CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 1985
Cassazione n. 23304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/02/1985 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; considerato che il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto meramente riproduttivo di doglianze avanzate in sede di gravame e logicamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da aporie logiche; che in particolare i Giudici di merito hanno correttamente evidenziato come il contestato delitto fosse integrato sotto i profili materiale e psicologico e come l'intervenuto matrimonio con una cittadina italiana, legittimante richiesta di ricongiungimento famigliare e rilascio di un permesso di soggiorno, presupponeva una richiesta di reingresso ma non già un reingresso autonomo (e quindi illecito) avvenuto senza autorizzazione alcuna; che l'invocata tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. fosse preclusa dalla abitualità del comportamento posto in essere dall'imputato, gravato da ben 4 condanne per reati della medesima indole. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso