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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32950/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa in data 11 luglio 2022 dal Tribunale di Sulmona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, essendo stato ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'articolo 95 del d.p.r. 115/2002.

Secondo i giudici di merito, è stato accertato che l'imputato, in data 8 gennaio 2018, aveva presentato al Tribunale di Sulmona un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, attestando falsamente di aver percepito nell'anno 2016 un reddito pari a zero e nell'anno 2017 un reddito di euro 8000, benché, dagli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle entrate, per l'anno 2016, risultasse un reddito di euro 16.669,53, superiore alla soglia di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.

La Corte distrettuale ha rilevato che, rispetto alla data di presentazione dell'istanza, depositata 1'8 gennaio 2018, il reddito di riferimento era da individuarsi in quello dell'anno 2016, non essendo ancora maturato il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017.

La Corte ha aggiunto che la successiva istanza di rettifica, depositata il 15 febbraio 2018, nel quale lo stesso richiedente aveva precisato che il reddito relativo all'anno 2016 ammontava ad euro 15.000, non valeva ad escludere il reato, dal momento che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio era già stato adottato.

Infine, ha precisato che l'ulteriore istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in data 11 agosto 2022, ed allegata all'atto di appello, sebbene relativa al medesimo procedimento, appariva irrilevante in quanto addirittura successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha censurato la decisione per vizio di travisamento, evidenziando che il documento allegato all'atto d'appello non rappresentava una nuova istanza, ma corrispondeva alla copia conforme dell'istanza di correzione depositata il 15 febbraio 2018; la data dell'Il agosto 2022, come attestato dal timbro apposto dal funzionario giudiziario del Tribunale di Sulmona, riguardava appunto il rilascio della copia conforme all'originale della istanza di correzione suindicata, nella quale era precisato che, nell'anno 2016, egli aveva percepito un reddito di euro 15.000, diversamente da quanto riportato nell'originaria istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 8 gennaio 2018; il documento serviva a dimostrare l'assoluta buona fede del richiedente. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza, per non aver considerato che, nel fascicolo per il dibattimento, risultava acquisita solo l'istanza in cui non risultava riportata l'entità del reddito relativo all'anno 2016; inoltre, in ogni caso, il reddito da tenere in considerazione ai fini della valutazione sui requisiti di ammissibilità al gratuito patrocinio era da individuarsi in quello relativo all'anno 2017 in quanto, all'epoca dei fatti, egli non era tenuto a presentare la dichiarazioni dei redditi, essendo lavoratore dipendente soggetto al CUD. 2.3 Con il terzo, ha dedotto ulteriore vizio di motivazione, non avendo la corte di merito constatato la evidente buona fede del richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio, ricavabile dalla rettifica, depositata a breve distanza dalla richiesta originaria, nella quale veniva indicato per l'anno 2016 il maggior reddito di euro 15.000; in proposito ha richiamato pronunce giurisprudenziali, al fine di dimostrare che il dolo generico richiesto dalla fattispecie in contestazione è da ritenersi escluso quando il falso sia derivato da una semplice leggerezza dell'agente. 2.4 II quarto motivo, rubricato violazione dell'articolo 131 bis del codice penale e vizio di motivazione, richiama una serie di decisioni di questa sezione sui criteri di individuazione del dolo generico che caratterizza la fattispecie in contestazione e ribadisce che l'istanza di correzione, più volte richiamata, sarebbe chiaramente significativa della mancanza di qualsivoglia intenzione di commettere illecito. 3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. All'esame dei motivi, va premesso che - secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte - la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, Sentenza n. 14022 de/ 12/01/2016 , Rv. 266617 - 01Sez. 1A, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3A, 14/2- 23/4/1994, n. 4700, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2A, 2/3-4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, Rv. 198487; Sez. 2, 13/11- 5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145; Sez. 6, 20/113/3/2003, n. 224079).

Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima, sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante.

In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.2.

Devono essere precedentemente esaminati i motivi secondo e terzo, afferenti a questioni che, in ordine logico, precedono il primo.

Dalla lettura congiunta delle conformi decisioni di merito emerge che, anche nella ipotesi in cui fosse stato accertato il deposito dell'istanza in cui era stato interlineato il reddito relativo all'anno 2016, il reato sarebbe risultato comunque integrato, atteso che, secondo la stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale, realizzano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez.

Un, Sentenza n. 6591 del 27/11/2008, e di recente, Sez. 4 - , Sentenza n. 8302 del 23/11/2021 Ud. (dep. 10/03/2022 ) Rv. 282716 - 01 ).

Dunque, il fatto di aver omesso l'indicazione del reddito relativo all'anno 2016 non vale ad escludere la rilevanza penale della condotta, dovendosi perciò ritenere corretta la doppia conforme pronuncia dei giudici di merito.

Nella sentenza impugnata è stato correttamente evidenziato, che, rispetto alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, depositata 1'8 gennaio 2018, l'anno 2016 era quello di riferimento per la individuazione del reddito risultante dalla dichiarazione rilevante ai fini dell'ammissione, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata Sez. 4 - , Sentenza n. 15694 del 17 gennaio 2020, Rv. 279239; Sez. 4 - , Sentenza n. 4358 del 9 gennaio 2024, Rv. 285707 - 01).

Rispetto alla indiscussa omissione, il fatto che la prima istanza presentasse l'espressa enunciazione del reddito pari a zero, ovvero che la relativa enunciazione fosse stata interlineata, appare inidonea a disarticolare la motivazione del Tribunale, confermata dalla Corte distrettuale.

Quanto alla dedotta buona fede che, ad avviso del ricorrente risulterebbe ricavabile dalla rettifica depositata il 14 febbraio 2024, le decisioni dei giudici di merito, hanno logicamente replicato che la rettifica è avvenuta dopo la consumazione del reato ed ha riguardato un dato non irrilevante ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Tale conclusione non è superata dalla prospettazione difensiva secondo cui il Marinilli, in quanto lavoratore dipendente, ritenendo di non essere tenuto alla dichiarazione dei redditi, avrebbe indicato il reddito dell'anno precedente.

Come chiarito da questa Sezione, l'errore del dichiarante in ordine alla nozione di reddito ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, non è configurabile come errore scusabile, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa neanche implicitamente richiamata (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv.. 263013, proprio in tema di falso nella (t2_ dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Sicché, qualora l'errore ricada sulla nozione di reddito ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato si versa in ipotesi di errore inescusabile.

E, d'altronde, non è affatto vero che i lavoratori dipendenti non siano tenuti alla dichiarazione dei redditi, essendo prevista per gli stessi la presentazione nelle forme del "modello 730". 2.1 Infondato è, conseguentemente, anche il primo motivo, risultando del tutto irrilevante il fatto che la successiva richiesta di copia conforme, rilasciata in data 11 agosto 2022, sia stata erroneamente interpretata come ulteriore istanza di ammissione al gratuito patrocinio, atteso che il contenuto del documento, acquisito in copia conforme, corrisponde alla rettifica già esaminata nelle decisioni dei giudici di merito; al riguardo, la doglianza concernete il travisamento della copia conforme dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, è formulata senza esplicitare quale ne sia la rilevanza. 2.2 Manifestamente infondato, per genericità, è l'ultimo motivo, Va rammentato che ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

L'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen.

Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art.581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce, di per sé, motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945); parimenti se sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Nel caso di specie, non risulta indicato in alcun modo sotto quale profilo sia stata violata la disciplina di cui all'art. 131 bis C.p.; causa di non punibilità che, peraltro, non risulta esser stata sollecitata nell'atto d'appello. 3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa in data 11 luglio 2022 dal Tribunale di Sulmona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, essendo stato ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'articolo 95 del d.p.r. 115/2002. Secondo i giudici di merito, è stato accertato che l'imputato, in data 8 gennaio 2018, aveva presentato al Tribunale di Sulmona un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, attestando falsamente di aver percepito nell'anno 2016 un reddito pari a zero e nell'anno 2017 un reddito di euro 8000, benché, dagli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle entrate, per l'anno 2016, risultasse un reddito di euro 16.669,53, superiore alla soglia di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato. La Corte distrettuale ha rilevato che, rispetto alla data di presentazione dell'istanza, depositata 1'8 gennaio 2018, il reddito di riferimento era da individuarsi in quello dell'anno 2016, non essendo ancora maturato il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017. La Corte ha aggiunto che la successiva istanza di rettifica, depositata il 15 febbraio 2018, nel quale lo stesso richiedente aveva precisato che il reddito relativo all'anno 2016 ammontava ad euro 15.000, non valeva ad escludere il reato, dal momento che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio era già stato adottato. Infine, ha precisato che l'ulteriore istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in data 11 agosto 2022, ed allegata all'atto di appello, sebbene relativa al medesimo procedimento, appariva irrilevante in quanto addirittura successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha censurato la decisione per vizio di travisamento, evidenziando che il documento allegato all'atto d'appello non rappresentava una nuova istanza, ma corrispondeva alla copia conforme dell'istanza di correzione depositata il 15 febbraio 2018; la data dell'Il agosto 2022, come attestato dal timbro apposto dal funzionario giudiziario del Tribunale di Sulmona, riguardava appunto il rilascio della copia conforme all'originale della istanza di correzione suindicata, nella quale era precisato che, nell'anno 2016, egli aveva percepito un reddito di euro 15.000, diversamente da quanto riportato nell'originaria istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 8 gennaio 2018; il documento serviva a dimostrare l'assoluta buona fede del richiedente. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza, per non aver considerato che, nel fascicolo per il dibattimento, risultava acquisita solo l'istanza in cui non risultava riportata l'entità del reddito relativo all'anno 2016; inoltre, in ogni caso, il reddito da tenere in considerazione ai fini della valutazione sui requisiti di ammissibilità al gratuito patrocinio era da individuarsi in quello relativo all'anno 2017 in quanto, all'epoca dei fatti, egli non era tenuto a presentare la dichiarazioni dei redditi, essendo lavoratore dipendente soggetto al CUD. 2.3 Con il terzo, ha dedotto ulteriore vizio di motivazione, non avendo la corte di merito constatato la evidente buona fede del richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio, ricavabile dalla rettifica, depositata a breve distanza dalla richiesta originaria, nella quale veniva indicato per l'anno 2016 il maggior reddito di euro 15.000; in proposito ha richiamato pronunce giurisprudenziali, al fine di dimostrare che il dolo generico richiesto dalla fattispecie in contestazione è da ritenersi escluso quando il falso sia derivato da una semplice leggerezza dell'agente. 2.4 II quarto motivo, rubricato violazione dell'articolo 131 bis del codice penale e vizio di motivazione, richiama una serie di decisioni di questa sezione sui criteri di individuazione del dolo generico che caratterizza la fattispecie in contestazione e ribadisce che l'istanza di correzione, più volte richiamata, sarebbe chiaramente significativa della mancanza di qualsivoglia intenzione di commettere illecito. 3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'esame dei motivi, va premesso che - secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte - la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, Sentenza n. 14022 de/ 12/01/2016 , Rv. 266617 - 01Sez. 1A, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3A, 14/2- 23/4/1994, n. 4700, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2A, 2/3-4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, Rv. 198487; Sez. 2, 13/11- 5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145; Sez. 6, 20/113/3/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima, sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.2. Devono essere precedentemente esaminati i motivi secondo e terzo, afferenti a questioni che, in ordine logico, precedono il primo. Dalla lettura congiunta delle conformi decisioni di merito emerge che, anche nella ipotesi in cui fosse stato accertato il deposito dell'istanza in cui era stato interlineato il reddito relativo all'anno 2016, il reato sarebbe risultato comunque integrato, atteso che, secondo la stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale, realizzano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. Un, Sentenza n. 6591 del 27/11/2008, e di recente, Sez. 4 - , Sentenza n. 8302 del 23/11/2021 Ud. (dep. 10/03/2022 ) Rv. 282716 - 01 ). Dunque, il fatto di aver omesso l'indicazione del reddito relativo all'anno 2016 non vale ad escludere la rilevanza penale della condotta, dovendosi perciò ritenere corretta la doppia conforme pronuncia dei giudici di merito. Nella sentenza impugnata è stato correttamente evidenziato, che, rispetto alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, depositata 1'8 gennaio 2018, l'anno 2016 era quello di riferimento per la individuazione del reddito risultante dalla dichiarazione rilevante ai fini dell'ammissione, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata Sez. 4 - , Sentenza n. 15694 del 17 gennaio 2020, Rv. 279239; Sez. 4 - , Sentenza n. 4358 del 9 gennaio 2024, Rv. 285707 - 01). Rispetto alla indiscussa omissione, il fatto che la prima istanza presentasse l'espressa enunciazione del reddito pari a zero, ovvero che la relativa enunciazione fosse stata interlineata, appare inidonea a disarticolare la motivazione del Tribunale, confermata dalla Corte distrettuale. Quanto alla dedotta buona fede che, ad avviso del ricorrente risulterebbe ricavabile dalla rettifica depositata il 14 febbraio 2024, le decisioni dei giudici di merito, hanno logicamente replicato che la rettifica è avvenuta dopo la consumazione del reato ed ha riguardato un dato non irrilevante ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio. Tale conclusione non è superata dalla prospettazione difensiva secondo cui il Marinilli, in quanto lavoratore dipendente, ritenendo di non essere tenuto alla dichiarazione dei redditi, avrebbe indicato il reddito dell'anno precedente. Come chiarito da questa Sezione, l'errore del dichiarante in ordine alla nozione di reddito ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, non è configurabile come errore scusabile, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa neanche implicitamente richiamata (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv.. 263013, proprio in tema di falso nella (t2_ dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Sicché, qualora l'errore ricada sulla nozione di reddito ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato si versa in ipotesi di errore inescusabile. E, d'altronde, non è affatto vero che i lavoratori dipendenti non siano tenuti alla dichiarazione dei redditi, essendo prevista per gli stessi la presentazione nelle forme del "modello 730". 2.1 Infondato è, conseguentemente, anche il primo motivo, risultando del tutto irrilevante il fatto che la successiva richiesta di copia conforme, rilasciata in data 11 agosto 2022, sia stata erroneamente interpretata come ulteriore istanza di ammissione al gratuito patrocinio, atteso che il contenuto del documento, acquisito in copia conforme, corrisponde alla rettifica già esaminata nelle decisioni dei giudici di merito; al riguardo, la doglianza concernete il travisamento della copia conforme dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, è formulata senza esplicitare quale ne sia la rilevanza. 2.2 Manifestamente infondato, per genericità, è l'ultimo motivo, Va rammentato che ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art.581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce, di per sé, motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945); parimenti se sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie, non risulta indicato in alcun modo sotto quale profilo sia stata violata la disciplina di cui all'art. 131 bis C.p.; causa di non punibilità che, peraltro, non risulta esser stata sollecitata nell'atto d'appello. 3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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