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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10444/2026

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appresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pistone– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione Staccata di Catania, n. 5005/13/2017, depositata il 18/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Ragusa, tre avvisi di recupero con i quali l’Agenzia delleentrate aveva disconosciuto e recuperato il credito d’imposta portato incompensazione nelle annualità 2002 e 2003, derivante da investimentieffettuati in aree svantaggiate ex art. 8 della legge n. 388/2000.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026La CTP annullava gli avvisi, riconoscendo la spettanza del creditod’imposta compensato.La CTR Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio,dichiarava legittimo il recupero del credito d’imposta per complessivi euro33.957,57.

Sulla base di tale statuizione, veniva emessa la cartella dipagamento n. 297 2014 0003506259 per euro 58.415,41, che, essendoperò errata nell’indicazione dell’importo dovuto, veniva parzialmenteannullata in sede di autotutela.Seguiva una nuova cartella di pagamento, avente n. 297 20070002980334, dell’importo di euro 96.209,47, che la CTP di Ragusaannullava per difetto assoluto di motivazione.

Tuttavia, la CTR Sicilia,Sezione Staccata di Catania, con sentenza n. 7/17/13, divenuta definitivaper omessa impugnazione, accoglieva il gravame dell’Ufficio, ritenendolegittimamente motivata la cartella di pagamento, e rigettava l’originarioricorso della contribuente.Veniva, quindi, emessa la cartella di pagamento n. 297 20140011205346, per l’importo complessivo di euro 100.683,20, derivantedall’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base alla precedente cartellan. 297 2007 0002980334.La contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 297 20140011205346 dinanzi alla CTP di Ragusa, deducendo: a) la nullità dellastessa per difetto di motivazione; b) la duplicazione delle cartelle dipagamento, essendo il presupposto impositivo lo stesso della cartella n.297 2014 0003506259; c) l’errata esecuzione della sentenza della CTR,Sezione Staccata di Catania, n. 7/17/13, in quanto l’ente impositore nonaveva considerato che, a prescindere dall’errore dichiarativo (su cui si eraformato il giudicato), la società contribuente aveva legittimamentecompensato negli anni 2002 e 2003 tutto il credito d’impostaeffettivamente maturato nel triennio 2001/2003, non sussistendo alcunaevasione d’imposta per l’annualità 2003.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026L’Ufficio, nel suo atto di controdeduzioni, dichiarava di averproceduto allo sgravio parziale degli importi iscritti a ruolo per euro6.682,00, trattandosi della duplicazione dell’iscrizione a ruolo già portatadalla cartella n. 297 2014 0003506259.La CTP rigettava il ricorso, non essendo stati denunziati vizi propridella cartella impugnata.2.

La società contribuente proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania,la quale rigettava il gravame ritenendo che la questione di merito sottesaall’impugnata cartella fosse ormai coperta da giudicato.3.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi aquattro motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso unamotivazione meramente apparente sulle ragioni della asserita intangibilitàdell’impugnata cartella di pagamento in ordine ai presupposti impositividelle sottostanti iscrizioni a ruolo, avendo la contribuente sostenuto, con imotivi di appello, che con la sentenza della CTR Sicilia n. 7/17/13 erapassato in giudicato l’accertamento di una mera violazione formalecommessa nella compilazione della dichiarazione modello 760 per l’anno2003, ma non anche l’accertamento riguardante l’evasione d’imposta ol’effettiva debenza dei tributi iscritti a ruolo.1.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/20261.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232).1.3 Nella specie, però, tale vizio non sussiste, in quanto la CTR hachiaramente enunciato le ragioni poste a fondamento della propriadecisione, avendo asserito che correttamente la CTP aveva escluso che ilricorrente potesse contestare l’accertamento definitivo di cui alla sentenzadella CTR Sicilia n. 7/17/13, in esecuzione della quale era stata emessa lacartella oggetto di causa, potendosi denunciare solo vizi propri diquest’ultima, come, ad es., errori di calcolo, nella specie non configurabiliné dedotti.Hanno poi aggiunto i giudici d’appello, così entrando nel merito delledoglianze sollevate dalla contribuente, che «Secondo l’appellante, lasentenza impugnata avrebbe lasciato libertà di rideterminare l’ammontaredei tributi dovuti in quanto la cartella sarebbe stata annullata perviolazione formale del contribuente consistita nell’errata indicazione delcredito di imposta nel modello 760 per l’anno 2003, giacché la sentenza n.7/17/13 della CTR sarebbe stata solo una sentenza di mero accertamento(negativo del diritto all’annullamento).

L’appellante ritiene che sia ancorasub iudice la questione del diritto al rimborso come atto presupposto dellacartella impugnata.

Ma in contrario è a dirsi che il giudicato copre ildedotto e il deducibile, quindi la sentenza impugnata copre l’interaquestione di merito, vale a dire il diritto alla compensazione del credito diNumero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026imposta non dovuto, questione non più contestabile data la citatapronuncia intervenuta in sede di appello e non impugnata».2.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza peromessa pronuncia, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTRomesso qualsivoglia pronuncia in ordine ai due motivi con cui, in sede diappello, era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado perviolazione dell’art. 112 c.p.c., ossia per omessa pronuncia sia in ordineall’eccezione di duplicazione del credito di imposta, sia per erratadeterminazione delle somme iscritte a ruolo.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 L’inammissibilità discende da molteplici ragioni, atteso che:a) non è configurabile il vizio di omessa pronuncia in ordine aquestioni meramente processuali (Cass. 26/09/2013, n. 22083; Cass.25/01/2018, n. 1876; Cass. 11/10/2018, n. 25154; Cass. 15/04/2019, n.10422);b) nel caso di specie si è chiaramente in presenza di un rigettoimplicito dell’eccezione di violazione dell’art. 112 c.p.c. sollevatadall’appellante, avendo la CTR, nel ritenere coperta da giudicato laquestione dell’accertamento dell’an e del quantum del debito tributario,adottato una pronuncia che necessariamente esclude le doglianze,sollevate dalla contribuente, di duplicazione del credito d’imposta e dierrata determinazione delle somme iscritte a ruolo (Cass. 08/03/2007, n.5351; Cass. 06/12/2017, n. 29191; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass.14/09/2021, n. 24667; Cass. 08/05/2023, n. 12131; Cass. 06/02/2025,n. 2953);c) la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito diuna domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianoNumero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini enon genericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienzanei quali l'una o l'altra erano state proposte (Cass. 13/06/2023, n. 16899;Cass. 14/10/2021, n. 28072; Cass. 04/07/2014, n. 15367): tale onereallegatorio non è stato assolto dalla ricorrente, la quale ha solorichiamato, ma non riportato nei loro esatti termini, i motivi d’appello suiquali la CTR non si sarebbe pronunciata.3.

Con il terzo motivo si assume la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in quanto la CTR ha ritenuto che la sentenza della CTR Sicilia n.7/17/13, sebbene questa avesse accertato in via definitiva il solo erroreformale commesso nella compilazione della dichiarazione modello 760 perl’anno 2003, fosse idonea a coprire anche l’accertamento sostanziale delladebenza dei tributi iscritti a ruolo, che, in realtà, non erano dovuti dallacontribuente in ragione della compensazione operata negli anni 2002 e2003, come accertato con sentenza della CTR Sicilia n. 255/18/09.La CTR ha, quindi, violato il principio di capacità contributiva di cuialle norme citate, che impediscono tra l’altro la duplicazione d’imposta.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con l’art. 324 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che lasentenza della CTR Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 7/17/13costituisse giudicato sostanziale in ordine alla pretesa erariale, sebbene, inrealtà, tale pronuncia si fosse limitata ad un accertamento di mera validitàformale della cartella impugnata, mentre sussisteva altra sentenzadefinitiva, ossia quella n. 255/18/09 resa dalla CTR Sicilia, con cui erastato ridotto il credito vantato dall’Ufficio, cui era seguita l’estinzionedell’imposta richiesta per l’anno 2003.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/20265.

Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente stantela connessione tra gli stessi, sono in parte inammissibili ed in parteinfondati.5.1 L’inammissibilità riguarda la parte dei motivi in cui si invoca ilgiudicato asseritamente formatosi con la sentenza della CTR Sicilia n.255/18/09, che avrebbe riconosciuto l’insussistenza del debito tributariooggetto di causa.Tuttavia, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema diricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del casoconcreto e conseguentemente una questione di diritto da accertaredirettamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, èpossibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizionemediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanzal'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909c.c., restando precluso ogni tipo di attività nomofilattica e non essendo atal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione né il riassuntosintetico della stessa (Cass. 16/01/2025, n. 1041; Cass. 23/06/2017, n.15737; Cass. 11/02/2015; Cass. 16/07/2014, n. 16227): tale onere non èstato rispettato dalla contribuente, la quale non ha minimamente riportatoil contenuto della sentenza invocata.5.2 L’infondatezza dei motivi si ricollega, invece, a quantocorrettamente rilevato dalla CTR nell’impugnata sentenza, ossia cheavendo la CTR Sicilia, Sezione Staccata di Catania, rigettato, con lasentenza n. 7/17/13, pacificamente divenuta definitiva per omessaimpugnazione, l’originario ricorso della contribuente avverso la cartella dipagamento n. 297 2007 0002980334, fondata sulla medesima pretesatributaria oggetto della cartella impugnata nel presente giudizio, è passatoin giudicato l’accertamento del credito tributario vantato dall’Ufficio, chenon può essere rimesso in discussione né nell’an né nel quantum.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026Come si desume, invero, da quanto riportato alle pagg. 7 e 8 delricorso per cassazione, con l’impugnazione della cartella di pagamento n.297 2007 0002980334 la contribuente aveva eccepito anche l’avvenutacorretta compensazione, per gli anni 2002 e 2003, delle voci di creditod’imposta contestate dall’Ufficio.

Pertanto, il rigetto integrale - con lasentenza della CTR Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 7/17/13 - delricorso originario avverso la predetta cartella ha determinato, in assenzadi impugnazione, il passaggio in giudicato dell’accertamento inerente allasussistenza del credito tributario portato dalla cartella ivi impugnata,posto poi a fondamento della cartella oggetto del presente giudizio.Il giudicato, come rilevato dalla CTR, copre tutte le questioni dedottenell’impugnazione proposta dalla contribuente, e quindi non solo ladoglianza inerente al vizio di motivazione della cartella, ma anche leeccezioni che investono il merito della pretesa erariale, sicché lacontribuente non poteva, con il ricorso proposto avverso la cartella dipagamento n. 297 2014 0011205346, fondata sulla sentenza, passata ingiudicato, della CTR Sicilia n. 7/17/13, contestare nuovamente lafondatezza della pretesa erariale, ormai consolidatasi.5.3 Giova, infine, rammentare che, anche a voler ipotizzare uncontrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra i due giudicati debbaprevalere occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che ilsecondo giudicato (nella specie, la sentenza della CTR Sicilia n. 7/17/13)prevale sul primo (ossia, secondo la prospettazione della ricorrente, lasentenza della CTR Sicilia n. 255/18/09), salvo che la sentenza contrariaad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (Cass.25/01/2024, n. 2462; Cass. 31/05/2018, n. 13804), il che non risulta nelcaso di specie.6.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrenteal pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro5.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pistone– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione Staccata di Catania, n. 5005/13/2017, depositata il 18/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Ragusa, tre avvisi di recupero con i quali l’Agenzia delleentrate aveva disconosciuto e recuperato il credito d’imposta portato incompensazione nelle annualità 2002 e 2003, derivante da investimentieffettuati in aree svantaggiate ex art. 8 della legge n. 388/2000.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026La CTP annullava gli avvisi, riconoscendo la spettanza del creditod’imposta compensato.La CTR Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio,dichiarava legittimo il recupero del credito d’imposta per complessivi euro33.957,57. Sulla base di tale statuizione, veniva emessa la cartella dipagamento n. 297 2014 0003506259 per euro 58.415,41, che, essendoperò errata nell’indicazione dell’importo dovuto, veniva parzialmenteannullata in sede di autotutela.Seguiva una nuova cartella di pagamento, avente n. 297 20070002980334, dell’importo di euro 96.209,47, che la CTP di Ragusaannullava per difetto assoluto di motivazione. Tuttavia, la CTR Sicilia,Sezione Staccata di Catania, con sentenza n. 7/17/13, divenuta definitivaper omessa impugnazione, accoglieva il gravame dell’Ufficio, ritenendolegittimamente motivata la cartella di pagamento, e rigettava l’originarioricorso della contribuente.Veniva, quindi, emessa la cartella di pagamento n. 297 20140011205346, per l’importo complessivo di euro 100.683,20, derivantedall’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base alla precedente cartellan. 297 2007 0002980334.La contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 297 20140011205346 dinanzi alla CTP di Ragusa, deducendo: a) la nullità dellastessa per difetto di motivazione; b) la duplicazione delle cartelle dipagamento, essendo il presupposto impositivo lo stesso della cartella n.297 2014 0003506259; c) l’errata esecuzione della sentenza della CTR,Sezione Staccata di Catania, n. 7/17/13, in quanto l’ente impositore nonaveva considerato che, a prescindere dall’errore dichiarativo (su cui si eraformato il giudicato), la società contribuente aveva legittimamentecompensato negli anni 2002 e 2003 tutto il credito d’impostaeffettivamente maturato nel triennio 2001/2003, non sussistendo alcunaevasione d’imposta per l’annualità 2003.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026L’Ufficio, nel suo atto di controdeduzioni, dichiarava di averproceduto allo sgravio parziale degli importi iscritti a ruolo per euro6.682,00, trattandosi della duplicazione dell’iscrizione a ruolo già portatadalla cartella n. 297 2014 0003506259.La CTP rigettava il ricorso, non essendo stati denunziati vizi propridella cartella impugnata.2. La società contribuente proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania,la quale rigettava il gravame ritenendo che la questione di merito sottesaall’impugnata cartella fosse ormai coperta da giudicato.3. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi aquattro motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso unamotivazione meramente apparente sulle ragioni della asserita intangibilitàdell’impugnata cartella di pagamento in ordine ai presupposti impositividelle sottostanti iscrizioni a ruolo, avendo la contribuente sostenuto, con imotivi di appello, che con la sentenza della CTR Sicilia n. 7/17/13 erapassato in giudicato l’accertamento di una mera violazione formalecommessa nella compilazione della dichiarazione modello 760 per l’anno2003, ma non anche l’accertamento riguardante l’evasione d’imposta ol’effettiva debenza dei tributi iscritti a ruolo.1.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/20261.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).1.3 Nella specie, però, tale vizio non sussiste, in quanto la CTR hachiaramente enunciato le ragioni poste a fondamento della propriadecisione, avendo asserito che correttamente la CTP aveva escluso che ilricorrente potesse contestare l’accertamento definitivo di cui alla sentenzadella CTR Sicilia n. 7/17/13, in esecuzione della quale era stata emessa lacartella oggetto di causa, potendosi denunciare solo vizi propri diquest’ultima, come, ad es., errori di calcolo, nella specie non configurabiliné dedotti.Hanno poi aggiunto i giudici d’appello, così entrando nel merito delledoglianze sollevate dalla contribuente, che «Secondo l’appellante, lasentenza impugnata avrebbe lasciato libertà di rideterminare l’ammontaredei tributi dovuti in quanto la cartella sarebbe stata annullata perviolazione formale del contribuente consistita nell’errata indicazione delcredito di imposta nel modello 760 per l’anno 2003, giacché la sentenza n.7/17/13 della CTR sarebbe stata solo una sentenza di mero accertamento(negativo del diritto all’annullamento). L’appellante ritiene che sia ancorasub iudice la questione del diritto al rimborso come atto presupposto dellacartella impugnata. Ma in contrario è a dirsi che il giudicato copre ildedotto e il deducibile, quindi la sentenza impugnata copre l’interaquestione di merito, vale a dire il diritto alla compensazione del credito diNumero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026imposta non dovuto, questione non più contestabile data la citatapronuncia intervenuta in sede di appello e non impugnata».2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza peromessa pronuncia, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTRomesso qualsivoglia pronuncia in ordine ai due motivi con cui, in sede diappello, era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado perviolazione dell’art. 112 c.p.c., ossia per omessa pronuncia sia in ordineall’eccezione di duplicazione del credito di imposta, sia per erratadeterminazione delle somme iscritte a ruolo.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 L’inammissibilità discende da molteplici ragioni, atteso che:a) non è configurabile il vizio di omessa pronuncia in ordine aquestioni meramente processuali (Cass. 26/09/2013, n. 22083; Cass.25/01/2018, n. 1876; Cass. 11/10/2018, n. 25154; Cass. 15/04/2019, n.10422);b) nel caso di specie si è chiaramente in presenza di un rigettoimplicito dell’eccezione di violazione dell’art. 112 c.p.c. sollevatadall’appellante, avendo la CTR, nel ritenere coperta da giudicato laquestione dell’accertamento dell’an e del quantum del debito tributario,adottato una pronuncia che necessariamente esclude le doglianze,sollevate dalla contribuente, di duplicazione del credito d’imposta e dierrata determinazione delle somme iscritte a ruolo (Cass. 08/03/2007, n.5351; Cass. 06/12/2017, n. 29191; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass.14/09/2021, n. 24667; Cass. 08/05/2023, n. 12131; Cass. 06/02/2025,n. 2953);c) la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito diuna domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianoNumero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini enon genericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienzanei quali l'una o l'altra erano state proposte (Cass. 13/06/2023, n. 16899;Cass. 14/10/2021, n. 28072; Cass. 04/07/2014, n. 15367): tale onereallegatorio non è stato assolto dalla ricorrente, la quale ha solorichiamato, ma non riportato nei loro esatti termini, i motivi d’appello suiquali la CTR non si sarebbe pronunciata.3. Con il terzo motivo si assume la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in quanto la CTR ha ritenuto che la sentenza della CTR Sicilia n.7/17/13, sebbene questa avesse accertato in via definitiva il solo erroreformale commesso nella compilazione della dichiarazione modello 760 perl’anno 2003, fosse idonea a coprire anche l’accertamento sostanziale delladebenza dei tributi iscritti a ruolo, che, in realtà, non erano dovuti dallacontribuente in ragione della compensazione operata negli anni 2002 e2003, come accertato con sentenza della CTR Sicilia n. 255/18/09.La CTR ha, quindi, violato il principio di capacità contributiva di cuialle norme citate, che impediscono tra l’altro la duplicazione d’imposta.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con l’art. 324 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che lasentenza della CTR Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 7/17/13costituisse giudicato sostanziale in ordine alla pretesa erariale, sebbene, inrealtà, tale pronuncia si fosse limitata ad un accertamento di mera validitàformale della cartella impugnata, mentre sussisteva altra sentenzadefinitiva, ossia quella n. 255/18/09 resa dalla CTR Sicilia, con cui erastato ridotto il credito vantato dall’Ufficio, cui era seguita l’estinzionedell’imposta richiesta per l’anno 2003.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/20265. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente stantela connessione tra gli stessi, sono in parte inammissibili ed in parteinfondati.5.1 L’inammissibilità riguarda la parte dei motivi in cui si invoca ilgiudicato asseritamente formatosi con la sentenza della CTR Sicilia n.255/18/09, che avrebbe riconosciuto l’insussistenza del debito tributariooggetto di causa.Tuttavia, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema diricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del casoconcreto e conseguentemente una questione di diritto da accertaredirettamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, èpossibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizionemediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanzal'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909c.c., restando precluso ogni tipo di attività nomofilattica e non essendo atal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione né il riassuntosintetico della stessa (Cass. 16/01/2025, n. 1041; Cass. 23/06/2017, n.15737; Cass. 11/02/2015; Cass. 16/07/2014, n. 16227): tale onere non èstato rispettato dalla contribuente, la quale non ha minimamente riportatoil contenuto della sentenza invocata.5.2 L’infondatezza dei motivi si ricollega, invece, a quantocorrettamente rilevato dalla CTR nell’impugnata sentenza, ossia cheavendo la CTR Sicilia, Sezione Staccata di Catania, rigettato, con lasentenza n. 7/17/13, pacificamente divenuta definitiva per omessaimpugnazione, l’originario ricorso della contribuente avverso la cartella dipagamento n. 297 2007 0002980334, fondata sulla medesima pretesatributaria oggetto della cartella impugnata nel presente giudizio, è passatoin giudicato l’accertamento del credito tributario vantato dall’Ufficio, chenon può essere rimesso in discussione né nell’an né nel quantum.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026Come si desume, invero, da quanto riportato alle pagg. 7 e 8 delricorso per cassazione, con l’impugnazione della cartella di pagamento n.297 2007 0002980334 la contribuente aveva eccepito anche l’avvenutacorretta compensazione, per gli anni 2002 e 2003, delle voci di creditod’imposta contestate dall’Ufficio. Pertanto, il rigetto integrale - con lasentenza della CTR Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 7/17/13 - delricorso originario avverso la predetta cartella ha determinato, in assenzadi impugnazione, il passaggio in giudicato dell’accertamento inerente allasussistenza del credito tributario portato dalla cartella ivi impugnata,posto poi a fondamento della cartella oggetto del presente giudizio.Il giudicato, come rilevato dalla CTR, copre tutte le questioni dedottenell’impugnazione proposta dalla contribuente, e quindi non solo ladoglianza inerente al vizio di motivazione della cartella, ma anche leeccezioni che investono il merito della pretesa erariale, sicché lacontribuente non poteva, con il ricorso proposto avverso la cartella dipagamento n. 297 2014 0011205346, fondata sulla sentenza, passata ingiudicato, della CTR Sicilia n. 7/17/13, contestare nuovamente lafondatezza della pretesa erariale, ormai consolidatasi.5.3 Giova, infine, rammentare che, anche a voler ipotizzare uncontrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra i due giudicati debbaprevalere occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che ilsecondo giudicato (nella specie, la sentenza della CTR Sicilia n. 7/17/13)prevale sul primo (ossia, secondo la prospettazione della ricorrente, lasentenza della CTR Sicilia n. 255/18/09), salvo che la sentenza contrariaad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (Cass.25/01/2024, n. 2462; Cass. 31/05/2018, n. 13804), il che non risulta nelcaso di specie.6. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrenteal pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 19301/2018Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 10444/2026Data pubblicazione 21/04/2026Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro5.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 10444/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris