentori di apparecchiature atte alla ricezione del segnale di radiotelediffusione
per il finanziamento del servizio pubblico televisivo, valutato sia in ambito nazionale che locale, costituisca aiuto di Stato
di cui all’art. 87 (…) CE;
2) in caso affermativo, se la decisione (…) 20 aprile 2005 appaia incompatibile con il diritto comunitario per errore sugli elementi
di fatto o nella valutazione dei fatti, ritenendo applicabile al canone RAI la deroga di cui all’art. 86 paragrafo 2 ma omettendo
di prendere in considerazione che:
– l’emittente concessionaria assolve il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale in assenza di definizione con
leggi regionali e specifici contratti di servizio dei compiti che l’emittente è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete
di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale;
– attesa la mancata definizione degli obblighi di pubblico servizio non può essere operato il controllo relativo all’effettiva
destinazione delle risorse in ambito locale esclusivamente ad attività riconducibili a tale servizio pubblico;
– l’emittente concessionaria non è stata incaricata con un atto ufficiale [de]llo svolgimento di specifici obblighi di pubblico
servizio, ma solo autorizzata genericamente allo svolgimento di un servizio pubblico regionale;
3) in generale, se l’art. 86 (…) CE osti ad una normativa nazionale che sui mercati locali attribuisca alle singole regioni la
competenza legislativa ad individuare ulteriori compiti di pubblico servizio regionale sovvenzionati con risorse statali prevedendo
l’esclusiva attribuzione di tali ulteriori compiti a RAI (…) con esclusione di ogni procedura di gara pubblica».
I –
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
14
Occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata, la procedura istituita dall’art. 234 CE costituisce uno
strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi interpretativi
del diritto comunitario ad essi necessari ai fini della soluzione della controversia che sono chiamati a decidere (v. ordinanza
9 agosto 1994, causa C‑378/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3999, punto 10; sentenza 5 febbraio 2004, causa C‑380/01, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1389, punto 20, e ordinanza 23 maggio 2007, causa C‑438/06, Greser, punto 5).
15
Nella cornice di tale cooperazione, spetta al giudice nazionale investito della controversia, che è il solo ad avere cognizione
diretta dei fatti all’origine di quest’ultima e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda sentenza, valutare, alla
luce delle peculiarità della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del giudizio che è chiamato a
formulare, sia la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte. Di conseguenza, una volta che le questioni proposte
vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (sentenze 6 dicembre
2001, causa C‑472/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9687, punto 13; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21, nonché ordinanza Greser,
cit., punto 6).
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Tuttavia, la necessità di giungere a un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile al giudice nazionale impone
che quest’ultimo definisca il contesto in fatto e in diritto in cui si inseriscono le questioni da esso proposte o che, quanto
meno, spieghi le ipotesi in fatto su cui si basano dette questioni (sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C‑320/90 a
C‑322/90, Telemarsicabruzzo e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑393, punto 6; 7 settembre 2006, causa C‑470/04, N, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7409, punto
69, nonché ordinanza 6 ottobre 2006, causa C‑436/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 9).
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Inoltre, è importante che il giudice nazionale indichi le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione
e sulla validità di determinate disposizioni del diritto comunitario e a giudicare necessario rivolgere talune questioni pregiudiziali
alla Corte. Pertanto, quest’ultima ha giudicato indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni
sui motivi della scelta delle disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione, o se siano valide, e sul nesso che
esso pone fra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia (v. ordinanze 7 aprile 1995, causa
C‑167/94, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1023, punto 9; 28 giugno 2000, causa C‑116/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4979, punto
16, e 16 novembre 2007, causa C‑12/07, Autostrada dei Fiori e AISCAT, punto 17).
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Occorre sottolineare che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire
risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare
osservazioni conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare sulla salvaguardia
di tale facoltà, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, solo le decisioni di rinvio sono comunicate alle
parti interessate (v. sentenza 1° aprile 1982, cause riunite 141/81-143/81, Holdijk e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1299, punto 6, e citate
ordinanze [OSCURATO:PERSONA], punto 14, nonché Autostrada dei Fiori e AISCAT, punto 18). Occorre aggiungere che il dovere di precisione,
riguardo segnatamente al contesto in fatto e in diritto della causa principale, è particolarmente cogente nell’ambito della
concorrenza, contrassegnato da circostanze in fatto e in diritto complesse (v., in tal senso, sentenze 23 novembre 2006, causa
C‑238/05, ASNEF‑EQUIFAX e Administración del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11125, punto 23, e 11 gennaio 2007, causa C‑208/05, ITC,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑181, punto 52).
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Nel caso di specie, è giocoforza constatare che la decisione di rinvio non soddisfa i detti requisiti.
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In primo luogo, il giudice del rinvio non definisce in modo sufficiente il quadro fattuale in cui si inscrive la domanda di
pronuncia pregiudiziale e non illustra in modo sufficiente la normativa nazionale rilevante, limitandosi a fare riferimento
alle norme dell’ordinamento nazionale illustrate nei punti 3-5 della presente ordinanza.
21
In secondo luogo, il detto giudice non precisa né le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione e sulla
validità delle disposizioni comunitarie richiamate, né il nesso che esso pone fra tali disposizioni e la normativa nazionale
menzionata nella controversia ad esso sottoposta. In particolare, esso non spiega assolutamente le ragioni per cui l’interpretazione
degli artt. 86 CE e 87 CE nonché un parere della Corte sulla compatibilità della decisione 20 aprile 2005 gli appaiano necessari
ai fini della soluzione della causa principale.
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In effetti, in base alle sole informazioni fornite alla Corte, non risulta che l’interpretazione o la valutazione della validità
delle disposizioni comunitarie di cui trattasi possano essere necessarie al giudice del rinvio per risolvere la controversia
di cui è investito.
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Alla luce di ciò, occorre dichiarare che, in applicazione degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura,
la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Genova, con decisione 16 giugno 2007, è manifestamente
irricevibile.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.