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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 23121/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27035/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 414/2019, depositata i l 14 marzo 201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia r.g. n. 27035/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Amico spiegò opposizione ad una cartella esattoriale causalmente ascritta ad omesso pagamento di spese di giustizia, adducendo (tra l’altro) il difetto di motivazione dell’atto.

L’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la decisione in epigrafe indicata, ha accolto la domanda, ritenendo che la cartella in esame, benché recante il riferimento alla sentenza da cui originava l’obbligo di pagamento delle spese di giustizia, non fosse dotata del «contenuto minimo necessario e sufficiente» per consentire al destinatario di essa l’esatta individuazione della pretesa azionata dall’ente impositore.

2. Ricorrono per cassazione uno actu l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Ministero della Giustizia e la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Alcuna attività processuale ha svolto in questo grado di giudizio [OSCURATO:PERSONA]Amico. [OSCURATO:PERSONA]

1. È superfluo dare conto dell’unico mezzo di gravame articolato , in considerazione dell’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica dello stesso.

Dalla documentazione prodotta da parte impugnante si inferisce come la notifica dell’atto introduttivo, tentata a mezzo del servizio postale con atto indirizzato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore costituito e domiciliatario nel precedente grado di giudizio di [OSCURATO:PERSONA]Amico, non è andata a buon fineper non essersi mai perfezionata.

Ed invero, il piego raccomandato di spedizione dell’atto è stato restituito, puramente e semplicemente, al mittente, sulla base della mera constatazione di irreperibilità del destinatario effettuata ad opera dell’agente notificatore, senza cioè che l’atto abbia fatto ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario, in uno dei modi prefigurati dall’ordinamento nell’eventualità di mancato reperimento dello stesso, sicché, anche sulla scorta dei princìpi di diritto enunciati da Cass., Sez.

U, 20/07/2016, n. 14916, la notifica de qua deve considerarsi omessa. r.g. n. 27035/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è noto che ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento, sicché l’esito negativo del tentativo di notifica (al pari del mancato completamento del procedimento secondo una delle modalità previste per la notifica postale e della mancata allegazione dell’avviso di ricevimento al fascicolo di parte) impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza possibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (in termini, cfr. Cass., 21/07/2021, n. 20778; Cass. 30/01/2002, n. 1264; Cass. 03/08/1999, n. 8403 ).

Nemmeno occorre indagare sulla concreta imputabilità dell’omessa notifica al notificante, non risultando che questi, appreso dell’esito negativo, abbia posto in essere alcuna attività diretta alla notificazione dell’atto introduttivo (sulla necessità di una tempestiva riattivazione dell’attività notificatoria per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, Cass., Sez.

U, 15/07/2016, n. 14594; Cass. 08/03/2017, n. 5974; Cass. 30/08/2017, n. 20527; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 28/03/2019, n. 8618; Cass. 21/08/2020, n. 17577).

2. Dichiarato inammissibile il ricorso per detta ragione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

3. Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228):il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, r.g. n. 27035/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass.14/03/2014, n. 5955).

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27035/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 414/2019, depositata i l 14 marzo 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia r.g. n. 27035/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Amico spiegò opposizione ad una cartella esattoriale causalmente ascritta ad omesso pagamento di spese di giustizia, adducendo (tra l’altro) il difetto di motivazione dell’atto. L’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la decisione in epigrafe indicata, ha accolto la domanda, ritenendo che la cartella in esame, benché recante il riferimento alla sentenza da cui originava l’obbligo di pagamento delle spese di giustizia, non fosse dotata del «contenuto minimo necessario e sufficiente» per consentire al destinatario di essa l’esatta individuazione della pretesa azionata dall’ente impositore. 2. Ricorrono per cassazione uno actu l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Ministero della Giustizia e la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Alcuna attività processuale ha svolto in questo grado di giudizio [OSCURATO:PERSONA]Amico. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dare conto dell’unico mezzo di gravame articolato , in considerazione dell’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica dello stesso. Dalla documentazione prodotta da parte impugnante si inferisce come la notifica dell’atto introduttivo, tentata a mezzo del servizio postale con atto indirizzato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore costituito e domiciliatario nel precedente grado di giudizio di [OSCURATO:PERSONA]Amico, non è andata a buon fineper non essersi mai perfezionata. Ed invero, il piego raccomandato di spedizione dell’atto è stato restituito, puramente e semplicemente, al mittente, sulla base della mera constatazione di irreperibilità del destinatario effettuata ad opera dell’agente notificatore, senza cioè che l’atto abbia fatto ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario, in uno dei modi prefigurati dall’ordinamento nell’eventualità di mancato reperimento dello stesso, sicché, anche sulla scorta dei princìpi di diritto enunciati da Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916, la notifica de qua deve considerarsi omessa. r.g. n. 27035/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è noto che ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento, sicché l’esito negativo del tentativo di notifica (al pari del mancato completamento del procedimento secondo una delle modalità previste per la notifica postale e della mancata allegazione dell’avviso di ricevimento al fascicolo di parte) impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza possibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (in termini, cfr. Cass., 21/07/2021, n. 20778; Cass. 30/01/2002, n. 1264; Cass. 03/08/1999, n. 8403 ). Nemmeno occorre indagare sulla concreta imputabilità dell’omessa notifica al notificante, non risultando che questi, appreso dell’esito negativo, abbia posto in essere alcuna attività diretta alla notificazione dell’atto introduttivo (sulla necessità di una tempestiva riattivazione dell’attività notificatoria per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, Cass., Sez. U, 15/07/2016, n. 14594; Cass. 08/03/2017, n. 5974; Cass. 30/08/2017, n. 20527; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 28/03/2019, n. 8618; Cass. 21/08/2020, n. 17577). 2. Dichiarato inammissibile il ricorso per detta ragione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. 3. Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228):il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, r.g. n. 27035/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass.14/03/2014, n. 5955). P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso. Così
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