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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 05420/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5420/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 121/2026* * UP 28/01/2026* * * 38223/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello Sezione Minorenni di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo l annullamento senza rinvio della sentenza di condanna pronunciata per il capob con conseguentemente eliminazione della relativa pena e il rigetto nel resto del ricorsolette la memoria trasmessa in data 22/1/2026 e le contestuali conclusioni del difensore delricorrente avv. * * che ha chiesto l integrale accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli Sezione per i Minorenni inparziale riforma della pronuncia emessa in data 21 gennaio 2025 dal Giudice dell udienzapreliminare del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha concesso le circostanza attenuantigeneriche prevalenti unitamente alla diminuente della minore età sulla contestataaggravante con conseguente rideterminazione della pena confermando nel resto lacondanna dell odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 628 e 581 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato a mezzo del propriodifensore formulando tre motivi di impugnazione che qui si riassumono nei termini di cuiall art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell art. 581 cod. pen. poiché tale imputazione derivante dallariqualificazione operata già in primo grado della contestazione ex artt. 582 585 cod. pen.non poteva trovare autonoma applicazione restando la condotta di violenza assorbita nellafattispecie di rapina.2.2. * illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delleoffensività personale e patrimoniale dell azione delittuosa.2.3. * illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazionedella rapina impropria in furto in abitazione apparendo del tutto inattendibili le dichiarazionidella persona offesa in relazione alla violenza subita.3.

Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza relativa all affermazione diresponsabilità per il capo B ed è inammissibile nel resto.2.

La qualificazione del fatto come rapina impropria in primo luogo avuto riguardo allaaccertata realizzazione di una condotta di violenza contro la persona è corretta.Lo spintonamento della persona offesa per fronteggiarne la reazione costituisceindubbiamente condotta violenta e minacciosa rilevante ai sensi dell art. 628 secondocomma cod. pen. posto che è sufficiente l utilizzo di un pur ridotto coefficiente di forzaimpeditiva contro il soggetto passivo idonea a produrre coazione fisica assoluta o anchesolo relativa * 6 n. 46931 del 25/10/2022 * * 284021 01 * 2 n. 14901del 19/03/2015 D * * 263307 01 .* ricostruzione della vicenda deriva – con percorso argomentativo privo di vizilogico giuridici – non solo dalle reiterate ammissioni dell imputato che comunque non hanegato il contatto fisico seppure minimizzandolo ma soprattutto dalla narrazione dellapersona offesa la cui attendibilità rappresenta una questione di fatto che ha una propriachiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutatain sede di legittimità salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni cfr.* 6 n. 27322 del 14/04/2008 De * * 240524 01 .Il terzo motivo non è quindi consentito laddove sotto l abito del vizio di motivazione silimita in effetti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.3.

I giudici di appello hanno stigmatizzato il complessivo danno criminale arrecato allapersona offesa evidenziando soprattutto il valore tutt altro che irrilevante del bene sottratto un telefono cellulare e l avere agito all interno della comunità che ospitava l imputato e indanno di un operatrice.3.1.

Nel caso di specie l esclusione della tenuità di valore intrinseco del bene èfondamento di per sé sufficiente a fondare le conclusioni di insussistenza della circostanza dicui all art. 62 n. 4 cod. pen.La concessione dell attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presupponenecessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ossia di valore economicopressoché irrisorio avendo riguardo al valore in sé della cosa sottratta e agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato * 2 n. 5049del 22/12/2020 dep 2021 Di * * 280615 01 * 4 n. 6635 del 19/01/2017 ** 269241 01 .3.2.

L attenuante “pretoria” della lieve entità del fatto applicabile anche al delitto dirapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024 postula unavalutazione del fatto nel suo complesso sicché non è configurabile nel caso in cui la lievitàdifetti in rapporto all evento in sé considerato o in ordine alla natura alla specie ai mezzialle modalità e alle circostanze della condotta ovvero ancora in relazione all entità deldanno o del pericolo conseguente al reato avuto riguardo al valore dei beni sottratti * 2n. 47610 del 22/10/2024 L. * 287350 01 .* dunque i giudici di appello hanno escluso la sussistenza di taleelemento di mitigazione stigmatizzando la gravità della condotta e in particolare il contestoumano e ambientale in cui fu posta in essere e l importo non trascurabile della refurtiva.Il fatto che la rapina sia stata contestata e ritenuta aggravata in considerazione delpeculiarissimo locus commissi delicti rende comunque il fatto connotato da un disvaloretale da essere incompatibile con l ipotesi introdotta con la suddetta sentenza additivasussistendo ontologica incompatibilità con una valutazione di minima offensività cfr. * 2n. 39976 del 12/11/2025 * * non mass. .3.3. * i profili di censura articolati nel secondo motivo risultano dunquemanifestamente infondati.4.

Il primo motivo è invece fondato.4.1.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte invero la violenza checumulativamente o alternativamente con la minaccia costituisce il nucleo essenziale deldelitto di rapina è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesionepersonale eccedendo la soglia delle percosse funzionali alla realizzazione dell azionepredatoria il delitto di cui all art. 581 cod. pen. non può dunque concorrere con quello exart. 628 cod. pen. poiché l intero fatto tipico del primo costituisce elemento costitutivo delsecondo secondo la regola generale chiaramente esplicitata dall art. 84 primo comma cod.pen. * 2 n. 14376 del 06/02/2025 * * 287822 01 * 2 n. 37048 del15/09/2022 * * 283789 01 .4.2.

La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente inquesta sede alla luce dell esplicita formulazione dell art. 620 lett. l cod. proc. pen.Il trattamento sanzionatorio relativo al delitto di cui all art. 581 cod. pen. difatti è statopuntualmente indicato dal Tribunale nel corrispondente aumento di pena a titolo dicontinuazione per un mese di reclusione senza nessuna modifica della pena pecuniaria allordo della diminuente del rito.[OSCURATO:PERSONA] pertanto mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sianecessaria nessuna ulteriore valutazione di merito ridetermina conseguentemente la penafinale per il solo residuo delitto di rapina contestato al capo A mediante espunzionedell addendo riferito al reato per cui è intervenuta la pronuncia di annullamento come indispositivo.5.

Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente aldelitto di percosse e per l effetto la pena deve essere rideterminata nei termini sopraindicati.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto nulla aggiungendo alleriflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5420/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 121/2026* * UP 28/01/2026* * * 38223/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello Sezione Minorenni di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo l annullamento senza rinvio della sentenza di condanna pronunciata per il capob con conseguentemente eliminazione della relativa pena e il rigetto nel resto del ricorsolette la memoria trasmessa in data 22/1/2026 e le contestuali conclusioni del difensore delricorrente avv. * * che ha chiesto l integrale accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli Sezione per i Minorenni inparziale riforma della pronuncia emessa in data 21 gennaio 2025 dal Giudice dell udienzapreliminare del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha concesso le circostanza attenuantigeneriche prevalenti unitamente alla diminuente della minore età sulla contestataaggravante con conseguente rideterminazione della pena confermando nel resto lacondanna dell odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 628 e 581 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato a mezzo del propriodifensore formulando tre motivi di impugnazione che qui si riassumono nei termini di cuiall art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell art. 581 cod. pen. poiché tale imputazione derivante dallariqualificazione operata già in primo grado della contestazione ex artt. 582 585 cod. pen.non poteva trovare autonoma applicazione restando la condotta di violenza assorbita nellafattispecie di rapina.2.2. * illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delleoffensività personale e patrimoniale dell azione delittuosa.2.3. * illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazionedella rapina impropria in furto in abitazione apparendo del tutto inattendibili le dichiarazionidella persona offesa in relazione alla violenza subita.3.

Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza relativa all affermazione diresponsabilità per il capo B ed è inammissibile nel resto.2.

La qualificazione del fatto come rapina impropria in primo luogo avuto riguardo allaaccertata realizzazione di una condotta di violenza contro la persona è corretta.Lo spintonamento della persona offesa per fronteggiarne la reazione costituisceindubbiamente condotta violenta e minacciosa rilevante ai sensi dell art. 628 secondocomma cod. pen. posto che è sufficiente l utilizzo di un pur ridotto coefficiente di forzaimpeditiva contro il soggetto passivo idonea a produrre coazione fisica assoluta o anchesolo relativa * 6 n. 46931 del 25/10/2022 * * 284021 01 * 2 n. 14901del 19/03/2015 D * * 263307 01 .* ricostruzione della vicenda deriva – con percorso argomentativo privo di vizilogico giuridici – non solo dalle reiterate ammissioni dell imputato che comunque non hanegato il contatto fisico seppure minimizzandolo ma soprattutto dalla narrazione dellapersona offesa la cui attendibilità rappresenta una questione di fatto che ha una propriachiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutatain sede di legittimità salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni cfr.* 6 n. 27322 del 14/04/2008 De * * 240524 01 .Il terzo motivo non è quindi consentito laddove sotto l abito del vizio di motivazione silimita in effetti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.3.

I giudici di appello hanno stigmatizzato il complessivo danno criminale arrecato allapersona offesa evidenziando soprattutto il valore tutt altro che irrilevante del bene sottratto un telefono cellulare e l avere agito all interno della comunità che ospitava l imputato e indanno di un operatrice.3.1.

Nel caso di specie l esclusione della tenuità di valore intrinseco del bene èfondamento di per sé sufficiente a fondare le conclusioni di insussistenza della circostanza dicui all art. 62 n. 4 cod. pen.La concessione dell attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presupponenecessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ossia di valore economicopressoché irrisorio avendo riguardo al valore in sé della cosa sottratta e agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato * 2 n. 5049del 22/12/2020 dep 2021 Di * * 280615 01 * 4 n. 6635 del 19/01/2017 ** 269241 01 .3.2.

L attenuante “pretoria” della lieve entità del fatto applicabile anche al delitto dirapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024 postula unavalutazione del fatto nel suo complesso sicché non è configurabile nel caso in cui la lievitàdifetti in rapporto all evento in sé considerato o in ordine alla natura alla specie ai mezzialle modalità e alle circostanze della condotta ovvero ancora in relazione all entità deldanno o del pericolo conseguente al reato avuto riguardo al valore dei beni sottratti * 2n. 47610 del 22/10/2024 L. * 287350 01 .* dunque i giudici di appello hanno escluso la sussistenza di taleelemento di mitigazione stigmatizzando la gravità della condotta e in particolare il contestoumano e ambientale in cui fu posta in essere e l importo non trascurabile della refurtiva.Il fatto che la rapina sia stata contestata e ritenuta aggravata in considerazione delpeculiarissimo locus commissi delicti rende comunque il fatto connotato da un disvaloretale da essere incompatibile con l ipotesi introdotta con la suddetta sentenza additivasussistendo ontologica incompatibilità con una valutazione di minima offensività cfr. * 2n. 39976 del 12/11/2025 * * non mass. .3.3. * i profili di censura articolati nel secondo motivo risultano dunquemanifestamente infondati.4.

Il primo motivo è invece fondato.4.1.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte invero la violenza checumulativamente o alternativamente con la minaccia costituisce il nucleo essenziale deldelitto di rapina è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesionepersonale eccedendo la soglia delle percosse funzionali alla realizzazione dell azionepredatoria il delitto di cui all art. 581 cod. pen. non può dunque concorrere con quello exart. 628 cod. pen. poiché l intero fatto tipico del primo costituisce elemento costitutivo delsecondo secondo la regola generale chiaramente esplicitata dall art. 84 primo comma cod.pen. * 2 n. 14376 del 06/02/2025 * * 287822 01 * 2 n. 37048 del15/09/2022 * * 283789 01 .4.2.

La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente inquesta sede alla luce dell esplicita formulazione dell art. 620 lett. l cod. proc. pen.Il trattamento sanzionatorio relativo al delitto di cui all art. 581 cod. pen. difatti è statopuntualmente indicato dal Tribunale nel corrispondente aumento di pena a titolo dicontinuazione per un mese di reclusione senza nessuna modifica della pena pecuniaria allordo della diminuente del rito.[OSCURATO:PERSONA] pertanto mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sianecessaria nessuna ulteriore valutazione di merito ridetermina conseguentemente la penafinale per il solo residuo delitto di rapina contestato al capo A mediante espunzionedell addendo riferito al reato per cui è intervenuta la pronuncia di annullamento come indispositivo.5.

Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente aldelitto di percosse e per l effetto la pena deve essere rideterminata nei termini sopraindicati.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto nulla aggiungendo alleriflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa. *Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cuiall art. 581 c.p. contestato al capo b e per l effetto elimina la relativa pena di mesi 1 direclusione ridotta per il rito e ridetermina il complessivo trattamento sanzionatorio neiconfronti dell imputato in anni 2 mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 00 di multa.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cuiall art. 581 c.p. contestato al capo b e per l effetto elimina la relativa pena di mesi 1 direclusione ridotta per il rito e ridetermina il complessivo trattamento sanzionatorio neiconfronti dell imputato in anni 2 mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 00 di multa.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5420/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 121/2026* * UP 28/01/2026* * * 38223/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello Sezione Minorenni di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo l annullamento senza rinvio della sentenza di condanna pronunciata per il capob con conseguentemente eliminazione della relativa pena e il rigetto nel resto del ricorsolette la memoria trasmessa in data 22/1/2026 e le contestuali conclusioni del difensore delricorrente avv. * * che ha chiesto l integrale accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli Sezione per i Minorenni inparziale riforma della pronuncia emessa in data 21 gennaio 2025 dal Giudice dell udienzapreliminare del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha concesso le circostanza attenuantigeneriche prevalenti unitamente alla diminuente della minore età sulla contestataaggravante con conseguente rideterminazione della pena confermando nel resto lacondanna dell odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 628 e 581 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato a mezzo del propriodifensore formulando tre motivi di impugnazione che qui si riassumono nei termini di cuiall art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell art. 581 cod. pen. poiché tale imputazione derivante dallariqualificazione operata già in primo grado della contestazione ex artt. 582 585 cod. pen.non poteva trovare autonoma applicazione restando la condotta di violenza assorbita nellafattispecie di rapina.2.2. * illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delleoffensività personale e patrimoniale dell azione delittuosa.2.3. * illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazionedella rapina impropria in furto in abitazione apparendo del tutto inattendibili le dichiarazionidella persona offesa in relazione alla violenza subita.3. Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza relativa all affermazione diresponsabilità per il capo B ed è inammissibile nel resto.2. La qualificazione del fatto come rapina impropria in primo luogo avuto riguardo allaaccertata realizzazione di una condotta di violenza contro la persona è corretta.Lo spintonamento della persona offesa per fronteggiarne la reazione costituisceindubbiamente condotta violenta e minacciosa rilevante ai sensi dell art. 628 secondocomma cod. pen. posto che è sufficiente l utilizzo di un pur ridotto coefficiente di forzaimpeditiva contro il soggetto passivo idonea a produrre coazione fisica assoluta o anchesolo relativa * 6 n. 46931 del 25/10/2022 * * 284021 01 * 2 n. 14901del 19/03/2015 D * * 263307 01 .* ricostruzione della vicenda deriva – con percorso argomentativo privo di vizilogico giuridici – non solo dalle reiterate ammissioni dell imputato che comunque non hanegato il contatto fisico seppure minimizzandolo ma soprattutto dalla narrazione dellapersona offesa la cui attendibilità rappresenta una questione di fatto che ha una propriachiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutatain sede di legittimità salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni cfr.* 6 n. 27322 del 14/04/2008 De * * 240524 01 .Il terzo motivo non è quindi consentito laddove sotto l abito del vizio di motivazione silimita in effetti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.3. I giudici di appello hanno stigmatizzato il complessivo danno criminale arrecato allapersona offesa evidenziando soprattutto il valore tutt altro che irrilevante del bene sottratto un telefono cellulare e l avere agito all interno della comunità che ospitava l imputato e indanno di un operatrice.3.1. Nel caso di specie l esclusione della tenuità di valore intrinseco del bene èfondamento di per sé sufficiente a fondare le conclusioni di insussistenza della circostanza dicui all art. 62 n. 4 cod. pen.La concessione dell attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presupponenecessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ossia di valore economicopressoché irrisorio avendo riguardo al valore in sé della cosa sottratta e agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato * 2 n. 5049del 22/12/2020 dep 2021 Di * * 280615 01 * 4 n. 6635 del 19/01/2017 ** 269241 01 .3.2. L attenuante “pretoria” della lieve entità del fatto applicabile anche al delitto dirapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024 postula unavalutazione del fatto nel suo complesso sicché non è configurabile nel caso in cui la lievitàdifetti in rapporto all evento in sé considerato o in ordine alla natura alla specie ai mezzialle modalità e alle circostanze della condotta ovvero ancora in relazione all entità deldanno o del pericolo conseguente al reato avuto riguardo al valore dei beni sottratti * 2n. 47610 del 22/10/2024 L. * 287350 01 .* dunque i giudici di appello hanno escluso la sussistenza di taleelemento di mitigazione stigmatizzando la gravità della condotta e in particolare il contestoumano e ambientale in cui fu posta in essere e l importo non trascurabile della refurtiva.Il fatto che la rapina sia stata contestata e ritenuta aggravata in considerazione delpeculiarissimo locus commissi delicti rende comunque il fatto connotato da un disvaloretale da essere incompatibile con l ipotesi introdotta con la suddetta sentenza additivasussistendo ontologica incompatibilità con una valutazione di minima offensività cfr. * 2n. 39976 del 12/11/2025 * * non mass. .3.3. * i profili di censura articolati nel secondo motivo risultano dunquemanifestamente infondati.4. Il primo motivo è invece fondato.4.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte invero la violenza checumulativamente o alternativamente con la minaccia costituisce il nucleo essenziale deldelitto di rapina è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesionepersonale eccedendo la soglia delle percosse funzionali alla realizzazione dell azionepredatoria il delitto di cui all art. 581 cod. pen. non può dunque concorrere con quello exart. 628 cod. pen. poiché l intero fatto tipico del primo costituisce elemento costitutivo delsecondo secondo la regola generale chiaramente esplicitata dall art. 84 primo comma cod.pen. * 2 n. 14376 del 06/02/2025 * * 287822 01 * 2 n. 37048 del15/09/2022 * * 283789 01 .4.2. La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente inquesta sede alla luce dell esplicita formulazione dell art. 620 lett. l cod. proc. pen.Il trattamento sanzionatorio relativo al delitto di cui all art. 581 cod. pen. difatti è statopuntualmente indicato dal Tribunale nel corrispondente aumento di pena a titolo dicontinuazione per un mese di reclusione senza nessuna modifica della pena pecuniaria allordo della diminuente del rito.[OSCURATO:PERSONA] pertanto mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sianecessaria nessuna ulteriore valutazione di merito ridetermina conseguentemente la penafinale per il solo residuo delitto di rapina contestato al capo A mediante espunzionedell addendo riferito al reato per cui è intervenuta la pronuncia di annullamento come indispositivo.5. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente aldelitto di percosse e per l effetto la pena deve essere rideterminata nei termini sopraindicati.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto nulla aggiungendo alleriflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5420/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 121/2026* * UP 28/01/2026* * * 38223/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello Sezione Minorenni di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo l annullamento senza rinvio della sentenza di condanna pronunciata per il capob con conseguentemente eliminazione della relativa pena e il rigetto nel resto del ricorsolette la memoria trasmessa in data 22/1/2026 e le contestuali conclusioni del difensore delricorrente avv. * * che ha chiesto l integrale accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli Sezione per i Minorenni inparziale riforma della pronuncia emessa in data 21 gennaio 2025 dal Giudice dell udienzapreliminare del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha concesso le circostanza attenuantigeneriche prevalenti unitamente alla diminuente della minore età sulla contestataaggravante con conseguente rideterminazione della pena confermando nel resto lacondanna dell odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 628 e 581 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato a mezzo del propriodifensore formulando tre motivi di impugnazione che qui si riassumono nei termini di cuiall art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell art. 581 cod. pen. poiché tale imputazione derivante dallariqualificazione operata già in primo grado della contestazione ex artt. 582 585 cod. pen.non poteva trovare autonoma applicazione restando la condotta di violenza assorbita nellafattispecie di rapina.2.2. * illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delleoffensività personale e patrimoniale dell azione delittuosa.2.3. * illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazionedella rapina impropria in furto in abitazione apparendo del tutto inattendibili le dichiarazionidella persona offesa in relazione alla violenza subita.3. Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza relativa all affermazione diresponsabilità per il capo B ed è inammissibile nel resto.2. La qualificazione del fatto come rapina impropria in primo luogo avuto riguardo allaaccertata realizzazione di una condotta di violenza contro la persona è corretta.Lo spintonamento della persona offesa per fronteggiarne la reazione costituisceindubbiamente condotta violenta e minacciosa rilevante ai sensi dell art. 628 secondocomma cod. pen. posto che è sufficiente l utilizzo di un pur ridotto coefficiente di forzaimpeditiva contro il soggetto passivo idonea a produrre coazione fisica assoluta o anchesolo relativa * 6 n. 46931 del 25/10/2022 * * 284021 01 * 2 n. 14901del 19/03/2015 D * * 263307 01 .* ricostruzione della vicenda deriva – con percorso argomentativo privo di vizilogico giuridici – non solo dalle reiterate ammissioni dell imputato che comunque non hanegato il contatto fisico seppure minimizzandolo ma soprattutto dalla narrazione dellapersona offesa la cui attendibilità rappresenta una questione di fatto che ha una propriachiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutatain sede di legittimità salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni cfr.* 6 n. 27322 del 14/04/2008 De * * 240524 01 .Il terzo motivo non è quindi consentito laddove sotto l abito del vizio di motivazione silimita in effetti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.3. I giudici di appello hanno stigmatizzato il complessivo danno criminale arrecato allapersona offesa evidenziando soprattutto il valore tutt altro che irrilevante del bene sottratto un telefono cellulare e l avere agito all interno della comunità che ospitava l imputato e indanno di un operatrice.3.1. Nel caso di specie l esclusione della tenuità di valore intrinseco del bene èfondamento di per sé sufficiente a fondare le conclusioni di insussistenza della circostanza dicui all art. 62 n. 4 cod. pen.La concessione dell attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presupponenecessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ossia di valore economicopressoché irrisorio avendo riguardo al valore in sé della cosa sottratta e agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato * 2 n. 5049del 22/12/2020 dep 2021 Di * * 280615 01 * 4 n. 6635 del 19/01/2017 ** 269241 01 .3.2. L attenuante “pretoria” della lieve entità del fatto applicabile anche al delitto dirapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024 postula unavalutazione del fatto nel suo complesso sicché non è configurabile nel caso in cui la lievitàdifetti in rapporto all evento in sé considerato o in ordine alla natura alla specie ai mezzialle modalità e alle circostanze della condotta ovvero ancora in relazione all entità deldanno o del pericolo conseguente al reato avuto riguardo al valore dei beni sottratti * 2n. 47610 del 22/10/2024 L. * 287350 01 .* dunque i giudici di appello hanno escluso la sussistenza di taleelemento di mitigazione stigmatizzando la gravità della condotta e in particolare il contestoumano e ambientale in cui fu posta in essere e l importo non trascurabile della refurtiva.Il fatto che la rapina sia stata contestata e ritenuta aggravata in considerazione delpeculiarissimo locus commissi delicti rende comunque il fatto connotato da un disvaloretale da essere incompatibile con l ipotesi introdotta con la suddetta sentenza additivasussistendo ontologica incompatibilità con una valutazione di minima offensività cfr. * 2n. 39976 del 12/11/2025 * * non mass. .3.3. * i profili di censura articolati nel secondo motivo risultano dunquemanifestamente infondati.4. Il primo motivo è invece fondato.4.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte invero la violenza checumulativamente o alternativamente con la minaccia costituisce il nucleo essenziale deldelitto di rapina è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesionepersonale eccedendo la soglia delle percosse funzionali alla realizzazione dell azionepredatoria il delitto di cui all art. 581 cod. pen. non può dunque concorrere con quello exart. 628 cod. pen. poiché l intero fatto tipico del primo costituisce elemento costitutivo delsecondo secondo la regola generale chiaramente esplicitata dall art. 84 primo comma cod.pen. * 2 n. 14376 del 06/02/2025 * * 287822 01 * 2 n. 37048 del15/09/2022 * * 283789 01 .4.2. La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente inquesta sede alla luce dell esplicita formulazione dell art. 620 lett. l cod. proc. pen.Il trattamento sanzionatorio relativo al delitto di cui all art. 581 cod. pen. difatti è statopuntualmente indicato dal Tribunale nel corrispondente aumento di pena a titolo dicontinuazione per un mese di reclusione senza nessuna modifica della pena pecuniaria allordo della diminuente del rito.[OSCURATO:PERSONA] pertanto mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sianecessaria nessuna ulteriore valutazione di merito ridetermina conseguentemente la penafinale per il solo residuo delitto di rapina contestato al capo A mediante espunzionedell addendo riferito al reato per cui è intervenuta la pronuncia di annullamento come indispositivo.5. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente aldelitto di percosse e per l effetto la pena deve essere rideterminata nei termini sopraindicati.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto nulla aggiungendo alleriflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa. *Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cuiall art. 581 c.p. contestato al capo b e per l effetto elimina la relativa pena di mesi 1 direclusione ridotta per il rito e ridetermina il complessivo trattamento sanzionatorio neiconfronti dell imputato in anni 2 mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 00 di multa.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cuiall art. 581 c.p. contestato al capo b e per l effetto elimina la relativa pena di mesi 1 direclusione ridotta per il rito e ridetermina il complessivo trattamento sanzionatorio neiconfronti dell imputato in anni 2 mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 00 di multa.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 05420/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris