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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47528/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1965 avverso l'ordinanza resa il 7 Marzo 2022 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, collegio per il riesame delle misure coercitive, accogliendo l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 21 gennaio 2022, con cui veniva applicata nei confronti della predetta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nella veste di soggetto indagata di avere partecipato ad un sodalizio criminale dedito alla commissione di più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita, facendosi attribuire consapevolmente la fittizia carica di amministratore e socio unico nonché liquidatore di alcune società a responsabilità limitata.

Il tribunale ha osservato che non emerge alcuna prova della condivisione da parte dell'indagata della finalità di agevolazione della commissione dei reati avuta di mira dai soci occulti e dai reali amministratori della società e che la relazione di coniugio con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], che gestiva di fatto le predette società, non è elemento sufficiente a dimostrare la sua consapevolezza di coprire attività illecite, poiché la Pugliese non aveva alcun potere di ingerenza nella gestione delle società da lei solo formalmente amministrate. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero deducendo: 2.1violazione di legge quanto alla compatibilità tra dolo eventuale dolo specifico e alla responsabilità dell'amministratore di diritto dei criteri elaborati al riguardo dalla giurisprudenza in tema di violazioni tributarie, per ricettazione e di riciclaggio, pur in presenza di gestori di fatto, poiché il tribunale ha omesso di considerare che all'odierna indagata non si contestano i reati fine dell'associazione, ma il reato di riciclaggio che ha come presupposto l'intestazione fittizia e i reati tributari, nelle loro diverse forme commessi dai reali gestori delle società.

Il legale rappresentante di una società resta sempre destinatario degli obblighi di legge, anche se è un mero prestanome di altri soggetti, e la Pugliese non poteva ignorare alcuni segnali di rischio dell'attività illecita posta in essere dalla famiglia Giordano e dal di lei marito, mentre con il suo comportamento ha assunto e accettato il rischio di contribuire ad attività illecite. 2.2 omessa motivazione e travisamento della prova quanto all'elemento del rinvenimento della documentazione contabile in possesso del Giordano poiché il tribunale non ha considerato che gli amministratori di diritto hanno comunque posto in essere delle attività per permettere la gestione delle società da parte degli amministratori di fatto punto nel caso specifico Pompea pugliese assumeva la carica di amministratore unico di ben quattro società a lei formalmente intestate ma di fatto gestite dal marito e alle dette società pervenivano bonifici e venivano effettuati trasferimenti di denaro per somme molto ingenti. 3.Con nota pervenuta il 19 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso nell'interesse dell'indagata la pugliese Pompea in quanto il tribunale della libertà di Bari con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione da parte del pubblico ministero ha revocato la misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve osservarsi che la dichiarazione di rinunzia al ricorso presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] devi ritenersi inconducente e priva di effetti in questo procedimento, instaurato in forza del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con cui è stata disposta l'immediata rimessione in libertà della indagata.

2. Il ricorso del pubblico ministero è infondato e non può trovare accoglimento.

Come osservato dal Procuratore generale la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto, seppur con le debite differenze nelle varie tipologie di reati economici e tributari, che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo ponga in essere condotte illecite, consapevolezza che, tuttavia, non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore, essendo necessari "segnali di allarme" dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento.

La stessa giurisprudenza ha precisato che, allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale.(Sez. 5n. 7332 del 07/01/2015 Ud. (dep. 18/02/2015 ) Rv. 262767 ).

E tuttavia questi principi trovano applicazione nell'ipotesi di violazione dei doveri propri dell'amministratore e cioè la vigilanza in ordine ai criteri di gestione e di economicità dell'impresa e sul regolare assolvimento degli obblighi di contabilità.

Tali obblighi giuridici permettono l'applicazione della clausola di cui all'articolo 40 capoverso codice penale, ma non consentono l'estensione di responsabilità dell'amministratore di diritto anche a tutti gli altri reati consumati all'interno di compagini sociali o mediante le stesse ,proprio per l'assenza di un obbligo giuridico ricavabile da uno specifico riferimento normativo in tal senso.

In sostanza le considerazioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità e riferite ad ipotesi di reati tributari, per i quali incombe sull'amministratore di diritto l'onere della regolare tenuta delle scritture e del pagamento delle imposte, non possono essere automaticamente estese alla posizione dell'amministratore di diritto a fronte di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio compiute dei gestori di fatto delle società .

La responsabilità a titolo di concorso dell'amministratore di diritto non può derivare esclusivamente dalla assunzione della carica, poiché le condotte di sostituzione dei proventi illeciti punite dalla fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio costituiscono un quid pluris rispetto alle semplici attività di evasione fiscale e richiedono la prova sotto il profilo soggettivo di un concorso, quantomeno morale, da parte dell'amministratore di diritto e cioè la coscienza e volontà che la società verrà utilizzata anche per il compimento di tali attività, non bastando una generica consapevolezza della destinazione della struttura ad attività di elusione fiscale.

Nel caso in esame questa dimostrazione sembra mancare poiché gli indici di rischio che vengono evidenziati dal ricorrente si riferiscono ad attività connesse alla costituzione della società e alla gestione ordinaria e non offrono alcuna dimostrazione della consapevolezza da parte dell'indagata, nella sua veste di amministratore di diritto, della peculiare finalità illecita delle società da lei rappresentate.

Il ricorso in effetti si dilunga in un'analisi dei precedenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dell'amministratore di diritto per condotte poste in essere dai gestori di fatto senza evidenziare i rapporti concreti sussistenti al momento della consumazione dei fatti tra l'indagata e i gestori di fatto delle società, da cui desumere la consapevolezza della stessa in ordine alle specifiche attività delittuose realizzate.

Anche il rapporto di coniugio con uno dei principali esponenti dell'associazione a delinquere non sembra di per sé sufficiente a dimostrare la consapevolezza da parte della indagata di contribuire con il proprio ruolo alla realizzazione dei delitti di riciclaggio posti in essere dall'associazione.

Alla stregua di queste considerazioni, si impone il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma 19 ottobre 2022 il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1965 avverso l'ordinanza resa il 7 Marzo 2022 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, collegio per il riesame delle misure coercitive, accogliendo l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 21 gennaio 2022, con cui veniva applicata nei confronti della predetta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nella veste di soggetto indagata di avere partecipato ad un sodalizio criminale dedito alla commissione di più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita, facendosi attribuire consapevolmente la fittizia carica di amministratore e socio unico nonché liquidatore di alcune società a responsabilità limitata. Il tribunale ha osservato che non emerge alcuna prova della condivisione da parte dell'indagata della finalità di agevolazione della commissione dei reati avuta di mira dai soci occulti e dai reali amministratori della società e che la relazione di coniugio con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], che gestiva di fatto le predette società, non è elemento sufficiente a dimostrare la sua consapevolezza di coprire attività illecite, poiché la Pugliese non aveva alcun potere di ingerenza nella gestione delle società da lei solo formalmente amministrate. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero deducendo: 2.1violazione di legge quanto alla compatibilità tra dolo eventuale dolo specifico e alla responsabilità dell'amministratore di diritto dei criteri elaborati al riguardo dalla giurisprudenza in tema di violazioni tributarie, per ricettazione e di riciclaggio, pur in presenza di gestori di fatto, poiché il tribunale ha omesso di considerare che all'odierna indagata non si contestano i reati fine dell'associazione, ma il reato di riciclaggio che ha come presupposto l'intestazione fittizia e i reati tributari, nelle loro diverse forme commessi dai reali gestori delle società. Il legale rappresentante di una società resta sempre destinatario degli obblighi di legge, anche se è un mero prestanome di altri soggetti, e la Pugliese non poteva ignorare alcuni segnali di rischio dell'attività illecita posta in essere dalla famiglia Giordano e dal di lei marito, mentre con il suo comportamento ha assunto e accettato il rischio di contribuire ad attività illecite. 2.2 omessa motivazione e travisamento della prova quanto all'elemento del rinvenimento della documentazione contabile in possesso del Giordano poiché il tribunale non ha considerato che gli amministratori di diritto hanno comunque posto in essere delle attività per permettere la gestione delle società da parte degli amministratori di fatto punto nel caso specifico Pompea pugliese assumeva la carica di amministratore unico di ben quattro società a lei formalmente intestate ma di fatto gestite dal marito e alle dette società pervenivano bonifici e venivano effettuati trasferimenti di denaro per somme molto ingenti. 3.Con nota pervenuta il 19 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso nell'interesse dell'indagata la pugliese Pompea in quanto il tribunale della libertà di Bari con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione da parte del pubblico ministero ha revocato la misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve osservarsi che la dichiarazione di rinunzia al ricorso presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] devi ritenersi inconducente e priva di effetti in questo procedimento, instaurato in forza del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con cui è stata disposta l'immediata rimessione in libertà della indagata. 2. Il ricorso del pubblico ministero è infondato e non può trovare accoglimento. Come osservato dal Procuratore generale la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto, seppur con le debite differenze nelle varie tipologie di reati economici e tributari, che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo ponga in essere condotte illecite, consapevolezza che, tuttavia, non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore, essendo necessari "segnali di allarme" dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento. La stessa giurisprudenza ha precisato che, allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale.(Sez. 5n. 7332 del 07/01/2015 Ud. (dep. 18/02/2015 ) Rv. 262767 ). E tuttavia questi principi trovano applicazione nell'ipotesi di violazione dei doveri propri dell'amministratore e cioè la vigilanza in ordine ai criteri di gestione e di economicità dell'impresa e sul regolare assolvimento degli obblighi di contabilità. Tali obblighi giuridici permettono l'applicazione della clausola di cui all'articolo 40 capoverso codice penale, ma non consentono l'estensione di responsabilità dell'amministratore di diritto anche a tutti gli altri reati consumati all'interno di compagini sociali o mediante le stesse ,proprio per l'assenza di un obbligo giuridico ricavabile da uno specifico riferimento normativo in tal senso. In sostanza le considerazioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità e riferite ad ipotesi di reati tributari, per i quali incombe sull'amministratore di diritto l'onere della regolare tenuta delle scritture e del pagamento delle imposte, non possono essere automaticamente estese alla posizione dell'amministratore di diritto a fronte di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio compiute dei gestori di fatto delle società . La responsabilità a titolo di concorso dell'amministratore di diritto non può derivare esclusivamente dalla assunzione della carica, poiché le condotte di sostituzione dei proventi illeciti punite dalla fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio costituiscono un quid pluris rispetto alle semplici attività di evasione fiscale e richiedono la prova sotto il profilo soggettivo di un concorso, quantomeno morale, da parte dell'amministratore di diritto e cioè la coscienza e volontà che la società verrà utilizzata anche per il compimento di tali attività, non bastando una generica consapevolezza della destinazione della struttura ad attività di elusione fiscale. Nel caso in esame questa dimostrazione sembra mancare poiché gli indici di rischio che vengono evidenziati dal ricorrente si riferiscono ad attività connesse alla costituzione della società e alla gestione ordinaria e non offrono alcuna dimostrazione della consapevolezza da parte dell'indagata, nella sua veste di amministratore di diritto, della peculiare finalità illecita delle società da lei rappresentate. Il ricorso in effetti si dilunga in un'analisi dei precedenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dell'amministratore di diritto per condotte poste in essere dai gestori di fatto senza evidenziare i rapporti concreti sussistenti al momento della consumazione dei fatti tra l'indagata e i gestori di fatto delle società, da cui desumere la consapevolezza della stessa in ordine alle specifiche attività delittuose realizzate. Anche il rapporto di coniugio con uno dei principali esponenti dell'associazione a delinquere non sembra di per sé sufficiente a dimostrare la consapevolezza da parte della indagata di contribuire con il proprio ruolo alla realizzazione dei delitti di riciclaggio posti in essere dall'associazione. Alla stregua di queste considerazioni, si impone il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma 19 ottobre 2022 il consigliere est
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