CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli; .7' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], applicava la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con sentenza emessa dalla medesima Corte in data 10.7.2018, irrevocabile dal 28.3.2019 e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 27.3.2018, irrevocabile dal 5.3.2019 e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva in anni nove, mesi tre, giorni venti di reclusione ed C. 2.500,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., 133, 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, evidenziato che il Giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna, avrebbe omesso di "individuare la più grave delle violazioni addebitate nelle due pronunce di condanna (ciascuna delle quali pertinente a plurimi delitti anch'essi tra loro avvinti dal vincolo della continuazione)", limitandosi a "indicare la sentenza con la quale si è accertato anche il delitto di rapina pluriaggravata (sanzionato con la pena di anni 10, poi ridotta per il rito)"; e ha sostenuto che così procedendo detto Giudice non avrebbe "enucleato le frazioni detentive relative alle ulteriori singole condotte illecite addebitate con tale ultima sentenza", richiamando "esclusivamente la pena complessivamente irrogata con la medesima"; che avrebbe, altresì, apoditticamente enunciato i segmenti di pena solo con riguardo ai delitti di cui alla sentenza sub 1. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per ragioni di seguito esplicitate. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013; Rv. 259030; Cass. Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316 che ha affermato che "in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena- base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base"). 2. Orbene, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena, ha ritenuto più "grave la violazione di cui alla sentenza sub 2", non considerando, tuttavia, che con detta pronuncia l'Xheleka era stato condannato per più reati riuniti in continuazione"; quindi, ha ritenuto "equo, alla stregua dei criteri di cui all'art. 81 comma 2 cod. pen., un aumento di anni 1, mesi 9 di reclusione ed euro 900 di multa per i fatti di cui alla sentenza sub 1 (in abbreviato, anni 1 mesi 7 ed euro 800 - anni 1, mesi 6 ed euro 600 + l'aumento per la recidiva - per la tentata rapina e mesi 2 ed euro 100,00 per le concorrenti lesioni), senza, tuttavia, fornire una motivazione idonea a rendere possibile un controllo effettivo del percorso argomentativo adottato. Epperò, così procedendo l'ordinanza impugnata, non ha fatto corretta applicazione dei su indicati principi di diritto e, pertanto, va annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione (e ciò alla luce della pronuncia n.183 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale), dovrà operare autonomi aumenti di pena per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo e fornire adeguata e congrua motivazione sull'entità degli stessi. Dovrà, altresì, considerare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Cass. Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Zaza ----- f '•9`