CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13944/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE d'APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Messina, giudicando a seguito di rinvio disposto daquesta Corte con sentenza del 10/06/2025, che aveva parzialmente annullato – conriferimento all’attenuante di cui all’art. 219 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 - la decisione dellaCorte di appello di Messina del 05/02/2024, emessa a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Cutugno avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 16/05/2023, ha confermato taleultima decisione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione, nellaparte in cui la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza della circostanza attenuante ex art.219 legge fall., per non aver parametrato il valore dei beni restati fuori dalla massa creditoriasolo a quelli sottratti alla garanzia dei creditori e per non esser stata considerata l’assenza didanno alcuno.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite nelgiudizio di legittimità. La difesa invoca, infatti, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda e adeguatamentevagliati e disattesi in sede di merito, lamentando anche una inesistente contraddittorietà eillogicità dell’apparato argomentativo della decisione impugnata.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]