Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:515
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0163_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 giugno 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Kosakowo / Commissione
(causa C‑163/22 P) (
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)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso a favore dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-Kosakowo – Decisione che dichiara la misura di aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Individuazione del vantaggio economico e determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare – Principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, della tutela giurisdizionale effettiva, di buona amministrazione e di leale cooperazione – Diritti procedurali dei ricorrenti»
1.
Impugnazione – Controricorso dell’interveniente – Motivo con cui si contestano conclusioni della sentenza impugnata che non sono oggetto di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 169, § 1, e 178, § 1)
(v. punti 27‑30)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Conferimenti nel capitale di una società che gestisce un aeroporto diretti a finanziare il progetto di riconversione dello stesso – Società beneficiaria di detti conferimenti che non è proprietaria del terreno e dell’infrastruttura aeroportuale – Irrilevanza
(art. 107, par. 1, TFUE)
(v. punti 45‑59)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo da recuperare – Obbligo della Commissione di fissare un importo effettivamente corrispondente al reale vantaggio dell’aiuto – Portata
(Art. 108 TFUE)
(v. punto 61)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale
[Art. 256, § 1, TFUE; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punto 77)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Sindacato della Corte sulla qualificazione giuridica data ai fatti della controversia – Ammissibilità
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 79, 80, 99)
6.
Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato – Decisione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Adozione di una nuova decisione che dichiara l’aiuto di Stato in parte compatibile con il mercato interno – Ammissibilità – Violazione del principio del legittimo affidamento – Assenza
(Art. 108 TFUE)
(v. punti 83‑93)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji sono condannate a farsi carico, oltre delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica di Polonia si farà carico delle proprie spese.
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GU C 191 del 10.5.2022
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