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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 46042/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 26/01/2021 n. 2001/2018 della Corte di appello di Catanzaro, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di disporsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Cosenza in data 05/03/2018 ed appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in ordine al reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. perché estinto per prescrizione.

2. Avverso detta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, l'erronea applicazione della legge penale, nella specie gli artt. 157, 160, comma 3, 161, comma 2 e 648 cod. pen., in presenza di reato che verrà a prescriversi solo in data 9 gennaio 2022.

3. Il ricorso è fondato.

4. L'art. 157 cod. pen. prevede che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti"; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni dieci.

E tale termine, essendo il reato commesso in data anteriore e prossima al 9 gennaio 2012, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte territoriale: da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per il giudizio P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma il 12/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 26/01/2021 n. 2001/2018 della Corte di appello di Catanzaro, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di disporsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Cosenza in data 05/03/2018 ed appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in ordine al reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. perché estinto per prescrizione. 2. Avverso detta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, l'erronea applicazione della legge penale, nella specie gli artt. 157, 160, comma 3, 161, comma 2 e 648 cod. pen., in presenza di reato che verrà a prescriversi solo in data 9 gennaio 2022. 3. Il ricorso è fondato. 4. L'art. 157 cod. pen. prevede che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti"; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni dieci. E tale termine, essendo il reato commesso in data anteriore e prossima al 9 gennaio 2012, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte territoriale: da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per il giudizio P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 12/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSIT
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