CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39581/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4970-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2324/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 27/06/2019; Ar) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2007 ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente annullando la suddetta cartella per mancata notifica dell'avviso bonario quale atto presupposto e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate affermando che l'emissione da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente del c.d. avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo delle imposte dovute costituisce un adempimento obbligatorio per l'Amministrazione in considerazione del fatto che, rispettando tale procedura, per un verso il contribuente è messo in grado di presentare la documentazione ed esprimere le motivazioni per contrastare o correggere l'operato dell'Ufficio e per un altro verso, e conseguentemente, è così salvato il suo diritto di difesa che in caso contrario subirebbe un'ingiusta compressione: nel caso di specie l'Ufficio finanziario non ha provato l'avvenuta comunicazione al ricorrente dell'esito della liquidazione operata sulla dichiarazione rendendolo edotto circa l'an ed il quantum degli importi riportati in cartella da cui discende l'illegittimità della cartella impugnata. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 04970 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, nell'ipotesi, come quella di specie, di controllo automatizzato, l'invio dell'avviso bonario non è obbligatorio trattandosi di cartella emessa per somme dovute per omesso o tardivo versamento d'imposta. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. .36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n. 33344 del 2019); l'art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto Ric. 2020 n. 04970 sez. MT - ud. 21-10-2021 -3- risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass. n. 18405 del 2021); l'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge (Cass. n. 17972 del 2019); in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (Cass. n. 14949 del 2018); la notifica della cartella di pagamento relativa al credito erariale per il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico non deve essere preceduta dal cd. avviso bonario, necessario, ai sensi degli artt. 6 e 7 della I. Ric. 2020 n. 04970 sez. MT - ud. 21-10-2021 -4- Atf n. 212 del 2000, soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del contribuente, ove sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa, mentre l'obbligo di pagamento di detto canone deriva dalla mera detenzione di un apparecchio idoneo alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva (Cass. n. 11501 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'emissione da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente del c.d. avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo delle imposte dovute costituisce un adempimento obbligatorio per l'Amministrazione in considerazione del fatto che, rispettando tale procedura, per un verso il contribuente è messo in grado di presentare la documentazione ed esprimere le motivazioni per contrastare o correggere l'operato dell'Ufficio e per un altro verso, e conseguentemente, è così salvato il suo diritto di difesa che in caso contrario subirebbe un'ingiusta compressione e evidenziando che nel caso di specie l'Ufficio finanziario non ha provato l'avvenuta comunicazione al ricorrente dell'esito della liquidazione operata sulla dichiarazione rendendolo edotto circa l'an ed il quantum degli importi riportati in cartella da cui discende l'illegittimità della cartella impugnata - non ha considerato che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, e nella specie la ricorrente Agenzia delle entrate evidenzia proprio trattarsi di cartella emessa per somme dovute per omesso o Ric. 2020 n. 04970 sez. MT - ud. 21-10-2021 -5- tardivo versamento d'imposta, circostanza quest'ultima che quindi dovrà essere chiarita e accertata nel giudizio di rinvio. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio d