CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01114/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6961/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio, 32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, 67 presso l o studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, -resistente – Cartella pagamento - accertamento con adesione -perfezionamento -garanzia fideiussoria. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] , SEZIONE STACCATALECCE, n. 184 8 / 201 5 , depositata il 10 / 09 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate, a seguito di indagini finanziarie, notificava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento relativiall’Irpef per l’anno di imposta 2005. I contribuentipresentavano istanza di accertamento con adesione che si concludeva in data 1° aprile 2011 con la predisposizione in loro favore di un piano di rateizzazione in dodici rate trimestrali. Di seguito, entrambi, pur non prestando la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8 d.l. n. 98 del 2011, pagavanotempestivamente la prima e la seconda rata, in scadenza il20 aprile ed il 20 luglio 2011; gli importi della terza , quarta, quinta, sesta ed ottavarata venivano portati in compensazione con il credito Iva; la nona rata veniva tempestivamente pagata; mentre veniva omesso il pagamento di quelle successive. 2. In data 3 giugno 2013la società di riscossione, sul presupposto che i contribuenti fosse ro decadut i dal beneficio della rateizzazione, notificava loro cartelledi pagamento dell’importo complessivo di euro 85.709,65 per [OSCURATO:PERSONA] e di euro 95.948,47 per [OSCURATO:PERSONA] comprensive di quanto ancora dovuto per Irpef, e relativi interessi, ed anche delle sanzioni derivanti dal mancato pagamento nei termini di cui al piano. 3. La C.t.p. di Lecce, innanzi alla qualei contribuenti impugnava no le cartelle, accoglievai ricorsi con separate sentenze . La C.t.r., per quanto ancora di rilievo, con la sentenza di cui all’epigrafe, dopo aver riunito i separati appelli dell’Agenzia, li accoglieva entrambi. Rilevava che il d.l. n. 98 del 2011 - entrato in vigore il 6 luglio 2011- che aveva modificato gli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 21 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 del 1997, per un verso , aveva soppresso l’obbligo della polizza fideiussoria ma, per altro verso, aveva inasprito le sanzioni conseguenti alla decadenza dal beneficio. Aggiungeva che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, l’accertamento con adesione al quale aveva avuto accesso il contribuente non si era ancora perfezionato in quanto non era stata rilasciata la garanzia fideiussoria prevista obbligatoriamente secondo il vecchioregime; che, tuttavia, per effetto dell’art. 23, comma 20, d.l.n. 98 del 2018 – il quale prevedeva che le nuove disposizioni sanzionatorie non si applicassero alle adesioni già perfezionate anche con il rilascio della garanzia – doveva applicarsi il nuovo regime sanzionatorio previsto dall’art. 23, comma 17 lett c)d.l. cit.. Concludeva, pertanto, affermando che il ritardo nel pagamento della terza rata,che aveva comportato la decadenza dal beneficio, si era verificato in costanza del nuovo regime sanzionatorio. La C.t.r. rigettava anche il motivo con il quale i contribuentiavevano fatto valere la mancanza dell’elemento soggettivo, escludendo che la crisi finanziaria nella quale era no incors i potesse essere valutata q uale causa di forza maggiore. 4. Avverso detta sentenzai contribuenti hannoproposto ricorso per cassazione ed hannodepositato successiva memoria. La società di riscossione ha resistito nel merito a mezzo rituale controricorso. L’Agenzia delle entrate, invece, a mezzo dell’Avvocatura erariale, ha depositato nota intestata come «atto di costituzione», al solo fine della partecipazione all’eventuale discussione, precisando di non aver depositato tempestivo controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoriaresa dalla sezione sesta, n. 25721 del 2017, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo, ritenendo la controversia di non pronta ed immediata soluzione. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 I contribuenti hanno depositato nuova memoria, insistendo nelle conclusioni di cui al ricorso. Considerato che: 1. Preliminarmente va ribadito che il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 05/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass.21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480). Si è anche affermato, tuttavia, che la sede dell’adunanza camerale è compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite (Cass. 26/10/2022 n.31679). 2. Con l’unico motivo icontribuenti denuncia no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98,convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Censuranola sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte della mancata prestazione della garanzia fideiussoria, ha considerato perfezionata la procedura di adesione e nella parte in cui ha ritenuto che tale perfezionamento fosse avvenuto dal 6 luglio 2011 in poi, così ritenendo legittima l’applicazione del regime sanzionatorio più sfavorevole, sebbene sia la redazione dell’atto di adesione che il versamento della prima rata fossero anteriori all’entrata in vigore delle disposizioni più sfavorevoli le quali, pertanto, non potevano trovare Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 applicazione retroattiva. Deducono, per l’effetto, che la cartella di pagamento è illegittima in quanto volta al pagamento degli importi residui di un’adesione mai perfezionatasi e di una sanzione non solo prevista dal legislatore per l’ipotesi di mancato pagamento delle rate dovute in seguito ad un’adesione perfezionatasi, ma anche quantificata in misura doppia rispetto a quella eventualmente dovuta in ragione della disciplina applicabile alle adesioni perfezionatasi prima del 6 luglio 2011. 3 Il motivo è fondato. 3.1. In fatto è pacifico che, i contribuenti , a s eguito della presentazione della relativa istanza,e dopo avere stipulato in data 1° aprile 2011 l'accertamento con adesione, non hannoofferto la garanzia fideiussoria. 3.2. L’art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997 - nell a versione vigente fino al 5 luglio 2011, ovvero prima delle modifiche apportate con il d.l. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 – dopo aver previsto,al comma 1, che il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione doveva essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto,consentiva, con il comma 2 , anche il versamento rateale , prevede ndo , in tal caso, il pagamento della prima rata entro il termine indicato nel comma 1 e la prestazione di garanziaper il versamento di quanto dovuto ; al succe s sivo comma 3 precisava che il contribuente era tenuto a far pervenire all’Ufficio , entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L’art. 9 d.lgs. cit. (sempre nel testo antecedente al d.l. n. 98 del 2011), disponeva che «la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall'art. 8, comma 2». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 3.3. In base al tenore letterale della norma, l'esecuzione di entrambi gliadempimenti - pagamento della prima rata e prestazione della garanzia - è il presupposto imprescindibile per l'efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva; ne consegue che, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia, la procedura con adesione non può dirsi perfezionatae permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria. Infatti, l'accordo per adesione, per produrre i suoi effetti, richiede che il contribuente provveda agli adempimenti conseguenti, mostrando in tal modo di dare attuazione agli obblighi assunti; questi, secondo la scelta del legislatore, sono elementi costitutivi del perfezionamento dell'accordo ( Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25115, Cass. civ., 25/01/2019, n. 2161). 3.4. Non hanno rilievo nella fattispecie in esame le modifiche apportate dall’art. 23 d.l. n. 98 del 2011, entrato in vigore successivamente al termine per il perfezionamento della procedura di adesione che i contribuenti, come detto, avevano lasciato decorrere senza prestare la garanzia fideiussoria; ugualmente non rileva che abbianocomunque corrisposto la seconda rata, ed anche la terza e la quarta se pure tardivamente. Non è pertinente, quindi, il disposto di cui all’art. 23, comma 20, d.l. n. 98 del 2011, laddove prevede che il nuovo regime sanzionatorio non si applica agli atti di adesione già perfezionati, anche con la prestazione della garanzia, alla data di sua entrata in vigore. La norma, infatti, detta il regime vigente in ragione del perfezionamento della procedura prima o dopo l’entrata in vigore ma non può essere interpretata nel senso di un’estensione delle disposizioni anche alle procedure di adesione non perfezionatesi per mancanza dei requisiti essenziali. Questa Corte, infatti, ha già precisato che l'art. 23, commi 17 e 18, decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 n. 111 del 2011), nell'apportare le modifiche alla disciplina di cui agli artt. 8 e 9, d.lgs. n. 218delv1997, ha eliminato l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a 50.000 euro, solo dalla sua data di entrata in vigore, sicché per il periodo anteriore, ove non sia versata, nei termini previsti, la prima rata e prestata la garanzia fideiussoria, il procedimento non può dirsi perfezionato con conseguente legittima iscrizione a r uolo dell'intero importo dovuto (Cass. 04/08/2020, n. 16646). 3.5. Applicando questi principi alla fattispecie in esame ne consegue che gli accertamenti per adesione di cui agli accord i del 1° aprile 2011 non si sono perfezionat i , stante la mancata prestazione della garanza fideiussoria; ciò già alla data del 30 aprile 2011, ovvero decorso il termine di dieci giorni dalla scadenza della prima rata (fissata al 20 aprile 2011) concesso aicontribuenti per far pervenire la polizza fideiussoria. A seguito del mancato perfezionamento dell’accordo l’Agenzia delle entrate poteva far valere esclusivamente la pretesa originaria. Pertanto, i tributi restavano dovuti per intero, ma non potevano applicarsi le sanzioni previste per l’inadempimento al piano di rateizzazione. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto;la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado