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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 30105/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11603/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e il Sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.7093/2024 depositata il 22/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11603/2025 Numero sezionale 3830/2025 Numero di raccolta generale 30105/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 11603/2025 Numero sezionale 3830/2025 Numero di raccolta generale 30105/2025 Data pubblicazione 14/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11603/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e il Sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.7093/2024 depositata il 22/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11603/2025 Numero sezionale 3830/2025 Numero di raccolta generale 30105/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 11603/2025 Numero sezionale 3830/2025 Numero di raccolta generale 30105/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Decreto Cassazione n. 30105/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris