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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02322/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte d'Appello di Firenze aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sottoPosizione alla misura della custodia cautelare in carcere dal 28.3.2019 al 13.5.2019 in esecuzione dell'ordinanza del Gip di Firenze del 22.3.2019 per i reati di furto aggravato in abitazione, sostituzione di persona, possesso di segni distintivi contraffatti, commessi in concorso tra loro (e con tale [OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente il Gip in data 20.1.2020 aveva archiviato il procedimento stante le plurime dichiarazioni non concordanti rese dai testi oculari che, dopo aver riconosciuto in un primo momento gli autori del fatto, avevano poi messo in dubbio detto riconoscimento.

A fondamento dell'accoglimento dell'istanza, la Corte territoriale riteneva che gli istanti, oltre ad essere stati prosciolti, non avevano posto in essere alcun comportamento di tipo extraprocessuale o processuale tale da avere dato causa alla loro detenzione o al suo protrarsi.

Con un primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 314 cod. proc.pen. e ss. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Assume che la misura cautelare è stata disposta e mantenuta nei confronti degli odierni ricorrenti alla luce di plurimi e convergenti elementi di accusa fra cui il riconoscimento senza ombra di dubbio e con assoluta certezza da parte di alcuni testimoni che poi nel prosieguo delle indagini avevano ritrattato le loro dichiarazioni.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.314 cod. proc. pen. e ss. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al quantum riconosciuto.

In particolare contesta che la liquidazione sia avvenuta per una maggiore somma in quanto gli istanti erano stati arrestati per un reato particolarmente infamante attribuendo peraltro rilievo a fattori insiti nella detenzione quali la sottrazione ai propri affetti e doveri familiari.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. Sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218).

Ciò premesso, nel caso in esame correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'insussistenza di comportamenti coevi all'epoca di adozione della misura che abbiano avuto un'efficacia sinergica nell'adozione della medesima, risultando che gli elementi a carico degli odierni istanti si sono sostanziati nelle sole dichiarazioni dei testimoni, successivamente ritrattate.

2. Infondato è anche il secondo motivo.Va premesso che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424; conf.

Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263721; Sez. 4, n. 26388 del 18/4/2007, Leonello, Rv. 236941; Sez. 4, n. 8144 del 20/01/2006, Utano ed altro, Rv. 233666).

Inoltre l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illicito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare.

Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma - nel limite predeterminato - la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto.

Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento" (Sez.

U., n. 1 del 6/3/1992, Favilli, Rv. 191147).

La riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. va dunque ravvisata nella "ingiusta detenzione".

E la genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee allo stesso le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito ex art.2043 cod. civ. (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez.

Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa).

La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza- ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto.

Ciò premesso, la Corte territoriale si è discostata dal valore aritmetico dando rilievo al clamore nnediatico della vicenda ed all'indubbio pregiudizio per la reputazione degli istanti nonché alle ricadute familiari pervenendo così alla determinazione di una somma maggiore che, in ragione della puntuale motivazione sull'applicazione dei criteri di liquidazione, non assume carattere arbitrario.In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte d'Appello di Firenze aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sottoPosizione alla misura della custodia cautelare in carcere dal 28.3.2019 al 13.5.2019 in esecuzione dell'ordinanza del Gip di Firenze del 22.3.2019 per i reati di furto aggravato in abitazione, sostituzione di persona, possesso di segni distintivi contraffatti, commessi in concorso tra loro (e con tale [OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente il Gip in data 20.1.2020 aveva archiviato il procedimento stante le plurime dichiarazioni non concordanti rese dai testi oculari che, dopo aver riconosciuto in un primo momento gli autori del fatto, avevano poi messo in dubbio detto riconoscimento. A fondamento dell'accoglimento dell'istanza, la Corte territoriale riteneva che gli istanti, oltre ad essere stati prosciolti, non avevano posto in essere alcun comportamento di tipo extraprocessuale o processuale tale da avere dato causa alla loro detenzione o al suo protrarsi. Con un primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 314 cod. proc.pen. e ss. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Assume che la misura cautelare è stata disposta e mantenuta nei confronti degli odierni ricorrenti alla luce di plurimi e convergenti elementi di accusa fra cui il riconoscimento senza ombra di dubbio e con assoluta certezza da parte di alcuni testimoni che poi nel prosieguo delle indagini avevano ritrattato le loro dichiarazioni. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.314 cod. proc. pen. e ss. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al quantum riconosciuto. In particolare contesta che la liquidazione sia avvenuta per una maggiore somma in quanto gli istanti erano stati arrestati per un reato particolarmente infamante attribuendo peraltro rilievo a fattori insiti nella detenzione quali la sottrazione ai propri affetti e doveri familiari. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. Sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218). Ciò premesso, nel caso in esame correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'insussistenza di comportamenti coevi all'epoca di adozione della misura che abbiano avuto un'efficacia sinergica nell'adozione della medesima, risultando che gli elementi a carico degli odierni istanti si sono sostanziati nelle sole dichiarazioni dei testimoni, successivamente ritrattate. 2. Infondato è anche il secondo motivo.Va premesso che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424; conf. Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263721; Sez. 4, n. 26388 del 18/4/2007, Leonello, Rv. 236941; Sez. 4, n. 8144 del 20/01/2006, Utano ed altro, Rv. 233666). Inoltre l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illicito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma - nel limite predeterminato - la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento" (Sez. U., n. 1 del 6/3/1992, Favilli, Rv. 191147). La riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. va dunque ravvisata nella "ingiusta detenzione". E la genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee allo stesso le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito ex art.2043 cod. civ. (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa). La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza- ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Ciò premesso, la Corte territoriale si è discostata dal valore aritmetico dando rilievo al clamore nnediatico della vicenda ed all'indubbio pregiudizio per la reputazione degli istanti nonché alle ricadute familiari pervenendo così alla determinazione di una somma maggiore che, in ragione della puntuale motivazione sull'applicazione dei criteri di liquidazione, non assume carattere arbitrario.In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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