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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:515
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0163_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Kosakowo / Commissione (causa C‑163/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso a favore dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-Kosakowo – Decisione che dichiara la misura di aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Individuazione del vantaggio economico e determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare – Principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, della tutela giurisdizionale effettiva, di buona amministrazione e di leale cooperazione – Diritti procedurali dei ricorrenti»

1. Impugnazione – Controricorso dell’interveniente – Motivo con cui si contestano conclusioni della sentenza impugnata che non sono oggetto di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 169, § 1, e 178, § 1) (v. punti 27‑30)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Conferimenti nel capitale di una società che gestisce un aeroporto diretti a finanziare il progetto di riconversione dello stesso – Società beneficiaria di detti conferimenti che non è proprietaria del terreno e dell’infrastruttura aeroportuale – Irrilevanza (art. 107, par. 1, TFUE) (v. punti 45‑59)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo da recuperare – Obbligo della Commissione di fissare un importo effettivamente corrispondente al reale vantaggio dell’aiuto – Portata (Art. 108 TFUE) (v. punto 61)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 77)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Sindacato della Corte sulla qualificazione giuridica data ai fatti della controversia – Ammissibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 79, 80, 99)

6. Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato – Decisione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Adozione di una nuova decisione che dichiara l’aiuto di Stato in parte compatibile con il mercato interno – Ammissibilità – Violazione del principio del legittimo affidamento – Assenza (Art. 108 TFUE) (v. punti 83‑93) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji sono condannate a farsi carico, oltre delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica di Polonia si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 191 del 10.5.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0163_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Kosakowo / Commissione (causa C‑163/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso a favore dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-Kosakowo – Decisione che dichiara la misura di aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Individuazione del vantaggio economico e determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare – Principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, della tutela giurisdizionale effettiva, di buona amministrazione e di leale cooperazione – Diritti procedurali dei ricorrenti» 1. Impugnazione – Controricorso dell’interveniente – Motivo con cui si contestano conclusioni della sentenza impugnata che non sono oggetto di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 169, § 1, e 178, § 1) (v. punti 27‑30) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Conferimenti nel capitale di una società che gestisce un aeroporto diretti a finanziare il progetto di riconversione dello stesso – Società beneficiaria di detti conferimenti che non è proprietaria del terreno e dell’infrastruttura aeroportuale – Irrilevanza (art. 107, par. 1, TFUE) (v. punti 45‑59) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo da recuperare – Obbligo della Commissione di fissare un importo effettivamente corrispondente al reale vantaggio dell’aiuto – Portata (Art. 108 TFUE) (v. punto 61) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 77) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Sindacato della Corte sulla qualificazione giuridica data ai fatti della controversia – Ammissibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 79, 80, 99) 6. Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato – Decisione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Adozione di una nuova decisione che dichiara l’aiuto di Stato in parte compatibile con il mercato interno – Ammissibilità – Violazione del principio del legittimo affidamento – Assenza (Art. 108 TFUE) (v. punti 83‑93) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji sono condannate a farsi carico, oltre delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica di Polonia si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 191 del 10.5.2022 .
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