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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14124/2026

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t srl e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA del Tribunale di Terni n. 844/2023 del 6dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato il 13 settembre 2022 il Comune di Terni haproposto appello contro la sentenza n. 148/22 del Giudice di Pace diTerni, con la quale erano stati rigettati i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento di 33 verbali elevatinei loro confronti per violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. n. 285del 1992 (Codice della Strada).Il Tribunale di Terni, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.844/2023, ha rigettato l’appello.Il Comune di Terni ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun motivo.Gli intimati non hanno svolto difese.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art.380 bis c.p.c. del 15 novembre 2024, la parte ricorrente ha presentatoistanza di decisione in adunanza.Parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo il Comune di Terni lamenta la violazione ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 3, comma 2, legge 24novembre 1981 e 7 d.lgs. n. 285 del 1992, 5 c.p. e 1, comma 2, leggen. 241 del 1990 in quanto il Tribunale di Terni avrebbe errato arespingere il suo gravame contro i verbali annullati in prime cureNumero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026perché la segnaletica sarebbe stata fuorviante all’ingresso delle areeriservate.Ciò perché il giudice di appello non avrebbe considerato chel’ingresso di veicoli in aree riservate aveva per presupposto un titoloamministrativo e avrebbe escluso ogni valenza delle normeregolamentari in materia, in particolare del regolamento comunaleistitutivo della zona a traffico limitato.Ad avviso di parte ricorrente, la categoria di persone abilitata arichiedere la tipologia di permesso in esame (il tipo M) avrebbe avutoun onere di conoscenza della norma violata particolarmente stringente.La censura è manifestamente infondata.Innanzitutto, nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste,avendo il giudice del merito affrontato tutte le questioni oggetto delcontendere.Quanto agli ulteriori profili, si osserva che, in materia di sanzioniamministrative, è sufficiente l’accertamento della violazione, posto cheil principio previsto dalla legge n. 689 del 1981, all’art. 3, secondo ilquale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta lacoscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosao colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietatoa carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria laconcreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sulquale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senzacolpa (Cass. Sez. 6-2, n. 11777 del 18/06/2020; Sez. 2, n. 6625 del09/03/2020; Sez. 2, n. 720 del 15/01/2018; Sez. 2, n. 13610 del11/06/2007).

In aggiunta, l’esimente della buona fede, applicabileanche all’illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilitàNumero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materiadi contravvenzioni) solo qualora sussistano elementi positivi (ovverocircostanze concrete, di tempo o di luogo), idonei ad ingenerarenell'autore della violazione il convincimento della liceità della suacondotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile perconformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possaessergli mosso (Cass. Sez. 2, n. 11977 del 19/06/2020; Sez. 2, n.33441 del 17/12/2019; Sez. 2, n. 20219 del 31/07/2018; Sez. 6-2, n.19759 del 2/10/2015; Sez.

L, n. 16320 del 12/07/2010; Sez. 5, n.23019 del 30/10/2009).Inoltre, la Suprema Corte (Cass., Sez. 6-2, n. 7715 del09/03/2022) ha chiarito che, in materia di accertamento di violazionidelle norme del codice della strada, quando il ricorrente contestil’inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di undeterminato comportamento o impositiva di un divieto, la provacontraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnaledi preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispeciesanzionata; mentre, qualora l’opponente deduca la non adeguatezzadella segnaletica, la relativa prova incombe a lui.Nella specie, il giudice del merito si è attenuto agli esposti principi.Infatti, ha preso atto che gli opponenti avevano prodottodocumentazione fotografica relativa alla cartellonistica appostaall’ingresso dei varchi oggetto di causa, dalla quale si evinceva ilcarattere ingannevole della segnaletica laddove, nell’indicare leeccezioni al divieto, non faceva alcun riferimento alla necessità diautorizzazioni per l’attività di carico e scarico per la quale eraconsentito l’ingresso nelle fasce orarie dalle 4:00 alle 11:00 e dalle15:00 alle 18:00, diversamente da quanto avveniva per altri casi diNumero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026eccezione menzionati nel medesimo cartello, come quello relativo aiveicoli al servizio di persone disabili.In tema di illecito amministrativo, l’errore di diritto, quale causa diesclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di normeamministrative (in analogia a quanto previsto dall’art. 5 c.p.), viene inrilievo soltanto a fronte dell’inevitabilità dell’ignoranza del precettoviolato, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell’obbligo diconoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alle suequalità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sullarelativa interpretazione, nonché, nel caso di infrazioni al codice dellastrada, tenendo conto della segnaletica, la cui presenza è volta arendere edotti di divieti e prescrizioni gli utenti della strada (Cass.,Sez. 6-2, n. 18471 del 01/09/2014).Peraltro, il ruolo del regolamento comunale non è stato sminuitodal Tribunale di Terni, ma, più semplicemente, il giudice ha dato rilievoalle risultanze della segnaletica, in quanto oggettivamente in contrastocon il detto regolamento e idonee a indurre in errore anche un soggettoabilitato a ottenere il permesso di tipo M.Si tratta di un accertamento di fatto che, in questa sede, non ècontestabile in quanto tale (Cass. Sez. 2, n. 12110 del 17/05/2018).2) Il ricorso è rigettato.Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite, non avendo gliintimati svolto difese.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380bis c.p.c. comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.,Numero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026come testualmente previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma,c.p.c.Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27dicembre 2023, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c.codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione delPresidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lasciapresumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condannaal pagamento di una somma equitativamente determinata a favoredella controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore sommadi denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 5.000,00 (art.96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usa la locuzione‹‹altresì››)”.Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esamenon si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stantela complessiva condivisione del ragionamento complessivo espressodalla PDA.Nella specie, si ritiene di quantificare l’importo dovuto in baseall’art. 96, comma 4, c.p.c., in € 500,00, mentre nulla deve esserestabilito ai sensi del precedente comma 3, in ragione della condottadifensiva degli intimati.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte,- rigetta il ricorso;- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, della somma di € 500,00;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II SezioneCivile, il 24 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t srl e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA del Tribunale di Terni n. 844/2023 del 6dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato il 13 settembre 2022 il Comune di Terni haproposto appello contro la sentenza n. 148/22 del Giudice di Pace diTerni, con la quale erano stati rigettati i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento di 33 verbali elevatinei loro confronti per violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. n. 285del 1992 (Codice della Strada).Il Tribunale di Terni, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.844/2023, ha rigettato l’appello.Il Comune di Terni ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun motivo.Gli intimati non hanno svolto difese.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art.380 bis c.p.c. del 15 novembre 2024, la parte ricorrente ha presentatoistanza di decisione in adunanza.Parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo il Comune di Terni lamenta la violazione ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 3, comma 2, legge 24novembre 1981 e 7 d.lgs. n. 285 del 1992, 5 c.p. e 1, comma 2, leggen. 241 del 1990 in quanto il Tribunale di Terni avrebbe errato arespingere il suo gravame contro i verbali annullati in prime cureNumero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026perché la segnaletica sarebbe stata fuorviante all’ingresso delle areeriservate.Ciò perché il giudice di appello non avrebbe considerato chel’ingresso di veicoli in aree riservate aveva per presupposto un titoloamministrativo e avrebbe escluso ogni valenza delle normeregolamentari in materia, in particolare del regolamento comunaleistitutivo della zona a traffico limitato.Ad avviso di parte ricorrente, la categoria di persone abilitata arichiedere la tipologia di permesso in esame (il tipo M) avrebbe avutoun onere di conoscenza della norma violata particolarmente stringente.La censura è manifestamente infondata.Innanzitutto, nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste,avendo il giudice del merito affrontato tutte le questioni oggetto delcontendere.Quanto agli ulteriori profili, si osserva che, in materia di sanzioniamministrative, è sufficiente l’accertamento della violazione, posto cheil principio previsto dalla legge n. 689 del 1981, all’art. 3, secondo ilquale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta lacoscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosao colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietatoa carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria laconcreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sulquale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senzacolpa (Cass. Sez. 6-2, n. 11777 del 18/06/2020; Sez. 2, n. 6625 del09/03/2020; Sez. 2, n. 720 del 15/01/2018; Sez. 2, n. 13610 del11/06/2007). In aggiunta, l’esimente della buona fede, applicabileanche all’illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilitàNumero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materiadi contravvenzioni) solo qualora sussistano elementi positivi (ovverocircostanze concrete, di tempo o di luogo), idonei ad ingenerarenell'autore della violazione il convincimento della liceità della suacondotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile perconformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possaessergli mosso (Cass. Sez. 2, n. 11977 del 19/06/2020; Sez. 2, n.33441 del 17/12/2019; Sez. 2, n. 20219 del 31/07/2018; Sez. 6-2, n.19759 del 2/10/2015; Sez. L, n. 16320 del 12/07/2010; Sez. 5, n.23019 del 30/10/2009).Inoltre, la Suprema Corte (Cass., Sez. 6-2, n. 7715 del09/03/2022) ha chiarito che, in materia di accertamento di violazionidelle norme del codice della strada, quando il ricorrente contestil’inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di undeterminato comportamento o impositiva di un divieto, la provacontraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnaledi preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispeciesanzionata; mentre, qualora l’opponente deduca la non adeguatezzadella segnaletica, la relativa prova incombe a lui.Nella specie, il giudice del merito si è attenuto agli esposti principi.Infatti, ha preso atto che gli opponenti avevano prodottodocumentazione fotografica relativa alla cartellonistica appostaall’ingresso dei varchi oggetto di causa, dalla quale si evinceva ilcarattere ingannevole della segnaletica laddove, nell’indicare leeccezioni al divieto, non faceva alcun riferimento alla necessità diautorizzazioni per l’attività di carico e scarico per la quale eraconsentito l’ingresso nelle fasce orarie dalle 4:00 alle 11:00 e dalle15:00 alle 18:00, diversamente da quanto avveniva per altri casi diNumero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026eccezione menzionati nel medesimo cartello, come quello relativo aiveicoli al servizio di persone disabili.In tema di illecito amministrativo, l’errore di diritto, quale causa diesclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di normeamministrative (in analogia a quanto previsto dall’art. 5 c.p.), viene inrilievo soltanto a fronte dell’inevitabilità dell’ignoranza del precettoviolato, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell’obbligo diconoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alle suequalità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sullarelativa interpretazione, nonché, nel caso di infrazioni al codice dellastrada, tenendo conto della segnaletica, la cui presenza è volta arendere edotti di divieti e prescrizioni gli utenti della strada (Cass.,Sez. 6-2, n. 18471 del 01/09/2014).Peraltro, il ruolo del regolamento comunale non è stato sminuitodal Tribunale di Terni, ma, più semplicemente, il giudice ha dato rilievoalle risultanze della segnaletica, in quanto oggettivamente in contrastocon il detto regolamento e idonee a indurre in errore anche un soggettoabilitato a ottenere il permesso di tipo M.Si tratta di un accertamento di fatto che, in questa sede, non ècontestabile in quanto tale (Cass. Sez. 2, n. 12110 del 17/05/2018).2) Il ricorso è rigettato.Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite, non avendo gliintimati svolto difese.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380bis c.p.c. comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.,Numero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026come testualmente previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma,c.p.c.Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27dicembre 2023, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c.codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione delPresidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lasciapresumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condannaal pagamento di una somma equitativamente determinata a favoredella controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore sommadi denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 5.000,00 (art.96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usa la locuzione‹‹altresì››)”.Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esamenon si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stantela complessiva condivisione del ragionamento complessivo espressodalla PDA.Nella specie, si ritiene di quantificare l’importo dovuto in baseall’art. 96, comma 4, c.p.c., in € 500,00, mentre nulla deve esserestabilito ai sensi del precedente comma 3, in ragione della condottadifensiva degli intimati.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 12375/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 14124/2026Data pubblicazione 14/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte,- rigetta il ricorso;- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, della somma di € 500,00;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II SezioneCivile, il 24 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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