CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 31623/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24790-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato 2021 che la rappresenta e difende; 4540 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1452/2015 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 11/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1452/2015 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA] che - A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, l'Agenzia delle Entrate accertava che la "Società di fatto [OSCURATO:PERSONA] e Gennaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ave commercializzato in Italia telefoni cellulari in regime di Iva intracomunitaria attraverso l'interposizione fittizia della "[OSCURATO:PERSONA] srl" con sede legale in Romania; riteneva quindi soggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture emesse da quest'ultima -società interposta- e recuperava in capo alla prima l'Iva sulle operazioni commerciali poste in essere attraverso la società estero vestita. - In particolare, e per quanto di interesse nella presente sede, l'Ufficio accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le maggiori imposte derivanti dalla sua qualità di socio della menzionata società di fatto. - Avverso l'atto impositivo proponeva ricorso il Torre, deducendo la sua estraneità ai fatti e sostenendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto in capo all'Ufficio. - Nel contraddittorio tra le parti, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che -gravata di appello da parte del contribuente, il quale ribadiva le censure già dedotte in primo grado- era riformata dalla CTR. - Per la cassazione della sopra menzionata sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso al quale resiste con controricorso il contribuente. Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 2) "Nullità della sentenza per carenza di motivazione. Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 d. Igs. 31.12.1992 n. 546 in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.". Premesso che la controversia ha per oggetto atto impositivo concernente reddito tassabile ai fini Irpef, Irap ed Iva a carico dei soci di società di fatto, tra i quali l'odierna parte intimata, osserva il collegio -in via preliminare- che una siffatta controversia comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261/2018; n. 24025/2018), con la conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, i quali sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). - Atteso che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, sul ricorso deve pronunciarsi il collegio rilevando che l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell'art. 14 d. Igs. 546/1992; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio. P. Q. M. Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, anche per le spese. Roma, 7 lug