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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11323/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28594/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Nizza, 45 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5190/2014, depositata il 7 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 7 ottobre 2014 che, in accoglimento dell'appello erariale, ha dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la sua dichiarazione per l'anno 2007, recuperata la maggiore i.v.a. non versata e irrogata la relativa sanzione; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio aveva disconosciuto il diritto alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta in relazione ad alcune operazioni di acquisto, ritenute soggettivamente inesistenti (oltre che effettuate a prezzi inferiori ai rispettivi valori normali), in quanto poste in essere nell'ambito di un disegno fraudolento che consentiva, grazie al mancato versamento dell'imposta da parte del cedente, l'immissione sul mercato a prezzi inferiori al valore normale; - la Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio evidenziando, in particolare, come ritenuto anche da altra sentenza resa nell'ambito del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento notificata alla società ai sensi dell'art. 60 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che le cessioni erano avvenute a prezzi inferiori a quelli normali e che la contribuente fosse partecipe alla frode perpetrata; - il ricorso è affidato a quattro motivi, e - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per carenza della motivazione; - il motivo è infondato; - la Commissione regionale ha motivato l'accoglimento dell'appello erariale con la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 bis, d.P.R. n. 633 del 1972; - una siffatta motivazione rende palese il suo iter argomentativo e, per tale ragione eli sottrae alla censura prospettata;- con il secondo motivo la contribuente deduce la falsa applicazione dell'art. 60 bis, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la sentenza ritenuto che all'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione conseguisse la negazione del diritto alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta sulle operazioni rilevate; - con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la Commissione regionale, in presenza di una contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, disconosciuto il diritto alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta senza alcuna indagine in ordine alla sua consapevolezza in ordine alla frode perpetrata dall'apparente fornitore; - con l'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 e 2909 c.c. e 23 Cost., per aver il giudice di appello negato il diritto alla detrazione dell'i.v.a. sul fondamento di un elemento presuntivo, accertato da una sentenza non passata in giudicato, relativo all'acquisto dei beni oggetto delle operazioni in esame a prezzi inferiore a quelli di mercato; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; - a fronte di una pretesa erariale per indebita detrazione dell'i.v.a. relativa ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in quanto il fornitore sarebbe diverso da quello apparente, la Commissione regionale ha accolto il gravame dell'Ufficio argomentando con la sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione della diversa fattispecie di cui all'art. 60 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, che sancisce, a determinate condizioni, la responsabilità solidale dell'acquirente per il versamento dell'i.v.a. dovuta dal cedente; - come noto, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; - orbene, la Commissione regionale ha omesso completamente qualsiasi valutazione in ordine all'idoneità degli elementi forniti dall'Ufficio a dimostrare la consapevolezza della contribuente in ordine all'inesistenza soggettiva del fornitore, negando, in tal modo, il diritto alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta da quest'ultima in difetto del necessario accertamento della (contestata) circostanza ostativa; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 gennaio 2022.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28594/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Nizza, 45 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5190/2014, depositata il 7 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 7 ottobre 2014 che, in accoglimento dell'appello erariale, ha dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la sua dichiarazione per l'anno 2007, recuperata la maggiore i.v.a. non versata e irrogata la relativa sanzione; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio aveva disconosciuto il diritto alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta in relazione ad alcune operazioni di acquisto, ritenute soggettivamente inesistenti (oltre che effettuate a prezzi inferiori ai rispettivi valori normali), in quanto poste in essere nell'ambito di un disegno fraudolento che consentiva, grazie al mancato versamento dell'imposta da parte del cedente, l'immissione sul mercato a prezzi inferiori al valore normale; - la Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio evidenziando, in particolare, come ritenuto anche da altra sentenza resa nell'ambito del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento notificata alla società ai sensi dell'art. 60 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che le cessioni erano avvenute a prezzi inferiori a quelli normali e che la contribuente fosse partecipe alla frode perpetrata; - il ricorso è affidato a quattro motivi, e - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per carenza della motivazione; - il motivo è infondato; - la Commissione regionale ha motivato l'accoglimento dell'appello erariale con la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 bis, d.P.R. n. 633 del 1972; - una siffatta motivazione rende palese il suo iter argomentativo e, per tale ragione eli sottrae alla censura prospettata;- con il secondo motivo la contribuente deduce la falsa applicazione dell'art. 60 bis, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la sentenza ritenuto che all'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione conseguisse la negazione del diritto alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta sulle operazioni rilevate; - con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la Commissione regionale, in presenza di una contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, disconosciuto il diritto alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta senza alcuna indagine in ordine alla sua consapevolezza in ordine alla frode perpetrata dall'apparente fornitore; - con l'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 e 2909 c.c. e 23 Cost., per aver il giudice di appello negato il diritto alla detrazione dell'i.v.a. sul fondamento di un elemento presuntivo, accertato da una sentenza non passata in giudicato, relativo all'acquisto dei beni oggetto delle operazioni in esame a prezzi inferiore a quelli di mercato; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; - a fronte di una pretesa erariale per indebita detrazione dell'i.v.a. relativa ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in quanto il fornitore sarebbe diverso da quello apparente, la Commissione regionale ha accolto il gravame dell'Ufficio argomentando con la sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione della diversa fattispecie di cui all'art. 60 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, che sancisce, a determinate condizioni, la responsabilità solidale dell'acquirente per il versamento dell'i.v.a. dovuta dal cedente; - come noto, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; - orbene, la Commissione regionale ha omesso completamente qualsiasi valutazione in ordine all'idoneità degli elementi forniti dall'Ufficio a dimostrare la consapevolezza della contribuente in ordine all'inesistenza soggettiva del fornitore, negando, in tal modo, il diritto alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta da quest'ultima in difetto del necessario accertamento della (contestata) circostanza ostativa; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 gennaio 2022. Il
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