CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI BARInel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11 ottobre 2019 il Tribunale di Foggia, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato dell'art. 9, comma 2, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, giusta decreto del Tribunale di Foggia dell'Il settembre 2014, violava gli obblighi inerenti a tale misura, fatto avvenuto il 28 novembre 2017. Con sentenza del 12 maggio 2023 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. In particolare, in motivazione la Corte d'appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura di prevenzione con decreto del Tribunale di Foggia del 5 maggio 2014, depositato l'11 settembre 2014, cui però era stata data esecuzione soltanto 1'11 luglio 2017, in quanto tra il 5 giugno 2012 ed il luglio 2017 [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto ininterrottamente a misura cautelare personale detentiva. Ciò posto in fatto, la Corte d'appello ha ritenuto in diritto che, prima di mettere in esecuzione il decreto applicativo della misura di prevenzione, occorresse rivalutare la pericolosità sociale del prevenuto, in quanto tra la data in cui era stata disposta la misura di prevenzione e quella in cui la stessa era stata eseguita erano intercorsi più di due anni. La Corte d'appello ha aggiunto che, pur essendo vero che la detenzione subita medio tempore era in esecuzione di una misura cautelare, ipotesi cui non era esplicitamente applicabile il principio di diritto enunciato da Corte Cost. 6 dicembre 2013, n. 291, sull'obbligo di rivalutazione della pericolosità in caso di detenzione prolungata intervenuta nelle more dell'esecuzione del decreto applicativo della misura di prevenzione, però, anche a tale caso andavkapplicato tale principio di diritto per effetto di una operazione di interpretazione analogica, consentita in quanto in bonam partem. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con unico motivo, in cui deduce violazione di legge, perché la Corte d'appello ha ritenuto di applicare alla ipotesi della misura di prevenzione sospesa per effetto di misura cautelare lo stesso principio di diritto stabilito da Corte Costituzionale n. 291 del 2013 per la diversa ipotesi della misura di prevenzione sospesa a seguito di detenzione per espiazione pena definitiva, nonostante che alla misura di prevenzione sospesa a seguito di titolo cautelare sia dedicata la norma esplicita dell'art. 14, comma 2-bis, d. 1gs. 159 del 2011, che dispone soltanto che l'esecuzione resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a misura cautelare; non vi è, quindi, spazio per interpretazioni analogiche laddove la legge ha espressamente disciplinato il rapporto tra misura cautelare e misura di prevenzione. Si tratta, inoltre, di ipotesi molto diverse tra loro, che non giustificherebbero in ogni caso l'utilizzo del ragionamento analogico, posto che nel caso di misura cautelare la valutazione di pericolosità del prevenuto è già effettuata dal giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per raccoglimento del ricorso. Nessuno è stato presente in udienza per la difesa dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La interferenza tra misura cautelare detentiva e misura di prevenzione a carico dello stesso soggetto è regolata esplicitamente dalla legge, che nell'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dalla I. 17 ottobre 2017, n. 161, per dare disciplina compiuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 2013, stabilisce che "l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione c:ontinua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi". La disciplina normativa che regola la interferenza tra misura cautelare detentiva e misura di prevenzione è molto diversa da quella che il legislatore ha dettato per la situazione di interferenza, invece, tra espiazione pena detentiva e misura di prevenzione a carico dello stesso soggetto, cui è dedicato il comma 2- ter della stessa norma che dispone che "l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione". Già prima della introduzione dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, peraltro, la giurisprudenza di legittimità si era pronunciata nel senso della diversità, ai fini dell'obbligo di rivalutazione della pericolosità della persona sottoposta ad una misura di prevenzione, tra la situazione della persona nei cui confronti è stata applicata misura cautelare detentiva rispetto alla situazione della persona che è sottoposta ad espiazione di pena definitiva, affermando che «la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'atto dell'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Tampieri, Rv. 270655; Sez. 2, n. 12915 del 05/03/2015, Rango, Rv. N. 262930). La disciplina introdotta esplicitamente dal legislatore è, pertanto, in linea con gli approdi cui era già giunta la giurisprudenza di legittimità nella interpretazione, ed applicazione, del principio di diritto dettato da Corte Cost. n. 291 del 2013. La diversità, ai fini dell'obbligo di rivalutazione della pericolosità, tra la situazione della persona nei cui confronti è stata applicata misura cautelare detentiva rispetto alla situazione della persona che è sottoposta ad espiazione di pena definitiva - che la pronuncia impugnata ha ritenuto, invece, di assimilare - è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza più recente di questa Corte. Nella pronuncia della Sez. 1, n. 2354 del 26/10/2023, dep. 2024, Antidormi, n.m., è stato affermato che "mentre la detenzione per espiazione di pena di chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale incrementa la possibilità, favorita dal trattamento rieducativo individualizzato, che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti di valori della convivenza civile, la sottoposizione a misura cautelare personale, sia essa detentiva o non detentiva, non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale emessa in sede di applicazione, ma si pone, in realtà, come indiretta conferma della valutazione stessa, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari riferibili anche alla personalità dell'indagato e al concreto rischio di commissione di gravi reati". Nella ancora più recete pronuncia della Sez. 1, n. 7857 del 09/01/2024, Aiuto, n.m., è stato aggiunto che l'assetto normativo disegnato dal legislatore debba essere interpretato nel senso di differenziare "la detenzione determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, dalla detenzione patita per espiazione di pena, quest'ultima soltanto, ove durata per il lasso minimo suindicato, comportando l'esigenza della verifica dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto". Quest'ultima pronuncia ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della diversità di trattamento tra la situazione della persona nei cui confronti è stata applicata misura cautelare detentiva rispetto alla situazione della persona che è sottoposta ad espiazione di pena definitiva che si ricava dal combinato disposto dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14. L'operazione interpretativa effettuata dalla sentenza impugnata, che, attraverso l'interpretazione analogica, ha applicato alla situazione disciplinata dal comma 2-bis dell'art. 14 la diversa norma dettata, per una situazione completamente diversa, dal successivo comma 2-ter dello stesso articolo, è stata, pertanto, effettuata in violazione di legge. Ne consegue che il ricorso è fondato e che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugna