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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34802/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata il 23/12/2021, il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e operante, tra l'altro, a Potenza e provincia dal 2005.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen. e vizi di motivazione.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nessun indizio si ricava da dichiarazioni di collaboratori o testimoni di giustizia, quali [OSCURATO:PERSONA], figlio e convivente del presunto capo clan [OSCURATO:PERSONA] (con il quale l'indagato si sarebbe costantemente rapportato), che, nel descrivere l'organigramma del gruppo, non fa alcun riferimento al ricorrente, del quale non risulta alcuna rituale affiliazione al presunto clan.

A fronte di un'operatività dell'associazione iniziata nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] compare per circa 9 mesi nel 2019, quale - secondo la contestazione - autista e guardaspalle di Stefanutti, ma, dalle indagini effettuate, non emergono elementi dimostrativi di tale ruolo, posto che le uniche immagini che ritraggono il ricorrente sono sempre e solo innanzi alla trattoria "[OSCURATO:PERSONA]", che dista circa 200 metri dalla sede della società dove lavora il ricorrente, laddove nella stessa via è ubicato l'esercizio commerciale dove [OSCURATO:PERSONA] fu visto con Stefanutti e altri, mentre agli incontri in luoghi diversi dalla trattoria il ricorrente non è presente.

Quanto ai tre incontri con quelli che l'ordinanza impugnata descrive come "malviventi di diversa estrazione geografica", essi avvengono sempre a ora di pranzo, in pubblici locali e durano circa un'ora e mezza, mentre non vi è alcun indizio relativo al fatto che in tali incontri si sia parlato di strategie criminali, alleanze o altro.

A proposito della conversazione intercettata tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] a seguito del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], da una successiva conversazione si evince che non vi è stato alcun intervento per assicurare assistenza sanitaria allo stesso Mitidieri.

In ordine alla conversazione in carcere tra Stefanutti e il genero [OSCURATO:PERSONA] (in cui il primo chiede al secondo di portare un "pizzino" a [OSCURATO:PERSONA]) non vi alcun elemento che il ricorrente si sia attivato secondo quanto sollecitato nel biglietto (parlare con [OSCURATO:PERSONA] per cercare un'abitazione a Potenza a un altro detenuto).

In modo contraddittorio l'ordinanza impugnata afferma prima che [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a mantenere rapporti con Stefanutti e poi che era a disposizione di quest'ultimo facendogli da autista, tanto più che il Tribunale del riesame omette di precisare con quali altri partecipi il ricorrente - al quale non è contestato alcun reato-scopo - avrebbe avuto rapporti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità.

2. Per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657): il riferimento alla qualificata probabilità di colpevolezza - già delineato da Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002 - rende ragione della sintonia della giurisprudenza di legittimità rispetto a quella costituzionale, che ha sottolineato come le valutazioni compiute in relazione all'adozione di una misura cautelare personale debbano indurre il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza (Corte cost., sent, n. 131 del 1996).

In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf.

Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). i In questo quadro, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo canoni logici, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., risultando, in considerazione della loro natura, idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871).

Il riferimento al principio di diritto da ultimo richiamato rende ragione della necessità di procedere ad esame coordinato dei diversi elementi valorizzati dai giudici cautelari, laddove il ricorso, su un piano generale, svaluta la necessaria lettura globale dei dati indiziari, facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica dei diversi elementi.

3. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati.

La partecipazione, a norma dell'art. 273 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di stampo mafioso oggetto di imputazione provvisoria è argomentata, in estrema sintesi, dal giudice del riesame sulla base di plurimi, convergenti elementi indiziari.

Come riferito, in sede di interrogatorio di garanzia, da [OSCURATO:PERSONA], socio di [OSCURATO:PERSONA] in Poticars, il ricorrente si era messo a servizio di [OSCURATO:PERSONA], privo di patente perché sorvegliato speciale, facendogli da autista; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte a incontri di vertice tenutisi presso la trattoria "[OSCURATO:PERSONA]", relazionandosi quale portavoce del clan potentino (significativa la conversazione in cui si rivolge all'interlocutore parlando al plurale).

A riprova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso, il giudice del riesame sottolinea poi la piena consapevolezza del legami mantenuti dal clan di appartenenza con il gruppo capeggiato di Mitidieri e con le cosche calabresi, richiamando specificamente alcuni incontri.

4. La doglianze del ricorrente non sono fondate, in quanto non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della motivazione dell'ordinanza impugnata.

4.1. Su un piano generale, l'asse portante della tesi difensiva è incentrata, per un verso, sulla circostanza che gli "incontri" valorizzati in senso accusatorio si erano tenuti presso la trattoria "[OSCURATO:PERSONA]", distante circa 200 metri dalla sede della società dove lavora il ricorrente, che là si recava nell'intervallo del pranzo.

Ora, con riguardo alla trattoria "[OSCURATO:PERSONA]", l'ordinanza impugnata la descrive esplicitamente come uno dei punti di incontro strategici dei membri del sodalizio, rispetto al quale sarebbe stata spiegabile la presenza dei sodali (come appunto ha dedotto [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso); la trattoria era gestita da [OSCURATO:PERSONA]Ascoli, ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva ripreso la convivenza dopo il divorzio della seconda moglie.

D'altra parte, anche la concessionaria Poticars, dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti è contestato il reato di assistenza agli associati ex art. 418 cod. pen.), presso la quale lavorava [OSCURATO:PERSONA], era uno dei punti di incontro strategici, dove Stefanutti convocava gli altri affiliati e incontrava esponenti di altre consorterie criminali in modo riservato.

I rilievi che precedono mettono in luce che la prospettata "neutralità" dei due luoghi presso i quali [OSCURATO:PERSONA] sostiene si concentrasse la sua giornata sono prospettati, dall'ordinanza impugnata, in termini decisamente diversi dalle deduzioni difensive, che, al riguardo, non si confrontano compiutamente con i contenuti conoscitivi e con le argomentate valutazioni del giudice del riesame.

4.2. Le doglianze relative alla mancata menzione del ricorrente da parte di testimoni e collaboratori di giustizia sono del tutto generiche, non avendo offerto alcuna indicazione sul contesto oggetto delle singole propalazioni (epoca, "provenienza" del dichiarante, etc.); rilievo, questo, valido anche per le dichiarazioni del teste di giustizia [OSCURATO:PERSONA], tanto più che il ricorso non si confronta con il contributo conoscitivo offerto da Capezzera.

Il ricorso insiste poi sul fatto che le riunioni che hanno visto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] si svolgevano sempre e solo "[OSCURATO:PERSONA]" e che la trattoria distava solo 200 metri dalla concessionaria ove lavorava, ma, al riguardo, è sufficiente richiamare quanto osservato al punto che precede.

Quanto ai vari incontri con personaggi ritenuti appartenenti ad altre associazioni di stampo mafioso non potentine o non lucane, il ricorso ripropone la tesi dell'incontro convivale "[OSCURATO:PERSONA]", ma trascura di considerare quanto rilevato dal giudice cautelare a proposito, ad esempio, dell'incontro conviviale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui i commensali si confrontavano sulla particolare cautela da adottare con i cellulari, evidenziando il rischio di intercettazioni.

Elemento, quest'ultimo, anch'esso non oggetto di specifica e puntuale disamina critica da parte del ricorso.

Il ricorso si sofferma poi sulle conversazioni intercettate seguite al ferimento di [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata ricostruisce analiticamente il contenuto delle conversazioni intercettate, con le quali veniva richiesto a [OSCURATO:PERSONA] di farsi portavoce presso il gruppo per assicurare una pronta assistenza sanitaria al ferito.

Il ricorso sostiene che non vi sia stata alcuna attivazione da parte del ricorrente, ma la deduzione non mette a fuoco la valenza indiziaria desunta dai giudici cautelari, ossia la circostanza che, all'interno come all'esterno del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] veniva considerato come possibile portavoce dello stesso.

Rilievo, questo, riferibile anche all'ulteriore episodio del "pizzino" fatto pervenire dal carcere da [OSCURATO:PERSONA], con l'indicazione al ricorrente di trovare una casa per un detenuto (collegato a un'importante cosca calabrese).

Anche a questo proposito non coglie nel segno la deduzione del ricorrente, posto che l'episodio è messo in evidenza al fine di dar conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era destinatario delle comunicazioni di Stefanutti anche durante la detenzione di quest'ultimo.Priva di consistenza è la deduzione circa gli interlocutori di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo, alla luce della ricostruzione dei vari incontri operata dai giudici cautelari.

Le ulteriori doglianze danno corpo, al più, a questioni di merito, sicché è sufficiente ribadire, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

5. Complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali: la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 23/12/2021, il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e operante, tra l'altro, a Potenza e provincia dal 2005. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nessun indizio si ricava da dichiarazioni di collaboratori o testimoni di giustizia, quali [OSCURATO:PERSONA], figlio e convivente del presunto capo clan [OSCURATO:PERSONA] (con il quale l'indagato si sarebbe costantemente rapportato), che, nel descrivere l'organigramma del gruppo, non fa alcun riferimento al ricorrente, del quale non risulta alcuna rituale affiliazione al presunto clan. A fronte di un'operatività dell'associazione iniziata nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] compare per circa 9 mesi nel 2019, quale - secondo la contestazione - autista e guardaspalle di Stefanutti, ma, dalle indagini effettuate, non emergono elementi dimostrativi di tale ruolo, posto che le uniche immagini che ritraggono il ricorrente sono sempre e solo innanzi alla trattoria "[OSCURATO:PERSONA]", che dista circa 200 metri dalla sede della società dove lavora il ricorrente, laddove nella stessa via è ubicato l'esercizio commerciale dove [OSCURATO:PERSONA] fu visto con Stefanutti e altri, mentre agli incontri in luoghi diversi dalla trattoria il ricorrente non è presente. Quanto ai tre incontri con quelli che l'ordinanza impugnata descrive come "malviventi di diversa estrazione geografica", essi avvengono sempre a ora di pranzo, in pubblici locali e durano circa un'ora e mezza, mentre non vi è alcun indizio relativo al fatto che in tali incontri si sia parlato di strategie criminali, alleanze o altro. A proposito della conversazione intercettata tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] a seguito del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], da una successiva conversazione si evince che non vi è stato alcun intervento per assicurare assistenza sanitaria allo stesso Mitidieri. In ordine alla conversazione in carcere tra Stefanutti e il genero [OSCURATO:PERSONA] (in cui il primo chiede al secondo di portare un "pizzino" a [OSCURATO:PERSONA]) non vi alcun elemento che il ricorrente si sia attivato secondo quanto sollecitato nel biglietto (parlare con [OSCURATO:PERSONA] per cercare un'abitazione a Potenza a un altro detenuto). In modo contraddittorio l'ordinanza impugnata afferma prima che [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a mantenere rapporti con Stefanutti e poi che era a disposizione di quest'ultimo facendogli da autista, tanto più che il Tribunale del riesame omette di precisare con quali altri partecipi il ricorrente - al quale non è contestato alcun reato-scopo - avrebbe avuto rapporti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità. 2. Per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657): il riferimento alla qualificata probabilità di colpevolezza - già delineato da Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002 - rende ragione della sintonia della giurisprudenza di legittimità rispetto a quella costituzionale, che ha sottolineato come le valutazioni compiute in relazione all'adozione di una misura cautelare personale debbano indurre il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza (Corte cost., sent, n. 131 del 1996). In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). i In questo quadro, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo canoni logici, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., risultando, in considerazione della loro natura, idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871). Il riferimento al principio di diritto da ultimo richiamato rende ragione della necessità di procedere ad esame coordinato dei diversi elementi valorizzati dai giudici cautelari, laddove il ricorso, su un piano generale, svaluta la necessaria lettura globale dei dati indiziari, facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica dei diversi elementi. 3. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. La partecipazione, a norma dell'art. 273 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di stampo mafioso oggetto di imputazione provvisoria è argomentata, in estrema sintesi, dal giudice del riesame sulla base di plurimi, convergenti elementi indiziari. Come riferito, in sede di interrogatorio di garanzia, da [OSCURATO:PERSONA], socio di [OSCURATO:PERSONA] in Poticars, il ricorrente si era messo a servizio di [OSCURATO:PERSONA], privo di patente perché sorvegliato speciale, facendogli da autista; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte a incontri di vertice tenutisi presso la trattoria "[OSCURATO:PERSONA]", relazionandosi quale portavoce del clan potentino (significativa la conversazione in cui si rivolge all'interlocutore parlando al plurale). A riprova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso, il giudice del riesame sottolinea poi la piena consapevolezza del legami mantenuti dal clan di appartenenza con il gruppo capeggiato di Mitidieri e con le cosche calabresi, richiamando specificamente alcuni incontri. 4. La doglianze del ricorrente non sono fondate, in quanto non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della motivazione dell'ordinanza impugnata. 4.1. Su un piano generale, l'asse portante della tesi difensiva è incentrata, per un verso, sulla circostanza che gli "incontri" valorizzati in senso accusatorio si erano tenuti presso la trattoria "[OSCURATO:PERSONA]", distante circa 200 metri dalla sede della società dove lavora il ricorrente, che là si recava nell'intervallo del pranzo. Ora, con riguardo alla trattoria "[OSCURATO:PERSONA]", l'ordinanza impugnata la descrive esplicitamente come uno dei punti di incontro strategici dei membri del sodalizio, rispetto al quale sarebbe stata spiegabile la presenza dei sodali (come appunto ha dedotto [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso); la trattoria era gestita da [OSCURATO:PERSONA]Ascoli, ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva ripreso la convivenza dopo il divorzio della seconda moglie. D'altra parte, anche la concessionaria Poticars, dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti è contestato il reato di assistenza agli associati ex art. 418 cod. pen.), presso la quale lavorava [OSCURATO:PERSONA], era uno dei punti di incontro strategici, dove Stefanutti convocava gli altri affiliati e incontrava esponenti di altre consorterie criminali in modo riservato. I rilievi che precedono mettono in luce che la prospettata "neutralità" dei due luoghi presso i quali [OSCURATO:PERSONA] sostiene si concentrasse la sua giornata sono prospettati, dall'ordinanza impugnata, in termini decisamente diversi dalle deduzioni difensive, che, al riguardo, non si confrontano compiutamente con i contenuti conoscitivi e con le argomentate valutazioni del giudice del riesame. 4.2. Le doglianze relative alla mancata menzione del ricorrente da parte di testimoni e collaboratori di giustizia sono del tutto generiche, non avendo offerto alcuna indicazione sul contesto oggetto delle singole propalazioni (epoca, "provenienza" del dichiarante, etc.); rilievo, questo, valido anche per le dichiarazioni del teste di giustizia [OSCURATO:PERSONA], tanto più che il ricorso non si confronta con il contributo conoscitivo offerto da Capezzera. Il ricorso insiste poi sul fatto che le riunioni che hanno visto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] si svolgevano sempre e solo "[OSCURATO:PERSONA]" e che la trattoria distava solo 200 metri dalla concessionaria ove lavorava, ma, al riguardo, è sufficiente richiamare quanto osservato al punto che precede. Quanto ai vari incontri con personaggi ritenuti appartenenti ad altre associazioni di stampo mafioso non potentine o non lucane, il ricorso ripropone la tesi dell'incontro convivale "[OSCURATO:PERSONA]", ma trascura di considerare quanto rilevato dal giudice cautelare a proposito, ad esempio, dell'incontro conviviale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui i commensali si confrontavano sulla particolare cautela da adottare con i cellulari, evidenziando il rischio di intercettazioni. Elemento, quest'ultimo, anch'esso non oggetto di specifica e puntuale disamina critica da parte del ricorso. Il ricorso si sofferma poi sulle conversazioni intercettate seguite al ferimento di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata ricostruisce analiticamente il contenuto delle conversazioni intercettate, con le quali veniva richiesto a [OSCURATO:PERSONA] di farsi portavoce presso il gruppo per assicurare una pronta assistenza sanitaria al ferito. Il ricorso sostiene che non vi sia stata alcuna attivazione da parte del ricorrente, ma la deduzione non mette a fuoco la valenza indiziaria desunta dai giudici cautelari, ossia la circostanza che, all'interno come all'esterno del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] veniva considerato come possibile portavoce dello stesso. Rilievo, questo, riferibile anche all'ulteriore episodio del "pizzino" fatto pervenire dal carcere da [OSCURATO:PERSONA], con l'indicazione al ricorrente di trovare una casa per un detenuto (collegato a un'importante cosca calabrese). Anche a questo proposito non coglie nel segno la deduzione del ricorrente, posto che l'episodio è messo in evidenza al fine di dar conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era destinatario delle comunicazioni di Stefanutti anche durante la detenzione di quest'ultimo.Priva di consistenza è la deduzione circa gli interlocutori di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo, alla luce della ricostruzione dei vari incontri operata dai giudici cautelari. Le ulteriori doglianze danno corpo, al più, a questioni di merito, sicché è sufficiente ribadire, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 5. Complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali: la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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