CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 06433/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 27997/23 Rilevato che con sentenza in data 22 maggio 2023 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 26 aprile 2021 del Tribunale di Macerata che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente ha eccepito la violazione di legge, sostenendo che la condotta di occultamento delle scritture contabili non poteva consistere in un mero comportamento omissivo di mancata tenuta o consegna delle scritture contabili, ma era necessario l'effettivo occultamento delle stesse con il dolo specifico di rendere impossibile la ricostruzione della contabilità, che, però, nel caso specifico la Guardia di Finanza aveva potuto effettuare; Considerato che la doglianza è nuova, perché nell'atto di appello il ricorrente aveva contestato la ricostruzione del volume d'affari e il mancato raggiungimento della prova sull'esatta quantificazione dell'evasione; Rilevato che i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato era stato evasore totale dal 2008 al 2013 e che, alla richiesta della Guardia di finanza, aveva esibito solo alcuni bollettari e fatture parzialmente compilate; Ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (tra le più recenti, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01); Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata sia immune da censure; Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P