CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 8 del Dlgs. 74/2000, è inammissibile. E' meramente valutativo il primo motivo, diretto ad una diversa lettura di elementi disponibili, di tipo dissenziente rispetto a quella sviluppata dai giudici. Ma un tale, mero appunto di merito, come noto, non si eleva al rango dei vizi motivazionali e di legge proponibili in questa sede. Quanto all'elemento soggettivo, la corte ha in sostanza spiegato la stretta correlazione economica tra l'attività del ricorrente, che veniva compensato per un importo pari all'Iva evasa, e quella del beneficiario delle false fatture, le quali da quest'ultimo erano state registrate e contabilizzate, così di fatto evidenziando la finalizzazione a favore di terzi della contestata emissione, come richiesto dalla norma incriminatrice. Riguardo alla dosimetria della pena, rispetto alla quale il gravame, come riepilogato in sentenza, era stato proposto nel senso che gli aumenti di pena avrebbero potuto risultare di maggior favore, da una parte può osservarsi la genericità del medesimo, rilevabile anche in sede di ricorso per cassazione da parte di questa Corte, dall'altra, comunque, la corte di appello ha risposto sul punto evidenziando, con formula in tali casi adeguata, la congruità rispetto ai criteri ex art. 133 dei medesimi aumenti, siccome alquanto contenuti. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]