CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 luglio 2021 il Gup del Tribunale di Larino ha applicato a DiECesare Francesco la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. nonché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce l'apparenza della motivazione in punto di applicazione della revoca della patente di guida che fa riferimento solo alla "grave disattenzione nella conduzione del veicolo". 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che è' ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez.4, n. 18942 del 27.3.2019, Bruna, Rv. 275435). Nel caso che ci occupa, venendo in contestazione il reato di cui all'art. 589 bis comma 1 cod. pen., il giudice del patteggiamento ha applicato l'art. 222d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, norma che prevedeva sub d) che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice era tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente. Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 (dep. 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 co- 2, quarto periodo, del codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli arti-. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice pe-nale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen." La conclusione cui è pervenuta la Corte Costituzionale è nel senso che l'automatismo della risposta sanzionatoria prevista dall'art. 222 C.d.S.. in punto di revoca di patente, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, possa giustificarsi solo per le violazioni più gravi, cioè le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis che dell'art. 590 bis cod. pen. Solo in tali casi, per i giudici delle leggi, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Diversamente, per gli altri comportamenti, pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore, l'automatismo della sanzione amministrativa accessoria non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità e perciò deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice, di cui va data motivazione in sentenza. Ciò premesso, nel caso in esame il giudice ha applicato la sanzione più grave della revoca della patente di guida offrendo una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, pienamente aderente alla pronuncia del giudice delle leggi, nel fare riferimento alla "grave disattenzione manifestata dall'imputato nella conduzione del veicolo...che "non rende adeguata la meno grave sanzione della sospensione della patente". In conclusione il ricorso è infondato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento